XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1241




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 609-bis. (Violenza sessuale).- Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a un rapporto sessuale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
        Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a un rapporto sessuale traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
        La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 609-bis.1. (Atti di libidine).- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis costringe taluno a compiere o subire atti sessuali o di libidine, è punito con la reclusione da due a otto anni.
        Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire gli atti previsti dal primo comma traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
        La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto".


Art. 3.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

        "Nei casi previsti dall'articolo 609-bis.1 la pena è della reclusione da tre a otto anni se ricorrono le circostanze previste dal primo comma del presente articolo e da quattro a dieci anni se ricorre la circostanza prevista dal secondo comma del presente articolo".


Art. 4.

        1. L'articolo 609-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 609-quinquies. (Corruzione di minorenne).- Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-bis.1, compie o induce a compiere atti sessuali o atti di libidine o pone comunque in essere condotte di carattere sessuale, ivi compresa l'esibizione di materiale pornografico, in presenza di persona minore degli anni quattordici, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".


Art. 5.

        1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 660-bis. (Molestia o disturbo alle persone avente carattere sessuale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reca a taluno molestia o disturbo di carattere sessuale è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda non inferiore a lire un milione".



Frontespizio Relazione