XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1246




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 147 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica o psichica;".


Art. 2.

        1. L'articolo 148 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 148 - (Infermità psichica sopravvenuta al condannato). - Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato, se socialmente pericoloso, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, se non vi è pericolo di fuga, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico civile.
        Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento".



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