XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1247




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge trova la sua principale motivazione nella constatazione delle continue difficoltà riscontrate da chi abbia a cuore il cammino verso la rieducazione e il reinserimento del condannato. Questa strada - non è una novità - è irta di difficoltà e impedimenti in quanto ha a che fare con interventi diversi, ma al tempo stesso coordinati e intrecciati tra loro: il recupero del detenuto sul terreno lavorativo, culturale, sociale, psicologico, umano, affettivo, eccetera. Per questa finalità si adoperano operatori e assistenti sociali, il personale in servizio negli istituti penitenziari, nonché gli esponenti del volontariato. Tutto ciò tra mille difficoltà e impedimenti, ma con la convinzione che quella verso la rieducazione e il reinserimento è la principale strada da percorrere.
        Sempre più spesso, presupposto di un proficuo e fruttuoso percorso di reinserimento è, ovviamente, la riabilitazione, ovvero, la chiave d'accesso per un reale reingresso, a pieno titolo, nella società. E' la riabilitazione, infatti, che "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna" (articolo 178 del codice penale).
        La "riabilitazione" rende meno difficoltosa la ricerca di un posto di lavoro, la possibilità di iniziare una autonoma attività lavorativa e facilita il pieno reinserimento sociale.
        L'attuale normativa prevede la concessione della riabilitazione "(...) quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta (...)" (articolo 179 del codice penale).
        I tempi lunghi dei processi penali che, purtroppo, caratterizzano, in buona parte, il funzionamento della nostra giustizia, suggeriscono la modifica all'articolo 179 del codice penale; appare logico, del resto, che ogni giudizio o valutazione in ordine alla concreta possibilità di reinserimento e alla effettiva "rieducazione" del reo, deve essere compiuto dal momento della commissione del fatto-reato e non, come avviene oggi, dal momento della esecuzione della pena (che non dipende mai dal soggetto condannato ma da motivi che, quasi sempre, esulano dalla sua volontà).
        Ecco perché si propone che - fermi restando i presupposti già previsti dalla norma: "(...) il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta" - la riabilitazione possa essere concessa quando siano decorsi non meno di cinque anni, non già dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in qualche modo estinta, bensì dal giorno in cui sia stato commesso il fatto per cui si è stati condannati e, nel contempo, quando siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita.
        Con questa modifica si vuole facilitare la strada verso il reinserimento: quella strada già resa faticosa dai molti disagi derivati dai ritardi nell'applicazione delle pene e dalla "diffidenza" che spesso ancora esiste nei confronti di chi, pur avendo violato la legge, ha però dato piena prova di essere meritevole di tornare ad essere un cittadino come gli altri.




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