XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1240
Onorevoli Colleghi! - La distinzione fra i reati di
corruzione e concussione, prevista dal codice penale del 1930,
è rimasta immutata anche con l'entrata in vigore della riforma
dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui alla
legge 26 aprile 1990, n. 86.
Si tratta di una disciplina legislativa anacronistica,
ispirata da una concezione dei rapporti tra cittadini e
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nella
quale spesso i primi versavano in una posizione di soggezione
nei confronti dei secondi. Situazione che non ha più
giustificazione né dal punto di vista giuridico, né dal punto
di vista dei rapporti tra cittadini e istituzioni e che, oltre
tutto, è in parte superata da una diversa realtà rispetto al
passato, dal momento che i cittadini hanno minori remore a
denunciare gli abusi di chi esercita una pubblica funzione.
Di tale situazione è necessario prendere atto anche sul
piano legislativo: ecco perché si ritiene sia giunto il
momento di superare l'attuale distinzione tra corruzione e
concussione e di unificare i due reati in un'unica fattispecie
che consideri sempre penalmente rilevante non solo la condotta
del pubblico ufficiale, ma anche quella del privato (come è
noto, infatti, attualmente è esclusa la punibilità del privato
in caso di concussione).
E' in quest'ottica che si propone di unificare le due
diverse fattipecie, previste dagli articoli 317 e 319 del
codice penale, in un unico reato, che consideri illecito ogni
indebito versamento o promessa di denaro (o altra utilità) a
un pubblico ufficiale da parte di un privato, e quindi
punisca, seppur con pene differenziate, data la diversa
gravità delle rispettive condotte (derivante dal ruolo e dalle
particolari responsabilità che l'ordinamento giuridico
attribuisce al pubblico ufficiale), tanto il corrotto quanto
il corruttore.
Non è, infatti, ammissibile che un privato, il quale
corrisponda o prometta di corrispondere denaro (o altra
utilità) a un pubblico ufficiale non soltanto vada esente da
responsabilità penali, ma sia addirittura considerato parte
lesa.
La presente proposta di legge prevede pertanto
l'abrogazione dell'articolo 317 del codice penale e l'aumento
della pena attualmente prevista per il pubblico ufficiale
dagli articoli 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari).
Ciò in quanto gli articoli 319 e 319-ter del codice
penale troverebbero applicazione anche nei casi attualmente
ricadenti nella previsione dell'articolo 317.
Quanto al privato, si propone sia punito con le pene
attualmente previste dall'articolo 319 e dal primo comma
dell'articolo 319-ter, indipendentemente dal fatto che
sia stato o meno indotto dal pubblico ufficiale a commettere
il reato (il che potrà essere valutato nella determinazione
della pena ai sensi dell'articolo 133 del codice penale o ai
fini della concessione delle attenuanti generiche di cui
all'articolo 62-bis).
Si propone altresì la sostituzione dell'articolo
317-bis del codice penale in materia di pene
accessorie.