XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1251
Onorevoli Colleghi! - La Camera dei deputati, nella
XIII legislatura, ha approvato il progetto di legge che ora si
ripresenta, che intende ripristinare la corretta concorrenza
tra gli Internet service provider (ISP) e gli operatori
telefonici che offrono accesso alla rete Internet.
Gli ISP (titolari di autorizzazioni ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 105), da anni, svolgono una
preziosa azione di diffusione della cultura informatica,
avvicinando la rete Internet ai cittadini e alle piccole
e medie imprese (PMI), in particolare nelle zone disagiate del
nostro Paese.
Si tratta di alcune migliaia di PMI innovative, che
costituiscono un tessuto imprenditoriale importante per
l'Italia, sia in termini occupazionali che, come si è detto,
di diffusione della cultura tecnologica nel nostro Paese.
I servizi offerti dagli ISP sono renumerati dall'utente
attraverso un abbonamento, mentre nessun compenso è previsto
obbligatoriamente da parte dell'organismo di telecomunicazioni
per il traffico telefonico generato dall'utente a seguito del
collegamento alla rete Internet attraverso l'ISP al
quale è abbonato.
Da qualche anno i principali operatori telefonici, forti
della loro posizione, offrono al pubblico l'accesso gratuito
(cioè senza il pagamento di alcun abbonamento) alla rete
Internet, finanziando il servizio offerto attraverso gli
introiti derivanti loro dalla generazione di maggiore traffico
telefonico, indipendentemente dai servizi o dalla dotazione
tecnologica offerti al pubblico.
Ciò provoca una evidente disparità tra gli ISP e gli
operatori di telecomunicazioni in questione, penalizzando gli
ISP oltre ogni livello accettabile in un mercato libero, ma
regolato per favorire la massima concorrenza.
La presente proposta di legge intende ripristinare
condizioni di effettiva concorrenza, estendendo agli ISP la
disciplina di interconnessione utilizzata dagli operatori con
licenza individuale.
La proposta di legge, costituita da un solo articolo
diviso in quattro commi, non comporta oneri per il bilancio
dello Stato.
Il comma 1 stabilisce l'equiparazione tra ISP e organismi
di telecomunicazione titolari di licenza individuale, ai fini
delle condizioni economiche previste dal listino di
interconnessione pubblicato dall'organismo di
telecomunicazioni avente significativo potere di mercato
(SPM).
Il comma 2 estende le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, agli accordi di
interconnessione tra ISP e operatore SPM.
Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui sopra si
applicano a prescindere dal tipo di tariffazione che gli ISP
propongono ai propri clienti, riconoscendo il valore della
competizione tra gli stessi ISP in base alla loro offerta di
servizi al pubblico.
Infine, il comma 4 dispone che le norme contenute nella
legge siano applicate a decorrere dal 1^ settembre 1999, data
nella quale alcuni ISP hanno stipulato accordi per la
suddivisione del maggiore introito generato dal traffico
telefonico verso gli ISP con un organismo SPM, riconoscendo in
ogni caso eventuali condizioni di miglior favore rispetto agli
accordi intercorsi tra le associazioni di ISP e i gestori di
reti di telecomunicazioni. Il medesimo comma fissa ad un anno,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il
limite di applicabilità delle norme contenute nella
medesima.