XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1247
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge trova la sua
principale motivazione nella constatazione delle continue
difficoltà riscontrate da chi abbia a cuore il cammino verso
la rieducazione e il reinserimento del condannato. Questa
strada - non è una novità - è irta di difficoltà e impedimenti
in quanto ha a che fare con interventi diversi, ma al tempo
stesso coordinati e intrecciati tra loro: il recupero del
detenuto sul terreno lavorativo, culturale, sociale,
psicologico, umano, affettivo, eccetera. Per questa finalità
si adoperano operatori e assistenti sociali, il personale in
servizio negli istituti penitenziari, nonché gli esponenti del
volontariato. Tutto ciò tra mille difficoltà e impedimenti, ma
con la convinzione che quella verso la rieducazione e il
reinserimento è la principale strada da percorrere.
Sempre più spesso, presupposto di un proficuo e fruttuoso
percorso di reinserimento è, ovviamente, la riabilitazione,
ovvero, la chiave d'accesso per un reale reingresso, a pieno
titolo, nella società. E' la riabilitazione, infatti, che
"estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale
della condanna" (articolo 178 del codice penale).
La "riabilitazione" rende meno difficoltosa la ricerca di
un posto di lavoro, la possibilità di iniziare una autonoma
attività lavorativa e facilita il pieno reinserimento
sociale.
L'attuale normativa prevede la concessione della
riabilitazione "(...) quando siano decorsi cinque anni dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in
altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive
e costanti di buona condotta (...)" (articolo 179 del codice
penale).
I tempi lunghi dei processi penali che, purtroppo,
caratterizzano, in buona parte, il funzionamento della nostra
giustizia, suggeriscono la modifica all'articolo 179 del
codice penale; appare logico, del resto, che ogni giudizio o
valutazione in ordine alla concreta possibilità di
reinserimento e alla effettiva "rieducazione" del reo, deve
essere compiuto dal momento della commissione del fatto-reato
e non, come avviene oggi, dal momento della esecuzione della
pena (che non dipende mai dal soggetto condannato ma da motivi
che, quasi sempre, esulano dalla sua volontà).
Ecco perché si propone che - fermi restando i presupposti
già previsti dalla norma: "(...) il condannato abbia dato
prove effettive e costanti di buona condotta" - la
riabilitazione possa essere concessa quando siano decorsi non
meno di cinque anni, non già dal giorno in cui la pena
principale sia stata eseguita o si sia in qualche modo
estinta, bensì dal giorno in cui sia stato commesso il fatto
per cui si è stati condannati e, nel contempo, quando siano
decorsi almeno due anni dal giorno in cui la pena principale
sia stata eseguita.
Con questa modifica si vuole facilitare la strada verso il
reinserimento: quella strada già resa faticosa dai molti
disagi derivati dai ritardi nell'applicazione delle pene e
dalla "diffidenza" che spesso ancora esiste nei confronti di
chi, pur avendo violato la legge, ha però dato piena prova di
essere meritevole di tornare ad essere un cittadino come gli
altri.