XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1243
Onorevoli Colleghi! - Il rapporto tra libertà di stampa
- intesa nel senso più ampio, comprendendo quindi la
diffusione di notizie su mezzi di comunicazione on line
- e diritto all'onore e alla reputazione delle persone,
nonché la ricerca di un punto di equilibrio tra tali beni
egualmente meritevoli di tutela, costituisce un problema
particolarmente delicato in un ordinamento democratico. La
presente proposta di legge, che raccoglie osservazioni e
suggerimenti provenienti da operatori dell'informazione e del
diritto, vuole essere un contributo in tale direzione e uno
stimolo al Parlamento affinché si faccia carico della
questione.
La vigente disciplina normativa della diffamazione con il
mezzo della stampa suscita, infatti, non poche riserve e
perplessità ed appare oramai per molti aspetti anacronistica.
Da un lato, essa non è in grado di tutelare adeguatamente la
libertà di stampa e di impedire che gli operatori
dell'informazione siano spesso esposti ad azioni giudiziarie
che talvolta - a causa della palese sproporzione tra il
petitum e quanto ci si può ragionevolmente attendere
possa essere liquidato dal giudice in caso di condanna -
sembrano rispondere a scopi meramente propagandistici, se non
addirittura intimidatori. Dall'altro, non vengono neppure
offerti efficaci e tempestivi strumenti di tutela al
cittadino: le norme della legge sulla stampa che prevedevano
l'obbligo della rettifica e il termine di un mese dalla
presentazione della querela per l'emissione della sentenza
(articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) sono
state ampiamente e sistematicamente disattese. Secondo una
ricerca dell'Ordine nazionale dei giornalisti, sono pendenti a
carico di questi ultimi oltre 1.000 procedimenti penali e
richieste di risarcimento per 3.500 miliardi di lire (si
tratta, peraltro, di dati ampiamente approssimati per difetto,
in quanto numerose testate non hanno ritenuto di rispondere al
questionario predisposto dall'Ordine nel timore di incorrere
in violazioni della normativa sulla privacy).
Gli attuali rimedi giurisdizionali appaiono inefficaci,
dal momento che le pronunce giudiziarie, intervenendo a
notevole distanza di tempo, non possono assolvere ad
un'effettiva funzione risarcitoria e di reintegrazione del
diritto violato.
All'inadeguatezza della disciplina normativa vanno
aggiunte le incertezze giurisprudenziali, con decisioni
difformi che intervengono sullo stesso argomento a breve
distanza di tempo le une dalle altre.
Lo scopo della presente proposta di legge è quello di dare
un contributo ad una riforma organica della materia, che
sappia contemperare la libertà di stampa, presidio
fondamentale di un ordinamento democratico, e il diritto dei
singoli all'onore e alla riservatezza, nonché quello della
collettività alla verità e alla correttezza dell'informazione.
Queste ultime, infatti, come ha rilevato anche la Corte
costituzionale, non tutelano solo il diritto del singolo
cittadino ma anche quello dell'intera collettività: l'obbligo
di rettifica, osserva la Consulta nella sentenza n. 133 del 15
maggio 1974, è posto a tutela del pubblico interesse e
dell'obiettività dell'informazione.
La presente proposta di legge prende anzitutto atto
dell'esigenza, avvertita in questo campo come in altri settori
della vita sociale, di favorire il ricorso alla composizione
delle controversie in sede extragiudiziale. Si prevede quindi
l'introduzione di due condizioni di procedibilità, sia per la
querela che per l'azione civile: la richiesta della rettifica
a norma della legge sulla stampa (e dunque nei termini e con
il rilievo da essa previsti) e l'esperimento di un tentativo
obbligatorio di conciliazione dinanzi a un apposito giurì.
Quest'ultimo dovrà essere composto in modo tale da garantire
il rispetto della libertà di stampa e della correttezza
dell'informazione (a tale soluzione la presente proposta di
legge perviene attribuendone la nomina in parte all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e in parte agli ordini dei
giornalisti). Si ritiene peraltro che tale soluzione non
possa, e non debba, precludere l'azione civile per i danni
patrimoniali, che possono essere in taluni casi di notevole
entità (si pensi ad esempio a chi esercita attività
professionali o imprenditoriali) e in ordine ai quali la
funzione risarcitoria non può essere assolta, come nel caso
del danno non patrimoniale, dalla pubblicazione della
rettifica o dalla pronuncia del giurì.
Si prevedono quindi talune modifiche, la cui necessità è
pure largamente avvertita, della disciplina prevista dal
codice penale. La responsabilità del direttore o del vice
direttore responsabile (nonché quella dell'editore o dello
stampatore per la stampa non periodica) viene circoscritta
alle sole ipotesi di scritti non firmati o il cui autore non
sia imputabile. Tale responsabilità infatti, per quanto
qualificata dagli articoli 57 e 57-bis del codice penale
come colposa, si configura attualmente nella realtà come una
vera e propria responsabilità oggettiva: non è ragionevolmente
ipotizzabile che il direttore di una testata giornalistica (si
pensi ad esempio a un quotidiano a diffusione nazionale) possa
esercitare un effettivo controllo su tutti gli articoli che
vengono pubblicati. Si prevede inoltre l'introduzione, non più
nella disponibilità del solo soggetto che si ritiene
diffamato, dell'exceptio veritatis, ossia della
possibilità di provare, a propria discolpa, la verità di
quanto pubblicato. L'opponibilità o meno dell'exceptio
veritatis è attualmente rimessa, ai sensi dell'articolo 596
del codice penale, alla discrezionalità del querelante.
Un'ulteriore modifica all'attuale disciplina concerne
l'introduzione di un limite massimo all'entità del
risarcimento per i danni non patrimoniali: il ristoro di
questi ultimi, infatti, ben può essere assicurato, non tanto
da una somma di denaro, quanto da rimedi quali la
pubblicazione della rettifica o una pubblica pronuncia di
censura da parte di un organo indipendente quale il giurì.
Tali rimedi avrebbero una efficacia deterrente non
trascurabile: si pensi alla perdita di credibilità che
deriverebbe ad una testata giornalistica dalla reiterata
pubblicazione di rettifiche o da ripetute censure del giurì.
L'introduzione di un limite massimo al risarcimento dei danni
non patrimoniali porrebbe inoltre fine al malcostume di
richiedere risarcimenti palesemente irragionevoli.
Le indicazioni contenute nella presente proposta di legge
vogliono essere un punto di partenza per avviare un confronto
che possa consentire di trovare un equilibrio tra libertà di
stampa e diritto di cronaca - che stanno ambedue a fondamento
dello Stato democratico - e la tutela della correttezza
dell'informazione nonché dell'onorabilità e della
privacy dei cittadini.