XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1246




        Onorevoli Colleghi! - La disciplina del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena prevede la possibilità di differire la pena restrittiva della libertà personale che debba essere eseguita nei confronti di "chi si trova in condizioni di grave infermità fisica" (articolo 147, primo comma, numero 2), del codice penale).
        Nell'interpretazione di tale norma vi è stata un'oscillazione, anche se la giurisprudenza prevalente ha finito con il ritenere, sulla base della lettera della legge, che il differimento non può trovare applicazione nel caso del condannato che versi in una situazione di infermità psichica: in tale caso, qualora lo stato di infermità sia tale da non consentire la prosecuzione dell'esecuzione della pena, si prevede il ricovero del detenuto presso un ospedale psichiatrico giudiziario (articolo 148 del codice penale).
        Si tratta di una disciplina anacronistica, che fa leva su una netta separazione fra infermità psichica e infermità fisica e dunque su una nozione di malattia, e in particolare di malattia mentale, che è da ritenere ampiamente superata e che determina una disparità di trattamento a scapito dei condannati affetti da un'infermità ritenuta di natura psichica, per i quali è prevista una terapia coatta.
        L'iniquità della normativa vigente appare evidente: secondo la giurisprudenza non possono ad esempio usufruire del rinvio dell'esecuzione della pena i detenuti affetti da gravi forme di anoressia, sulla base della considerazione che tale sindrome è di natura psichica e non rientra dunque nella previsione dell'articolo 147 del codice penale.
        Si impone dunque l'eliminazione di tale anacronistica distinzione, prevedendo che il differimento dell'esecuzione possa essere concesso anche nel caso di infermità psichica.
        In tale modo scomparirà una distinzione priva di giustificazioni giuridiche e scientifiche e si applicherà a tutti i detenuti che versano in gravi condizioni di salute la medesima disciplina, consentendo di accedere al rinvio dell'esecuzione della pena anche a coloro che finora ne sono stati esclusi.
        Al proponente non sfugge il fatto che, in determinati casi, il soggetto che si trovi in una situazione di grave infermità psichica possa essere anche socialmente pericoloso. Per questo motivo si propone anche la modifica dell'articolo 148 del codice penale che possa garantire le esigenze di tutela della collettività.




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