XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1234
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura
penale, le parole: "unitamente agli altri elementi di prova
che ne confermano l'attendibilità" sono sostituite dalle
seguenti: "unitamente a ulteriori elementi di prova di diversa
natura, documentale ovvero testimoniale, che ne confermano
l'attendibilità".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.