XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1241
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 609-bis. (Violenza sessuale).- Chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe
taluno a un rapporto sessuale, è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a un rapporto
sessuale traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituito ad altra persona.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica
della persona offesa al momento del fatto".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 609-bis.1. (Atti di libidine).-
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
609-bis costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali o di libidine, è punito con la reclusione da due a
otto anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire gli atti previsti dal primo comma traendo in inganno la
persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra
persona.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica
della persona offesa al momento del fatto".
Art. 3.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 609-ter del
codice penale è aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dall'articolo 609-bis.1 la pena è
della reclusione da tre a otto anni se ricorrono le
circostanze previste dal primo comma del presente articolo e
da quattro a dieci anni se ricorre la circostanza prevista dal
secondo comma del presente articolo".
Art. 4.
1. L'articolo 609-quinquies del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 609-quinquies. (Corruzione di minorenne).-
Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli
609-bis e 609-bis.1, compie o induce a compiere
atti sessuali o atti di libidine o pone comunque in essere
condotte di carattere sessuale, ivi compresa l'esibizione di
materiale pornografico, in presenza di persona minore degli
anni quattordici, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 660-bis. (Molestia o disturbo alle persone avente
carattere sessuale). - Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque reca a taluno molestia o disturbo di
carattere sessuale è punito con l'arresto fino a due anni o
con l'ammenda non inferiore a lire un milione".