XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1243




        Onorevoli Colleghi! - Il rapporto tra libertà di stampa - intesa nel senso più ampio, comprendendo quindi la diffusione di notizie su mezzi di comunicazione on line - e diritto all'onore e alla reputazione delle persone, nonché la ricerca di un punto di equilibrio tra tali beni egualmente meritevoli di tutela, costituisce un problema particolarmente delicato in un ordinamento democratico. La presente proposta di legge, che raccoglie osservazioni e suggerimenti provenienti da operatori dell'informazione e del diritto, vuole essere un contributo in tale direzione e uno stimolo al Parlamento affinché si faccia carico della questione.
        La vigente disciplina normativa della diffamazione con il mezzo della stampa suscita, infatti, non poche riserve e perplessità ed appare oramai per molti aspetti anacronistica. Da un lato, essa non è in grado di tutelare adeguatamente la libertà di stampa e di impedire che gli operatori dell'informazione siano spesso esposti ad azioni giudiziarie che talvolta - a causa della palese sproporzione tra il petitum e quanto ci si può ragionevolmente attendere possa essere liquidato dal giudice in caso di condanna - sembrano rispondere a scopi meramente propagandistici, se non addirittura intimidatori. Dall'altro, non vengono neppure offerti efficaci e tempestivi strumenti di tutela al cittadino: le norme della legge sulla stampa che prevedevano l'obbligo della rettifica e il termine di un mese dalla presentazione della querela per l'emissione della sentenza (articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) sono state ampiamente e sistematicamente disattese. Secondo una ricerca dell'Ordine nazionale dei giornalisti, sono pendenti a carico di questi ultimi oltre 1.000 procedimenti penali e richieste di risarcimento per 3.500 miliardi di lire (si tratta, peraltro, di dati ampiamente approssimati per difetto, in quanto numerose testate non hanno ritenuto di rispondere al questionario predisposto dall'Ordine nel timore di incorrere in violazioni della normativa sulla privacy).
        Gli attuali rimedi giurisdizionali appaiono inefficaci, dal momento che le pronunce giudiziarie, intervenendo a notevole distanza di tempo, non possono assolvere ad un'effettiva funzione risarcitoria e di reintegrazione del diritto violato.
        All'inadeguatezza della disciplina normativa vanno aggiunte le incertezze giurisprudenziali, con decisioni difformi che intervengono sullo stesso argomento a breve distanza di tempo le une dalle altre.
        Lo scopo della presente proposta di legge è quello di dare un contributo ad una riforma organica della materia, che sappia contemperare la libertà di stampa, presidio fondamentale di un ordinamento democratico, e il diritto dei singoli all'onore e alla riservatezza, nonché quello della collettività alla verità e alla correttezza dell'informazione. Queste ultime, infatti, come ha rilevato anche la Corte costituzionale, non tutelano solo il diritto del singolo cittadino ma anche quello dell'intera collettività: l'obbligo di rettifica, osserva la Consulta nella sentenza n. 133 del 15 maggio 1974, è posto a tutela del pubblico interesse e dell'obiettività dell'informazione.
        La presente proposta di legge prende anzitutto atto dell'esigenza, avvertita in questo campo come in altri settori della vita sociale, di favorire il ricorso alla composizione delle controversie in sede extragiudiziale. Si prevede quindi l'introduzione di due condizioni di procedibilità, sia per la querela che per l'azione civile: la richiesta della rettifica a norma della legge sulla stampa (e dunque nei termini e con il rilievo da essa previsti) e l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi a un apposito giurì. Quest'ultimo dovrà essere composto in modo tale da garantire il rispetto della libertà di stampa e della correttezza dell'informazione (a tale soluzione la presente proposta di legge perviene attribuendone la nomina in parte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in parte agli ordini dei giornalisti). Si ritiene peraltro che tale soluzione non possa, e non debba, precludere l'azione civile per i danni patrimoniali, che possono essere in taluni casi di notevole entità (si pensi ad esempio a chi esercita attività professionali o imprenditoriali) e in ordine ai quali la funzione risarcitoria non può essere assolta, come nel caso del danno non patrimoniale, dalla pubblicazione della rettifica o dalla pronuncia del giurì.
        Si prevedono quindi talune modifiche, la cui necessità è pure largamente avvertita, della disciplina prevista dal codice penale. La responsabilità del direttore o del vice direttore responsabile (nonché quella dell'editore o dello stampatore per la stampa non periodica) viene circoscritta alle sole ipotesi di scritti non firmati o il cui autore non sia imputabile. Tale responsabilità infatti, per quanto qualificata dagli articoli 57 e 57-bis del codice penale come colposa, si configura attualmente nella realtà come una vera e propria responsabilità oggettiva: non è ragionevolmente ipotizzabile che il direttore di una testata giornalistica (si pensi ad esempio a un quotidiano a diffusione nazionale) possa esercitare un effettivo controllo su tutti gli articoli che vengono pubblicati. Si prevede inoltre l'introduzione, non più nella disponibilità del solo soggetto che si ritiene diffamato, dell'exceptio veritatis, ossia della possibilità di provare, a propria discolpa, la verità di quanto pubblicato. L'opponibilità o meno dell'exceptio veritatis è attualmente rimessa, ai sensi dell'articolo 596 del codice penale, alla discrezionalità del querelante.
        Un'ulteriore modifica all'attuale disciplina concerne l'introduzione di un limite massimo all'entità del risarcimento per i danni non patrimoniali: il ristoro di questi ultimi, infatti, ben può essere assicurato, non tanto da una somma di denaro, quanto da rimedi quali la pubblicazione della rettifica o una pubblica pronuncia di censura da parte di un organo indipendente quale il giurì. Tali rimedi avrebbero una efficacia deterrente non trascurabile: si pensi alla perdita di credibilità che deriverebbe ad una testata giornalistica dalla reiterata pubblicazione di rettifiche o da ripetute censure del giurì. L'introduzione di un limite massimo al risarcimento dei danni non patrimoniali porrebbe inoltre fine al malcostume di richiedere risarcimenti palesemente irragionevoli.
        Le indicazioni contenute nella presente proposta di legge vogliono essere un punto di partenza per avviare un confronto che possa consentire di trovare un equilibrio tra libertà di stampa e diritto di cronaca - che stanno ambedue a fondamento dello Stato democratico - e la tutela della correttezza dell'informazione nonché dell'onorabilità e della privacy dei cittadini.




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