XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1241




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge muove dall'esigenza di apportare alcuni correttivi alla disciplina dei reati contro la libertà sessuale introdotta dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che pur senza stravolgerne l'impianto e senza metterne in discussione i princìpi ispiratori, pongano rimedio ad alcune lacune e inconvenienti.
        Si propone in primo luogo di ripristinare la distinzione tra violenza sessuale e atti di libidine. L'articolo 609-bis del codice penale punisce con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque "costringe taluno a compiere o subire atti sessuali": si tratta di una nozione molto ampia, che ricomprende, per usare l'originaria terminologia del codice, tanto la "violenza carnale", ossia la costrizione o l'induzione al rapporto sessuale, quanto gli "atti di libidine", ossia fatti che, pur essendo meritevoli di essere sanzionati penalmente, si sostanziano in condotte diverse dalla violenza sessuale (si pensi a quella serie di comportamenti che vengono comunemente definiti "molestie sessuali").
        E' vero che il terzo comma dell'articolo 609-bis prevede che nei casi di minore gravità la pena sia diminuita in misura non eccedente i due terzi; si tratta tuttavia di una circostanza attenuante del delitto di violenza sessuale, mentre appare opportuno che tali condotte formino oggetto di un'autonoma fattispecie criminosa. E' infatti un principio logico e giuridico ribadito più volte dalla giurisprudenza costituzionale quello in virtù del quale condotte diverse devono essere sanzionate in modo diverso, e dunque con pene diverse graduate nel minimo e nel massimo sulla base della gravità del fatto. A tale fine, si propone la modifica dell'articolo 609-bis del codice penale, restringendone il campo di applicazione al solo caso di costrizione o induzione a un rapporto sessuale, inteso in senso più ampio rispetto alla tradizionale nozione di violenza carnale, e l'inserimento dell'articolo 609-bis.1, che punisce chiunque, al di fuori dei casi di violenza sessuale, costringa o induca taluno a compiere o subire atti sessuali o di libidine.
        Si propongono poi ulteriori modifiche rese necessarie da talune lacune della disciplina introdotta con la legge n. 66 del 1996: l'introduzione di una specifica circostanza aggravante nel caso di abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa e una diversa formulazione dell'articolo 609-quinquies (corruzione di minorenne).
        L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica è attualmente considerato elemento costituitivo del reato (articolo 609-bis, secondo comma, numero 1), del codice penale), il che porta ad escludere, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5), dello stesso codice.
        Quanto alla corruzione di minorenne, appare necessario precisare che essa ricorre in ogni caso di condotta di carattere sessuale posta in essere in presenza di persona minore degli anni quattordici, ivi compresa l'esibizione di materiale pornografico, che alla stregua dell'attuale formulazione e interpretazione della norma è sprovvista di sanzione penale.
        Appare opportuno ribadire come le modifiche proposte non intendono in alcun modo porre in discussione la filosofia ispiratrice della legge n. 66 del 1996, e in particolare la collocazione dei delitti contro la libertà sessuale nel novero dei reati contro la persona, che costituisce una conquista di civiltà e il coronamento di una lunga battaglia delle forze democratiche.




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