XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1234




        Onorevoli Colleghi! - La legge 1^ marzo 2001, n. 63, nell'attuare i princìpi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, recepiti con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ha segnato un notevole passo avanti nella rinascita di una civiltà giuridica per troppo tempo in quiescenza.
        In tale contesto, non si spiega perché non si sia proceduto anche alla modifica all'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale.
        Tale norma, com'è noto, stabilisce che "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Conseguentemente l'articolo in esame consente la condanna dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da persone che non hanno l'obbligo giuridico di dire la verità.
        L'articolo 192 non prevede, infatti, che l'ulteriore elemento di prova abbia natura diversa dall'elemento che deve essere confermato, e sancisce che gli elementi di conferma debbano essere ritenuti idonei a costituire verifica dell'attendibilità del dichiarante e non già a costituire prova diretta dei fatti dichiarati.
        Né si può affermare che le richiamate norme di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione risolvano il problema.
        Le soluzioni adottate, invero, non sono idonee a superare le forti perplessità che nascono ricorrentemente di fronte a tale fonte di prova, nonché dalla discutibilità dei criteri di valutazione della stessa.
        Se realmente il legislatore ha inteso recepire i princìpi contenuti nella citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo a tale punto da costituzionalizzarli, non può essere ulteriormente rinviata la modifica di una norma che, nell'attuale formulazione, non è certamente propria di uno Stato di diritto.
        Per queste ragioni si propone di modificare l'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale nel senso che le dichiarazioni in oggetto possano costituire prova solo unitamente ad altri elementi di prova di natura diversa, documentale ovvero testimoniale.




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