XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1250
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del marchio).
1. E' istituito il marchio "made in Italy" al fine
di identificare le calzature prodotte interamente sul
territorio italiano.
2. Le calzature si intendono prodotte sul territorio
italiano quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e
il confezionamento sono realizzati interamente sul territorio
nazionale.
3. La proprietà del marchio "made in Italy" è dello
Stato. La concessione dell'uso è affidata al Ministero delle
attività produttive.
4. L'uso del marchio è concesso subordinatamente al
rispetto delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. Le
modalità per la sua apposizione e il suo utilizzo sono
definite con decreto del Ministro delle attitivà
produttive.
5. Il marchio è accompagnato dalla certificazione idonea a
documentare le caratteristiche merceologiche in conformità
alle leggi vigenti.
Art. 2.
(Modalità di impiego del marchio).
1. Il marchio deve essere apposto esclusivamente sul
prodotto finito e in modo da renderne immediata la
visibilità.
2. L'apposizione del marchio sul prodotto finito è
riservata alla sola impresa calzaturiera.
3. E' fatto divieto alle imprese di produzione di
accessori e di componenti per calzature l'apposizione del
marchio o di riferimenti al marchio in parti o in zone che
risulteranno visibili sul prodotto finito.
Art. 3.
(Requisiti per la richiesta
di attribuzione del marchio).
1. Le imprese che intendono commercializzare calzature che
si caratterizzano per la garanzia di provenienza e per la
fattura di qualità devono fare richiesta di attribuzione del
marchio di cui all'articolo 1.
2. La richiesta di attribuzione del marchio è presentata
dalle imprese interessate alla commissione di cui all'articolo
4, unitamente ad un protocollo di adesione contenente la
documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Nel protocollo di adesione di cui al comma 2, l'impresa
richiedente presenta la seguente autocertificazione:
a) attestazione che tutte le fasi di realizzazione
del prodotto si sono svolte sul territorio nazionale;
b) dichiarazione di conformità alle norme vigenti
in tema di tutela del lavoro e in campo fiscale e
contributivo; attestazione dell'esclusione dell'impiego di
minori e del pieno rispetto della normativa relativa alla
salvaguardia dell'ambiente.
4. Nel protocollo di adesione, l'impresa richiedente
assume espressamente l'impegno di favorire l'attività
istruttoria ed ispettiva della commissione di cui all'articolo
4.
Art. 4.
(Commissione).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, la commissione
provinciale di garanzia della certificazione di origine
"made in Italy", di seguito denominata "commissione".
2. Nelle regioni a bassa concentrazione di imprese
calzaturiere, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura hanno facoltà di istituire un'unica commissione
regionale.
3. La commissione provvede all'esame delle richieste di
attribuzione del marchio e procede al suo rilascio previa
verifica della documentazione di cui all'articolo 3,
presentata dall'impresa richiedente.
Art. 5.
(Funzioni della commissione).
1. La commissione è composta da cinque membri, di cui
quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria più
rappresentative del settore, e da un dirigente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La commissione opera in piena autonomia, per il
perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto di
un apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
delle attività produttive.
3. La commissione adotta le decisioni deliberando a
maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del
presidente.
4. In caso di dimissioni, impedimento, morte o decadenza
del presidente o di uno dei commissari, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede,
entro trenta giorni, alla sostituzione.
Art. 6.
(Condizioni per
la continuazione nel diritto all'uso).
1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio hanno
l'obbligo di rinnovare entro il 31 dicembre di ogni anno, a
pena di decadenza, l'autocertificazione di cui all'articolo
3.
2. La commissione può acquisire, da qualsiasi fonte,
notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per
l'attribuzione del marchio. Nel caso in cui pervengano notizie
serie e circostanze relative a violazioni nell'uso del
marchio, la commissione può deliberare l'apertura di
un'istruttoria e disporre ispezioni nei luoghi di lavorazione
del prodotto qualificato dal marchio. Sentite le parti
interessate, la commissione può fissare un termine per la
rimozione delle violazioni; decorso inutilmente il predetto
termine, o in presenza di ripetute infrazioni, la commissione
delibera la decadenza del diritto all'uso del marchio e ne dà
notizia sui giornali a diffusione locale e nazionale.
3. Ove emergano fatti penalmente rilevanti, la commissione
provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il
trasferimento del marchio, fatta salva la possibilità per la
commissione di rifiutare la registrazione del trasferimento,
qualora risulti che il marchio sia tale da indurre in errore
il pubblico sulla qualità e sulla provenienza del prodotto.
Art. 7.
(Autofinanziamento del marchio).
1. E' istituito presso il Ministero delle attività
produttive il fondo nazionale di finanziamento del sistema di
certificazione del prodotto calzatura di origine italiana
garantita, di seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è alimentato per il 75 per cento mediante il
versamento delle quote aziendali di cui al comma 3. Il
restante 25 per cento, a carico del Ministero delle attività
produttive, è a disposizione della commissione per la
copertura dei propri costi operativi.
3. La quota aziendale è calcolata in ragione dello 0,1 per
mille del fatturato annuo.
4. Il versamento della quota aziendale di cui al comma 3
deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno,
secondo le modalità stabilite dalla commissione. Il diritto
all'uso del marchio è subordinato al regolare versamento della
quota aziendale.
Art. 8.
(Pubblicazione del marchio).
1. Il Ministro delle attività produttive, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore, predispone programmi annuali di pubblicazione del
marchio sui mercati principali e di sensibilizzazione pubblica
ai fini della tutela del consumatore.
2. Le risorse necessarie all'attuazione dei programmi di
cui al comma 1 sono messe a disposizione dal fondo ed
eventualmente integrate con appositi stanziamenti a carico del
Ministero delle attività produttive.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Qualora ne abbia notizia, la commissione segnala
all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza,
i casi di uso abusivo del marchio o di sua contraffazione.
2. L'uso illecito del marchio e le false dichiarazioni nel
protocollo di adesione di cui all'articolo 3 della presente
legge sono puniti ai sensi del libro II, titolo VII, capo II,
del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene
accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La
condanna comporta la revoca del marchio.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, la
commissione può deliberare, in via eccezionale e precauzionale
e previa audizione delle parti interessate, la revoca del
marchio, in caso di documentate violazioni delle condizioni
per l'attribuzione.
4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto
all'uso del marchio possono farne richiesta per prodotti
diversi da quello per cui è stata disposta la decadenza,
decorsi due anni dal provvedimento.
Art. 10.
(Registrazione del marchio comunitario).
1. Il Ministro delle attività produttive promuove la
registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito
Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale
del marchio in Paesi terzi, ai sensi di quanto disposto dal
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993,
e dagli articoli da 2 a 4 del protocollo relativo alla intesa
di Madrid concernente la registrazione internazionale dei
marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai
sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.
2. Contro le decisioni dell'Ufficio di cui al comma 1 può
essere proposto ricorso ai sensi del titolo VII del citato
regolamento (CE) n. 40/94.