XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1234




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, le parole: "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" sono sostituite dalle seguenti: "unitamente a ulteriori elementi di prova di diversa natura, documentale ovvero testimoniale, che ne confermano l'attendibilità".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione