XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1232
Onorevoli Colleghi! - Le forme concrete di
organizzazione dei nuclei familiari hanno subìto profonde
metamorfosi sia all'interno di una medesima cultura nel corso
dei secoli, sia nell'ambito di culture differenti. Nella
seconda metà del nostro secolo, i comportamenti sessuali e
interpersonali hanno subìto una significativa mutazione, ad
opera, tra l'altro, delle profonde variazioni delle condizioni
economiche e di organizzazione sociale dei Paesi dell'area
occidentale. Anche nel nostro Paese si è verificata una
rilevante trasformazione, fin dagli anni sessanta, dei modi di
considerare i rapporti interpersonali, i costumi sessuali e le
forme di convivenza fra gli individui. In conseguenza di
questo, in Italia, l'idea di famiglia risulta caratterizzata,
oggi, da modalità assai differenti rispetto a quelle di alcuni
decenni or sono.
La legislazione in materia di ordinamento civile ha
registrato tali mutazioni (nei comportamenti, nelle abitudini
interpersonali, nei modi di pensare i rapporti familiari e di
coppia) in tempi e modi fortemente inadeguati e rallentati
rispetto alle evoluzioni in atto nella società. Da qui
l'opportunità di contribuire a un riconoscimento, anche
istituzionale, di tali evoluzioni nei modi di sentire e di
agire degli individui e nell'ambito dei rapporti di
organizzazione familiare e di convivenza.
E infatti, nell'ultimo ventennio, anche in Italia, si è
fortemente diffusa una convivenza non formalizzata tra persone
di sesso diverso, o del medesimo sesso, e tali forme di
convivenza di fatto, non istituzionalizzate, risultano tuttora
fortemente penalizzate sul piano dell'ordinamento civile dello
Stato italiano.
D'altra parte, nella richiesta di riconoscimento per
quelle nuove modalità di convivenza che la presente proposta
di legge definisce "unioni civili", emerge - oltre alla
rivendicazione di diritti - una domanda di riconoscimento
sociale e di identità morale. Dunque, dichiarazione di
dignità, aspirazione alla parità e, insieme, affermazione di
valori. Di valori propri ed autonomi. Questo rimanda a quella
crisi della concezione "metafisica" della famiglia, di cui
molto si è detto e si è scritto negli ultimi due decenni. Tale
concezione risultava strettamente dipendente dalla vitalità e
dall'egemonia di una morale di maggioranza che, nel nostro
Paese, si identificava con il senso comune - prima ancora che
con la dottrina - del cattolicesimo (inteso, qui, come
precettistica e come sistema di obblighi e di divieti). Una
volta entrata in crisi quella morale di maggioranza, si sono
venute formando - faticosamente e, talvolta, drammaticamente -
molte morali parziali. Ognuna di esse ha il suo fondamento
proprio nel rinunciare a ogni pretesa di totalità e di
unicità, nel sapersi imperfetta e, tuttavia, nel volersi
identificabile. Parallelamente, le grandi trasformazioni
sociali e culturali conosciute dall'Italia in questi decenni
hanno prodotto altrettanti mutamenti nell'idea e nella pratica
di relazione familiare. E se la concezione "metafisica" della
famiglia non è più incontrastata e, forse, neppure più
maggioritaria, essa non può risultare più la sola fondata
moralmente. Chi propone un'altra idea e un'altra pratica di
famiglia (una pluralità di famiglie) non si limita, dunque, a
contestare l'unicità del modello e la sua presunta
superiorità: intende affermare la moralità di altri modelli.
Non rivendica, dunque, il diritto alla trasgressione: bensì il
diritto alla fondazione morale di altre morali, di altre idee
della sessualità e della coniugalità. Consiste in questo
l'importanza, anche etica, di quella rivendicazione, che
resta, in primo luogo, civile: nello scenario che evoca.
Si può dire, dunque, che l'unione civile tra due persone
di sesso diverso o dello stesso sesso allarga e arricchisce il
concetto di "famiglia come società naturale" di cui
all'articolo 29 della Costituzione, per consentire ai
cittadini una più libera scelta della organizzazione della
propria vita e delle proprie relazioni familiari.
La presente proposta di legge è volta a tutelare nei suoi
aspetti più generali le nuove modalità di convivenza sopra
descritte, inserendole negli ordinamenti civili, affinché
venga regolarizzata la loro situazione normativa.
Giova qui ribadire che la situazione comunemente indicata
come "unione civile" o "unione di fatto" fa riferimento a tre
diverse situazioni reali:
quella della coppia eterosessuale che non intende
legarsi con un vincolo "forte" quale quello matrimoniale, ma
preferisce un tipo di vincolo più "leggero", oppure non può
giuridicamente sposarsi in quanto vincolata da precedente
matrimonio o per altri motivi. Trattasi, come noto, della
cosiddetta "convivenza more uxorio";
quella di persone che, per ragioni di età o di salute o
di indigenza, decidono di stare insieme al fine di limitare i
disagi derivanti dalla solitudine e/o dalle ristrettezze
economiche, prestandosi mutua assistenza e dividendo le spese
necessarie per la vita quotidiana (canone di locazione,
bollette per uso del gas, della luce, del riscaldamento,
vitto, eccetera);
coppie omosessuali che convivono e che sono legate da
vincoli affettivi.
Se è vero che la Costituzione riconosce e garantisce la
famiglia di cui all'articolo 29 e ne sottolinea così l'alto
valore sociale, ciò non significa affatto che qualsiasi forma
di convivenza, per poter ricevere un positivo apprezzamento,
debba essere organizzata nella forma della famiglia legittima.
Già da tempo, infatti, è stato ritenuto che l'ambito di
operatività, e quindi di riconoscimento e tutela
costituzionale, dell'articolo 2 della Costituzione, il quale
garantisce le formazioni sociali ove si svolga la personalità
del singolo, si estende sicuramente alla fattispecie della
famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato quindici
anni fa dalla Corte costituzionale, "un consolidato rapporto,
ancorchè di fatto, non appare, anche a sommaria indagine,
costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al
rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e
alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche"
(Corte costituzionale, 18 novembre 1986).
Il fine della presente proposta di legge è quello di
dettare una disciplina tendente a porre le condizioni per una
vera libertà di scelta, per quanti sono nella condizione di
scegliere o per consentire ad altri la possibilità di
realizzare pienamente la loro personalità, anche nella vita di
relazione, evitando così atteggiamenti, più o meno malcelati,
di ghettizzazione ed emarginazione, dietro i quali si
nasconde, talvolta, la differenza tra felicità e infelicità
delle persone, tra diritti negati e diritti riconosciuti.