XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1240




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        
L'articolo 317 del codice penale è abrogato.


Art. 2.

        1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 319, 319-bis e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se è inflitta la pena della reclusione per un periodo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea".


Art. 3.

        1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 319. - (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni".


Art. 4.

        1. L'articolo 319-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 319-ter - (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica al pubblico ufficiale la pena della reclusione da quattro a dodici anni e a chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità la pena della reclusione da tre a otto anni.
        Se dal fatto di cui al primo comma deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".


Art. 5

        1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 321. - (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 e nell'articolo 320 in relazione all'ipotesi di cui all'articolo 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità".



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