XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1235




        Onorevoli Colleghi! - Il 17 febbraio 1999 la Camera dei deputati approvò in un testo unificato, pressoché all'unanimità, i progetti di legge nn. 2939 e 2985 recanti "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione", articolo modificato con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
        Com'è noto, purtroppo, tale testo non è poi passato al vaglio del Senato della Repubblica per ragioni che non è il caso, in questa sede, di evidenziare.
        La mancata approvazione delle norme di attuazione ha creato una serie di problemi interpretativi, che hanno anche determinato deliberazioni difformi dei due rami del Parlamento, pur in presenza di fattispecie pressoché identiche.
        A tutto ciò si è aggiunto anche l'ormai quasi sistematico ricorso delle parti offese al conflitto di attribuzione, dichiarato dalla Corte costituzionale quasi sempre ammissibile.
        Le decisioni della Corte costituzionale sono state spesso non conformi alle deliberazioni sia della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica, creando in tale modo comprensibile disorientamento.
        E' stata più volte avvertita, nell'ambito delle discussioni nelle Giunte per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nelle rispettive Assemblee in occasione dell'esame delle singole proposte delle Giunte, l'esigenza di uscire da tale empasse, evidenziando che l'unico modo possibile sarebbe stato quello di procedere ad una celere approvazione delle norme di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
        La presente proposta di legge ha l'obiettivo di soddisfare tali diffuse aspettative.
        Il testo dell'articolato ripropone pedissequamente quello già approvato dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura.
        Sarebbe ripetitivo esporre la ratio ed il contenuto dei singoli articoli. Basterà in proposito richiamare gli atti parlamentari, che non solo testimoniano l'impegno profuso nell'esame delle proposte di legge, ma anche la convergenza di tutte le posizioni nella soluzione poi adottata per le singole disposizioni.
        L'articolo 1 delinea il concetto di responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, con un'ampia rappresentazione delle fattispecie e dei limiti di applicazione, con riferimento ad ogni possibile sede di sindacato giurisdizionale, gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano l'esecuzione degli atti limitativi della libertà personale del parlamentare (nella presente proposta di legge sono state previste esplicitamente anche le misure interdittive), ivi compreso il delicato problema delle intercettazioni telefoniche, in cui comunque è interessato un parlamentare e della loro utilizzabilità; l'articolo 6 contiene una riformulazione dell'articolo 343, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, in base al quale quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 del medesimo codice.
        Considerata l'attesa generale, determinata dalle motivazioni prima sinteticamente esposte, si auspica una sollecita approvazione della presente proposta di legge.




Frontespizio Testo articoli