XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1247
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I commi primo e secondo dell'articolo 179 del codice
penale sono sostituiti dai seguenti:
"La riabilitazione è concessa quando il condannato abbia
dato prove effettive e costanti di buona condotta e siano
decorsi due anni dal giorno in cui la pena principale sia
stata eseguita o sia in altro modo estinta e non meno di
cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto per
cui si è stati condannati.
Il termine è raddoppiato quando si tratta di recidivo, nei
casi previsti dal secondo comma dell'articolo 99, e nei casi
di delinquenti abituali, professionali o per tendenza".