XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1246
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 147 del
codice penale è sostituito dal seguente:
"2) se una pena restrittiva della libertà personale
deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di
grave infermità fisica o psichica;".
Art. 2.
1. L'articolo 148 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 148 - (Infermità psichica sopravvenuta al
condannato). - Se, prima dell'esecuzione di una pena
restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione,
sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice,
qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire
l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o
sospesa e che il condannato, se socialmente pericoloso, sia
ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in
una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il
condannato, se non vi è pericolo di fuga, invece che in un
ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un
ospedale psichiatrico civile.
Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è
sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno
le ragioni che hanno determinato tale provvedimento".