XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1235
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si
applica in ogni caso per la presentazione di disegni o
proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e
risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli
interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere,
per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni
altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione,
di divulgazione, di critica e di denuncia, riconducibile alla
funzione di parlamentare, espletata anche fuori del
Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o
eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'immediata
separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente
riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui
ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, il giudice provvede con sentenza in ogni stato e
grado del processo penale, ai sensi dell'articolo 129 del
codice di procedura penale; nel corso delle indagini
preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi
dell'articolo 409 del medesimo codice. Se l'applicabilità
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è ritenuta
nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i
provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono
invitate a precisare immediatamente le conclusioni e i
termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura
civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e
cinque giorni. Qualora le conclusioni siano già state
depositate e non sia stata ancora pronunciata sentenza, le
parti possono comunque sollevare l'eccezione di cui al comma
2. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento
giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente
l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della
Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede
senza ritardo con decreto non impugnabile, trasmettendo
direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro
del Parlamento appartiene ovvero, qualora sia cessato dalla
carica, a quella alla quale apparteneva al momento del fatto.
Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al
giudice istruttore, questi pronuncia detto decreto
nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia
degli atti, ai sensi del comma 4, il procedimento è sospeso
fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il
termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte
della Camera stessa. La Camera interessata può disporre una
proroga del termine non superiore a un mese. Decorsi i
suddetti termini, il processo può essere ripreso. La
sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il
compimento degli atti non ripetibili e, negli altri
procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento
della Camera alla quale sono stati inviati gli atti, i termini
di cui al presente comma sono interrotti per l'intero periodo
dello scioglimento e decorrono nuovamente a partire da venti
giorni dopo la prima riunione della nuova Camera.
6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle
indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro
dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi
dei commi 3 e 4.
7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla Camera
di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto
per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di
responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o
voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La
Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento,
ai sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso
in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera
trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione;
se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza
ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico
ministero formula la richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti
disciplinari, intendendosi sostituita al giudice l'autorità
investita del procedimento.
Art. 2.
1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del
Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni
personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza,
ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di
una misura cautelare personale o all'esecuzione
dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o
di prevenzione aventi natura personale, misure interdittive e
di ogni altro provvedimento limitativo della libertà
personale, l'autorità competente richiede direttamente
l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare
appartiene.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta
dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in
attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento
rimane sospesa.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se
il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza
irrevocabile di condanna.
Art. 3.
1. Con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 4, e con
la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 2,
l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso
il procedimento indicando le norme di legge che si assumono
violate e trasmette alla Camera competente gli atti e i
documenti del procedimento occorrenti per la decisione.
Art. 4.
1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il
giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga
irrilevanti in tutto o in parte ai fini del procedimento i
verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni
intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti
riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del
Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite
le parti, a tutela della riservatezza, decide, in camera di
consiglio, la distruzione o la cancellazione delle parti
irrilevanti, ai sensi dell'articolo 269, commi 2 e 3, del
codice di procedura penale.
2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i
difensori delle parti nei termini e nei modi di cui
all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale,
ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al
comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede,
entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale
il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento
in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state
intercettate.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 è
trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il
giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il
quale è in corso il procedimento indica le norme di legge che
si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si
fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle
registrazioni.
4. Decorsi due mesi dalla richiesta di cui al comma 2
senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le
indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può
reiterarla.
5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta
perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla
Camera competente all'inizio della successiva legislatura.
6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le
indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai
sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è
distrutta immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni
dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine
di cui al medesimo comma 4.
7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite
in violazione del disposto del presente articolo devono essere
dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado
del procedimento.
Art. 5.
1. Con riferimento ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui
all'articolo 4 si applicano solo a quelli per i quali non
siano state concluse le indagini preliminari.
Art. 6.
1. Al comma 3 dell'articolo 343 deI codice di procedura
penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o
l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono
prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi
costituzionali, si applicano tali disposizioni nonché, in
quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344,
345 e 346".
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.