XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1234
Onorevoli Colleghi! - La legge 1^ marzo 2001, n. 63,
nell'attuare i princìpi della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a
Roma il 4 novembre 1950, recepiti con la modifica
dell'articolo 111 della Costituzione, ha segnato un notevole
passo avanti nella rinascita di una civiltà giuridica per
troppo tempo in quiescenza.
In tale contesto, non si spiega perché non si sia
proceduto anche alla modifica all'articolo 192, comma 3, del
codice di procedura penale.
Tale norma, com'è noto, stabilisce che "le dichiarazioni
rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata
in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono
valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne
confermano l'attendibilità". Conseguentemente l'articolo in
esame consente la condanna dell'imputato sulla base di
dichiarazioni rese da persone che non hanno l'obbligo
giuridico di dire la verità.
L'articolo 192 non prevede, infatti, che l'ulteriore
elemento di prova abbia natura diversa dall'elemento che deve
essere confermato, e sancisce che gli elementi di conferma
debbano essere ritenuti idonei a costituire verifica
dell'attendibilità del dichiarante e non già a costituire
prova diretta dei fatti dichiarati.
Né si può affermare che le richiamate norme di attuazione
dell'articolo 111 della Costituzione risolvano il problema.
Le soluzioni adottate, invero, non sono idonee a superare
le forti perplessità che nascono ricorrentemente di fronte a
tale fonte di prova, nonché dalla discutibilità dei criteri di
valutazione della stessa.
Se realmente il legislatore ha inteso recepire i princìpi
contenuti nella citata Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo a tale punto da costituzionalizzarli, non
può essere ulteriormente rinviata la modifica di una norma
che, nell'attuale formulazione, non è certamente propria di
uno Stato di diritto.
Per queste ragioni si propone di modificare l'articolo
192, comma 3, del codice di procedura penale nel senso che le
dichiarazioni in oggetto possano costituire prova solo
unitamente ad altri elementi di prova di natura diversa,
documentale ovvero testimoniale.