XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1246
Onorevoli Colleghi! - La disciplina del rinvio
facoltativo dell'esecuzione della pena prevede la possibilità
di differire la pena restrittiva della libertà personale che
debba essere eseguita nei confronti di "chi si trova in
condizioni di grave infermità fisica" (articolo 147, primo
comma, numero 2), del codice penale).
Nell'interpretazione di tale norma vi è stata
un'oscillazione, anche se la giurisprudenza prevalente ha
finito con il ritenere, sulla base della lettera della legge,
che il differimento non può trovare applicazione nel caso del
condannato che versi in una situazione di infermità psichica:
in tale caso, qualora lo stato di infermità sia tale da non
consentire la prosecuzione dell'esecuzione della pena, si
prevede il ricovero del detenuto presso un ospedale
psichiatrico giudiziario (articolo 148 del codice penale).
Si tratta di una disciplina anacronistica, che fa leva su
una netta separazione fra infermità psichica e infermità
fisica e dunque su una nozione di malattia, e in particolare
di malattia mentale, che è da ritenere ampiamente superata e
che determina una disparità di trattamento a scapito dei
condannati affetti da un'infermità ritenuta di natura
psichica, per i quali è prevista una terapia coatta.
L'iniquità della normativa vigente appare evidente:
secondo la giurisprudenza non possono ad esempio usufruire del
rinvio dell'esecuzione della pena i detenuti affetti da gravi
forme di anoressia, sulla base della considerazione che tale
sindrome è di natura psichica e non rientra dunque nella
previsione dell'articolo 147 del codice penale.
Si impone dunque l'eliminazione di tale anacronistica
distinzione, prevedendo che il differimento dell'esecuzione
possa essere concesso anche nel caso di infermità psichica.
In tale modo scomparirà una distinzione priva di
giustificazioni giuridiche e scientifiche e si applicherà a
tutti i detenuti che versano in gravi condizioni di salute la
medesima disciplina, consentendo di accedere al rinvio
dell'esecuzione della pena anche a coloro che finora ne sono
stati esclusi.
Al proponente non sfugge il fatto che, in determinati
casi, il soggetto che si trovi in una situazione di grave
infermità psichica possa essere anche socialmente pericoloso.
Per questo motivo si propone anche la modifica dell'articolo
148 del codice penale che possa garantire le esigenze di
tutela della collettività.