XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1251
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I fornitori di servizi INTERNET (Internet service
provider), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché
ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle
condizioni economiche applicate agli organismi di
telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base
del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di
telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere
di mercato (SPM).
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di
servizi Internet ed un organismo SPM sono stipulati in
conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle
comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nel caso in cui i fornitori di servizi Internet
decidano di applicare le tariffe a canone per connessione
temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e
comunque per ogni altro tipo di tariffa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal 1^ settembre 1999, data nella quale alcuni
fornitori di servizi Internet hanno stipulato accordi
commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali
condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli
accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi
Internet e gestori di reti di telecomunicazioni, e per
il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.