XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1241
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
muove dall'esigenza di apportare alcuni correttivi alla
disciplina dei reati contro la libertà sessuale introdotta
dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, che pur senza
stravolgerne l'impianto e senza metterne in discussione i
princìpi ispiratori, pongano rimedio ad alcune lacune e
inconvenienti.
Si propone in primo luogo di ripristinare la distinzione
tra violenza sessuale e atti di libidine. L'articolo
609-bis del codice penale punisce con la reclusione da
cinque a dieci anni chiunque "costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali": si tratta di una nozione molto ampia,
che ricomprende, per usare l'originaria terminologia del
codice, tanto la "violenza carnale", ossia la costrizione o
l'induzione al rapporto sessuale, quanto gli "atti di
libidine", ossia fatti che, pur essendo meritevoli di essere
sanzionati penalmente, si sostanziano in condotte diverse
dalla violenza sessuale (si pensi a quella serie di
comportamenti che vengono comunemente definiti "molestie
sessuali").
E' vero che il terzo comma dell'articolo 609-bis
prevede che nei casi di minore gravità la pena sia diminuita
in misura non eccedente i due terzi; si tratta tuttavia di una
circostanza attenuante del delitto di violenza sessuale,
mentre appare opportuno che tali condotte formino oggetto di
un'autonoma fattispecie criminosa. E' infatti un principio
logico e giuridico ribadito più volte dalla giurisprudenza
costituzionale quello in virtù del quale condotte diverse
devono essere sanzionate in modo diverso, e dunque con pene
diverse graduate nel minimo e nel massimo sulla base della
gravità del fatto. A tale fine, si propone la modifica
dell'articolo 609-bis del codice penale, restringendone
il campo di applicazione al solo caso di costrizione o
induzione a un rapporto sessuale, inteso in senso più ampio
rispetto alla tradizionale nozione di violenza carnale, e
l'inserimento dell'articolo 609-bis.1, che punisce
chiunque, al di fuori dei casi di violenza sessuale, costringa
o induca taluno a compiere o subire atti sessuali o di
libidine.
Si propongono poi ulteriori modifiche rese necessarie da
talune lacune della disciplina introdotta con la legge n. 66
del 1996: l'introduzione di una specifica circostanza
aggravante nel caso di abuso delle condizioni di inferiorità
psichica o fisica della persona offesa e una diversa
formulazione dell'articolo 609-quinquies (corruzione di
minorenne).
L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica
è attualmente considerato elemento costituitivo del reato
(articolo 609-bis, secondo comma, numero 1), del codice
penale), il che porta ad escludere, secondo la giurisprudenza
di legittimità, l'applicazione dell'aggravante di cui
all'articolo 61, numero 5), dello stesso codice.
Quanto alla corruzione di minorenne, appare necessario
precisare che essa ricorre in ogni caso di condotta di
carattere sessuale posta in essere in presenza di persona
minore degli anni quattordici, ivi compresa l'esibizione di
materiale pornografico, che alla stregua dell'attuale
formulazione e interpretazione della norma è sprovvista di
sanzione penale.
Appare opportuno ribadire come le modifiche proposte non
intendono in alcun modo porre in discussione la filosofia
ispiratrice della legge n. 66 del 1996, e in particolare la
collocazione dei delitti contro la libertà sessuale nel novero
dei reati contro la persona, che costituisce una conquista di
civiltà e il coronamento di una lunga battaglia delle forze
democratiche.