XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1250
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese la produzione di
calzature è qualificata da manodopera specializzata in grado
di immettere sul mercato un prodotto di alta qualità oltre che
per le materie prime anche per il pregio della lavorazione. E'
evidente però che la produzione di calzature interamente
svolta sul territorio nazionale ha costi maggiori rispetto a
quella che, dislocando in altri Paesi, europei ed
extraeuropei, alcune fasi di lavorazione può così agevolarsi
di un costo del lavoro molto più basso.
E' comprensibile che, in un'ottica di apertura dei mercati
e di una sempre crescente globalizzazione dell'economia, molti
imprenditori adottino le misure più rispondenti alle esigenze
di competitività dei loro prodotti; non è però giusto che sia
il prodotto interamente italiano che quello magari solo
assemblato in Italia si pregino dello stesso marchio "made
in Italy". In particolare tutto ciò non è giusto per quelle
imprese che, non possedendo marchi autonomi di grande
prestigio, vedono nel marchio "made in Italy" quel
valore aggiunto in grado di renderle competitive sul mercato
nazionale e soprattutto internazionale.
C'è poi un aspetto, non secondario, da considerare: la
chiarezza e il rispetto nei confronti del consumatore, che
deve essere messo in condizione di valutare al momento
dell'acquisto le caratteristiche, la qualità, la provenienza,
unitamente al prezzo del prodotto.
Partendo da queste considerazioni, nonché dalla evidente
necessità di tutelare l'occupazione in quelle zone dove la
calzatura rappresenta l'economia primaria, nasce la presente
proposta di legge sollecitata in particolare dalle istanze
della piccola e media impresa e da alcune associazioni di
categoria, come la confederazione nazionale dell'artigianato e
delle piccole imprese (CNA).
La proposta di legge disciplina, quindi, l'uso del marchio
"made in Italy" limitandolo a quelle calzature e a quei
prodotti la cui lavorazione si svolge interamente sul
territorio nazionale.