XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1243




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' istituito presso ogni distretto di corte d'appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "giurì", composto da cinque membri, dei quali tre, fra cui il presidente, nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e due nominati dal competente Consiglio dell'Ordine dei giornalisti.
        2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        3. L'organizzazione e il funzionamento del giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 2 sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


Art. 2.

        1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8 - (Dichiarazioni e rettifiche)- 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella trasmissione radiofonica o televisiva o nel sito informatico le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
            2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, collocate nella stessa pagina e con le stesse caratteristiche tipografiche della notizia cui si riferiscono.
            3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina e con le stesse caratteristiche tipografiche della notizia cui si riferiscono.
            4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono trasmesse entro quarantotto ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria della notizia cui si riferiscono.
            5. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore, con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono.
            6. Le dichiarazioni o le rettifiche devono fare riferimento alla notizia cui si riferiscono e sono pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe.
            7. La querela per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa e l'azione civile, salvo quella relativa al risarcimento dei danni patrimoniali, non possono essere proposte se non è stata richiesta la rettifica ai sensi del presente articolo e, se questa è stata pubblicata, se non è stato esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al giurì per la correttezza dell'informazione.
            8. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il termine per la proposizione della querela e dell'azione civile decorre dalla conclusione della relativa procedura.
            9. L'azione civile deve essere proposta nel termine di sei mesi.
            10. La mancata o incompleta ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni. La competenza ad applicare la sanzione spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

Art. 3.

        1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa periodica)- Nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa periodica, qualora l'autore della pubblicazione sia ignoto, il direttore o il vice direttore responsabile, al di fuori dei casi di concorso, è punito, a titolo di colpa, con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente unterzo".


Art. 4.

        1. L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
        "Art. 57-bis- (Reati commessi con il mezzo della stampa non periodica)- Nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa non periodica, qualora l'autore della pubblicazione sia ignoto, l'editore, al di fuori dei casi di concorso, è punito, a titolo di colpa, con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente un terzo.
        Le disposizioni del primo comma si applicano allo stampatore se l'editore è ignoto o non imputabile".


Art. 5.

        1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:
        "Art. 596 - (Prova liberatoria)- L'imputato per il delitto previsto dall'articolo 595 è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità del fatto attribuito alla persona offesa".


Art. 6.

        1. La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa non può eccedere lire 100 milioni.
        2. I contratti collettivi di lavoro regolano la responsabilità civile dell'editore nel caso di diffamazione con il mezzo della stampa.


Art. 7.

        1. Le disposizioni del codice penale e della presente legge e ogni altra disposizione di legge in materia di diffamazione con il mezzo della stampa si applicano anche all'informazione radiofonica, televisiva ed informatica.



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