XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1240
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
L'articolo 317 del codice penale è abrogato.
Art. 2.
1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna
per i reati di cui agli articoli 314, 319, 319-bis e
319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici. Nondimeno, se è inflitta la pena della reclusione per
un periodo inferiore a tre anni, la condanna importa
l'interdizione temporanea".
Art. 3.
1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 319. - (Corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per
omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato un atto
del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un
atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da tre a dieci anni. Chi dà o
promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità è punito
con la reclusione da due a cinque anni".
Art. 4.
1. L'articolo 319-ter del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 319-ter - (Corruzione in atti giudiziari). -
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi
per favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica al pubblico ufficiale la
pena della reclusione da quattro a dodici anni e a chi dà o
promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità la pena
della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto di cui al primo comma deriva l'ingiusta
condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque
anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se
deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque
anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a
venti anni".
Art. 5
1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 321. - (Pene per il corruttore). - Le pene
stabilite nel primo comma dell'articolo 318 e nell'articolo
320 in relazione all'ipotesi di cui all'articolo 318 si
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra
utilità".