XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1240




        Onorevoli Colleghi! - La distinzione fra i reati di corruzione e concussione, prevista dal codice penale del 1930, è rimasta immutata anche con l'entrata in vigore della riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui alla legge 26 aprile 1990, n. 86.
        Si tratta di una disciplina legislativa anacronistica, ispirata da una concezione dei rapporti tra cittadini e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nella quale spesso i primi versavano in una posizione di soggezione nei confronti dei secondi. Situazione che non ha più giustificazione né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista dei rapporti tra cittadini e istituzioni e che, oltre tutto, è in parte superata da una diversa realtà rispetto al passato, dal momento che i cittadini hanno minori remore a denunciare gli abusi di chi esercita una pubblica funzione.
        Di tale situazione è necessario prendere atto anche sul piano legislativo: ecco perché si ritiene sia giunto il momento di superare l'attuale distinzione tra corruzione e concussione e di unificare i due reati in un'unica fattispecie che consideri sempre penalmente rilevante non solo la condotta del pubblico ufficiale, ma anche quella del privato (come è noto, infatti, attualmente è esclusa la punibilità del privato in caso di concussione).
        E' in quest'ottica che si propone di unificare le due diverse fattipecie, previste dagli articoli 317 e 319 del codice penale, in un unico reato, che consideri illecito ogni indebito versamento o promessa di denaro (o altra utilità) a un pubblico ufficiale da parte di un privato, e quindi punisca, seppur con pene differenziate, data la diversa gravità delle rispettive condotte (derivante dal ruolo e dalle particolari responsabilità che l'ordinamento giuridico attribuisce al pubblico ufficiale), tanto il corrotto quanto il corruttore.
        Non è, infatti, ammissibile che un privato, il quale corrisponda o prometta di corrispondere denaro (o altra utilità) a un pubblico ufficiale non soltanto vada esente da responsabilità penali, ma sia addirittura considerato parte lesa.
        La presente proposta di legge prevede pertanto l'abrogazione dell'articolo 317 del codice penale e l'aumento della pena attualmente prevista per il pubblico ufficiale dagli articoli 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari). Ciò in quanto gli articoli 319 e 319-ter del codice penale troverebbero applicazione anche nei casi attualmente ricadenti nella previsione dell'articolo 317.
        Quanto al privato, si propone sia punito con le pene attualmente previste dall'articolo 319 e dal primo comma dell'articolo 319-ter, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno indotto dal pubblico ufficiale a commettere il reato (il che potrà essere valutato nella determinazione della pena ai sensi dell'articolo 133 del codice penale o ai fini della concessione delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis).
        Si propone altresì la sostituzione dell'articolo 317-bis del codice penale in materia di pene accessorie.




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