XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1235
Onorevoli Colleghi! - Il 17 febbraio 1999 la Camera dei
deputati approvò in un testo unificato, pressoché
all'unanimità, i progetti di legge nn. 2939 e 2985 recanti
"Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della
Costituzione", articolo modificato con legge costituzionale 29
ottobre 1993, n. 3.
Com'è noto, purtroppo, tale testo non è poi passato al
vaglio del Senato della Repubblica per ragioni che non è il
caso, in questa sede, di evidenziare.
La mancata approvazione delle norme di attuazione ha
creato una serie di problemi interpretativi, che hanno anche
determinato deliberazioni difformi dei due rami del
Parlamento, pur in presenza di fattispecie pressoché
identiche.
A tutto ciò si è aggiunto anche l'ormai quasi sistematico
ricorso delle parti offese al conflitto di attribuzione,
dichiarato dalla Corte costituzionale quasi sempre
ammissibile.
Le decisioni della Corte costituzionale sono state spesso
non conformi alle deliberazioni sia della Camera dei deputati
sia del Senato della Repubblica, creando in tale modo
comprensibile disorientamento.
E' stata più volte avvertita, nell'ambito delle
discussioni nelle Giunte per le autorizzazioni a procedere
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed
anche nelle rispettive Assemblee in occasione dell'esame delle
singole proposte delle Giunte, l'esigenza di uscire da tale
empasse, evidenziando che l'unico modo possibile sarebbe
stato quello di procedere ad una celere approvazione delle
norme di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
La presente proposta di legge ha l'obiettivo di soddisfare
tali diffuse aspettative.
Il testo dell'articolato ripropone pedissequamente quello
già approvato dalla Camera dei deputati nella XIII
legislatura.
Sarebbe ripetitivo esporre la ratio ed il contenuto
dei singoli articoli. Basterà in proposito richiamare gli atti
parlamentari, che non solo testimoniano l'impegno profuso
nell'esame delle proposte di legge, ma anche la convergenza di
tutte le posizioni nella soluzione poi adottata per le singole
disposizioni.
L'articolo 1 delinea il concetto di responsabilità del
parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati
nell'esercizio delle sue funzioni, con un'ampia
rappresentazione delle fattispecie e dei limiti di
applicazione, con riferimento ad ogni possibile sede di
sindacato giurisdizionale, gli articoli 2, 3, 4 e 5
disciplinano l'esecuzione degli atti limitativi della libertà
personale del parlamentare (nella presente proposta di legge
sono state previste esplicitamente anche le misure
interdittive), ivi compreso il delicato problema delle
intercettazioni telefoniche, in cui comunque è interessato un
parlamentare e della loro utilizzabilità; l'articolo 6
contiene una riformulazione dell'articolo 343, comma 3,
secondo periodo, del codice di procedura penale, in base al
quale quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione
al compimento di determinati atti sono prescritte da
disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si
applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con
esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 del medesimo
codice.
Considerata l'attesa generale, determinata dalle
motivazioni prima sinteticamente esposte, si auspica una
sollecita approvazione della presente proposta di legge.