XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1247




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I commi primo e secondo dell'articolo 179 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

        "La riabilitazione è concessa quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta e siano decorsi due anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta e non meno di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto per cui si è stati condannati.
        Il termine è raddoppiato quando si tratta di recidivo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 99, e nei casi di delinquenti abituali, professionali o per tendenza".



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