XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1232




        Onorevoli Colleghi! - Le forme concrete di organizzazione dei nuclei familiari hanno subìto profonde metamorfosi sia all'interno di una medesima cultura nel corso dei secoli, sia nell'ambito di culture differenti. Nella seconda metà del nostro secolo, i comportamenti sessuali e interpersonali hanno subìto una significativa mutazione, ad opera, tra l'altro, delle profonde variazioni delle condizioni economiche e di organizzazione sociale dei Paesi dell'area occidentale. Anche nel nostro Paese si è verificata una rilevante trasformazione, fin dagli anni sessanta, dei modi di considerare i rapporti interpersonali, i costumi sessuali e le forme di convivenza fra gli individui. In conseguenza di questo, in Italia, l'idea di famiglia risulta caratterizzata, oggi, da modalità assai differenti rispetto a quelle di alcuni decenni or sono.
        La legislazione in materia di ordinamento civile ha registrato tali mutazioni (nei comportamenti, nelle abitudini interpersonali, nei modi di pensare i rapporti familiari e di coppia) in tempi e modi fortemente inadeguati e rallentati rispetto alle evoluzioni in atto nella società. Da qui l'opportunità di contribuire a un riconoscimento, anche istituzionale, di tali evoluzioni nei modi di sentire e di agire degli individui e nell'ambito dei rapporti di organizzazione familiare e di convivenza.
        E infatti, nell'ultimo ventennio, anche in Italia, si è fortemente diffusa una convivenza non formalizzata tra persone di sesso diverso, o del medesimo sesso, e tali forme di convivenza di fatto, non istituzionalizzate, risultano tuttora fortemente penalizzate sul piano dell'ordinamento civile dello Stato italiano.
        D'altra parte, nella richiesta di riconoscimento per quelle nuove modalità di convivenza che la presente proposta di legge definisce "unioni civili", emerge - oltre alla rivendicazione di diritti - una domanda di riconoscimento sociale e di identità morale. Dunque, dichiarazione di dignità, aspirazione alla parità e, insieme, affermazione di valori. Di valori propri ed autonomi. Questo rimanda a quella crisi della concezione "metafisica" della famiglia, di cui molto si è detto e si è scritto negli ultimi due decenni. Tale concezione risultava strettamente dipendente dalla vitalità e dall'egemonia di una morale di maggioranza che, nel nostro Paese, si identificava con il senso comune - prima ancora che con la dottrina - del cattolicesimo (inteso, qui, come precettistica e come sistema di obblighi e di divieti). Una volta entrata in crisi quella morale di maggioranza, si sono venute formando - faticosamente e, talvolta, drammaticamente - molte morali parziali. Ognuna di esse ha il suo fondamento proprio nel rinunciare a ogni pretesa di totalità e di unicità, nel sapersi imperfetta e, tuttavia, nel volersi identificabile. Parallelamente, le grandi trasformazioni sociali e culturali conosciute dall'Italia in questi decenni hanno prodotto altrettanti mutamenti nell'idea e nella pratica di relazione familiare. E se la concezione "metafisica" della famiglia non è più incontrastata e, forse, neppure più maggioritaria, essa non può risultare più la sola fondata moralmente. Chi propone un'altra idea e un'altra pratica di famiglia (una pluralità di famiglie) non si limita, dunque, a contestare l'unicità del modello e la sua presunta superiorità: intende affermare la moralità di altri modelli. Non rivendica, dunque, il diritto alla trasgressione: bensì il diritto alla fondazione morale di altre morali, di altre idee della sessualità e della coniugalità. Consiste in questo l'importanza, anche etica, di quella rivendicazione, che resta, in primo luogo, civile: nello scenario che evoca.
        Si può dire, dunque, che l'unione civile tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso allarga e arricchisce il concetto di "famiglia come società naturale" di cui all'articolo 29 della Costituzione, per consentire ai cittadini una più libera scelta della organizzazione della propria vita e delle proprie relazioni familiari.
        La presente proposta di legge è volta a tutelare nei suoi aspetti più generali le nuove modalità di convivenza sopra descritte, inserendole negli ordinamenti civili, affinché venga regolarizzata la loro situazione normativa.
        Giova qui ribadire che la situazione comunemente indicata come "unione civile" o "unione di fatto" fa riferimento a tre diverse situazioni reali:

            quella della coppia eterosessuale che non intende legarsi con un vincolo "forte" quale quello matrimoniale, ma preferisce un tipo di vincolo più "leggero", oppure non può giuridicamente sposarsi in quanto vincolata da precedente matrimonio o per altri motivi. Trattasi, come noto, della cosiddetta "convivenza more uxorio";

            quella di persone che, per ragioni di età o di salute o di indigenza, decidono di stare insieme al fine di limitare i disagi derivanti dalla solitudine e/o dalle ristrettezze economiche, prestandosi mutua assistenza e dividendo le spese necessarie per la vita quotidiana (canone di locazione, bollette per uso del gas, della luce, del riscaldamento, vitto, eccetera);

            coppie omosessuali che convivono e che sono legate da vincoli affettivi.

        Se è vero che la Costituzione riconosce e garantisce la famiglia di cui all'articolo 29 e ne sottolinea così l'alto valore sociale, ciò non significa affatto che qualsiasi forma di convivenza, per poter ricevere un positivo apprezzamento, debba essere organizzata nella forma della famiglia legittima. Già da tempo, infatti, è stato ritenuto che l'ambito di operatività, e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dell'articolo 2 della Costituzione, il quale garantisce le formazioni sociali ove si svolga la personalità del singolo, si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato quindici anni fa dalla Corte costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorchè di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche" (Corte costituzionale, 18 novembre 1986).
        Il fine della presente proposta di legge è quello di dettare una disciplina tendente a porre le condizioni per una vera libertà di scelta, per quanti sono nella condizione di scegliere o per consentire ad altri la possibilità di realizzare pienamente la loro personalità, anche nella vita di relazione, evitando così atteggiamenti, più o meno malcelati, di ghettizzazione ed emarginazione, dietro i quali si nasconde, talvolta, la differenza tra felicità e infelicità delle persone, tra diritti negati e diritti riconosciuti.




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