XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1243
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito presso ogni distretto di corte d'appello
il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito
denominato "giurì", composto da cinque membri, dei quali tre,
fra cui il presidente, nominati dal consiglio dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, e due nominati dal
competente Consiglio dell'Ordine dei giornalisti.
2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non
prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste
per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
3. L'organizzazione e il funzionamento del giurì nonché le
procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di
conciliazione di cui all'articolo 2 sono disciplinati da
apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 2.
1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Dichiarazioni e rettifiche)- 1. Il
direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare
inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o
nell'agenzia di stampa o nella trasmissione radiofonica o
televisiva o nel sito informatico le dichiarazioni o le
rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini
od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o
contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le
rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due
giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, collocate
nella stessa pagina e con le stesse caratteristiche
tipografiche della notizia cui si riferiscono.
3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche
sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla
settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina
e con le stesse caratteristiche tipografiche della notizia cui
si riferiscono.
4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le
dichiarazioni o le rettifiche sono trasmesse entro quarantotto
ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria della notizia
cui si riferiscono.
5. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le
rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore, con le
stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si
riferiscono.
6. Le dichiarazioni o le rettifiche devono fare
riferimento alla notizia cui si riferiscono e sono pubblicate
nella loro interezza, purché contenute entro il limite di
trenta righe.
7. La querela per il reato di diffamazione con il
mezzo della stampa e l'azione civile, salvo quella relativa al
risarcimento dei danni patrimoniali, non possono essere
proposte se non è stata richiesta la rettifica ai sensi del
presente articolo e, se questa è stata pubblicata, se non è
stato esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al giurì
per la correttezza dell'informazione.
8. Nel caso di esito negativo del tentativo di
conciliazione, il termine per la proposizione della querela e
dell'azione civile decorre dalla conclusione della relativa
procedura.
9. L'azione civile deve essere proposta nel termine
di sei mesi.
10. La mancata o incompleta ottemperanza degli
obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non
superiore a lire cinquanta milioni. La competenza ad applicare
la sanzione spetta all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni".
Art. 3.
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 57 - (Reati commessi con il mezzo della stampa
periodica)- Nel caso di reati commessi con il mezzo della
stampa periodica, qualora l'autore della pubblicazione sia
ignoto, il direttore o il vice direttore responsabile, al di
fuori dei casi di concorso, è punito, a titolo di colpa, con
la pena stabilita per il reato commesso, diminuita in misura
non eccedente unterzo".
Art. 4.
1. L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 57-bis- (Reati commessi con il mezzo della
stampa non periodica)- Nel caso di reati commessi con il
mezzo della stampa non periodica, qualora l'autore della
pubblicazione sia ignoto, l'editore, al di fuori dei casi di
concorso, è punito, a titolo di colpa, con la pena stabilita
per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente un
terzo.
Le disposizioni del primo comma si applicano allo
stampatore se l'editore è ignoto o non imputabile".
Art. 5.
1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 596 - (Prova liberatoria)- L'imputato per il
delitto previsto dall'articolo 595 è ammesso a provare, a sua
discolpa, la verità del fatto attribuito alla persona
offesa".
Art. 6.
1. La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno
non patrimoniale
derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa non
può eccedere lire 100 milioni.
2. I contratti collettivi di lavoro regolano la
responsabilità civile dell'editore nel caso di diffamazione
con il mezzo della stampa.
Art. 7.
1. Le disposizioni del codice penale e della presente
legge e ogni altra disposizione di legge in materia di
diffamazione con il mezzo della stampa si applicano anche
all'informazione radiofonica, televisiva ed informatica.