XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1232
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rapporti giuridici tra persone
unite civilmente).
1. I rapporti tra due persone maggiorenni, anche dello
stesso sesso, di seguito denominate "parti di un'unione
civile", legate da comunione di vita materiale e spirituale
perdurante da almeno un anno e risultante da iscrizione
anagrafica o da atto pubblico, anche ove tale comunione abbia
avuto luogo mentre una o ambedue le parti erano nell'ultimo
anno della minore età, sono regolati dalle disposizioni della
presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge potrà essere certificata, attraverso una
dichiarazione di atto notorio rilasciata dalle parti, la
sussistenza di una convivenza che si protrae da uno o più
anni, precedenti alla data di entrata in vigore della medesima
legge.
Art. 2.
(Riconoscimento delle unioni civili
e divieto di discriminazione).
1. Le unioni civili sono riconosciute quali titolari di
autonomi diritti.
2. Lo stato di parte di un'unione civile non può essere
motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della
vita pubblica e privata.
3. La Repubblica tutela la piena dignità ed il carattere
di libera scelta dell'unione civile e ne promuove il pubblico
rispetto.
4. Le certificazioni anagrafiche devono garantire il
rispetto della dignità degli appartenenti all'unione e non
possono costituire elemento di discriminazione a carico degli
stessi.
Art. 3.
(Istituzione del registro delle unioni civili).
1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è
istituito il registro delle unioni civili.
2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle
registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle
unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente
legge.
Art. 4.
(Equiparazione allo stato di membro
di una famiglia).
1. Lo stato di parte di un'unione civile è equiparato a
quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Certificazione dello stato di unione civile).
1. L'unione civile è certificata dal documento di "stato
di unione civile" che deve indicare:
a) i dati anagrafici dei partecipanti all'unione
civile e il regime patrimoniale legale della stessa, di cui
all'articolo 14;
b) il domicilio dove si svolge l'unione civile;
c) i dati anagrafici dei figli minori appartenenti
all'unione civile.
Art. 6.
(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato
di unione civile).
1. L'unione civile è certificata dall'ufficiale di stato
civile, il quale è tenuto a tale adempimento, previo mero
controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati
all'articolo 1, dell'assenza di cause impeditive di cui
all'articolo 7 e del rispetto delle norme riguardanti i
cittadini stranieri, ai sensi dell'articolo 13.
2. L'ufficiale di stato civile deve, altresì, provvedere,
contestualmente agli adempimenti di cui al comma 3, a
registrare l'unione civile nell'apposito registro di cui
all'articolo 3.
3. L'ufficiale di stato civile effettua le annotazioni o
le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro
entro dieci giorni dalla loro ricezione.
4. A richiesta dell'interessato l'ufficiale di stato
civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni
civili di cui all'articolo 3.
Art. 7.
(Cause impeditive della certificazione
dello stato di unione civile).
1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato
di unione civile di cui alla presente legge:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in
atto, ivi compresa l'ipotesi in cui i coniugi siano
separati;
b) la sussistenza del vincolo derivante da
un'altra unione civile in corso o i cui effetti siano cessati
da meno di un anno.
Art. 8.
(Imposte di certificazione).
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche
giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti
dall'applicazione della presente legge sono esenti dalle
imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Art. 9.
(Cessazione della unione civile per volontà consensuale o
unilaterale).
1. Lo stato di unione civile può cessare tutti i suoi
effetti attraverso una dichiarazione consensuale di
separazione che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato
civile.
2. L'unione civile può, altresì, cessare nel caso di
richiesta di separazione presentata solo da una delle parti
all'ufficiale di stato civile. In tale ultima ipotesi tutti
gli effetti della unione civile sono protratti per un anno
dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel
corso di tale anno la richiesta unilaterale di separazione può
essere ritirata e la situazione di unione civile ripristinata
automaticamente.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 l'ufficiale di stato
civile, cui viene presentata la richiesta di separazione da
una sola delle parti, ne dà immediatamente notizia all'altra
parte presso la residenza di costei tramite messo
notificatore.
Art. 10.
(Norme a tutela della parte economicamente più
debole).
1. Al momento della cessazione dell'unione civile ai sensi
dell'articolo 9 ed entro sei mesi dalla stessa, le parti
possono ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per
chiedere la determinazione di un importo a titolo di
mantenimento a favore della parte economicamente più debole.
La adita autorità giudiziaria, ove ritenga di determinare
l'importo predetto, deve tenere conto della durata dell'unione
civile, del tenore di vita della coppia, della situazione
economica, patrimoniale ed abitativa di ciascuna delle
parti.
2. Le parti possono ricorrere all'autorità giudiziaria al
fine di richiedere la modifica dei provvedimenti di cui al
comma 1 ove risultino modificate le condizioni di cui al
medesimo comma.
3. Il diritto all'importo di cui al comma 1 cessa in ogni
caso se la parte beneficiaria costituisce una nuova unione
civile, contrae matrimonio, torna a convivere con il coniuge
dal quale aveva divorziato o ritira la richiesta unilaterale
di separazione, ripristinando l'unione civile ai sensi del
comma 2 dell'articolo 9.
4. In relazione ai profili economici della cessazione
dell'unione civile, di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in
quanto possibile, gli articoli 706 e seguenti del codice di
procedura civile. E' ammesso il ricorso congiunto ai sensi
dell'articolo 711 del medesimo codice.
Art. 11.
(Cessazione dell'unione civile
per causa di morte).
1. L'unione civile cessa con la morte di una delle
parti.
Art. 12.
(Certificazione della cessata unione civile).
1. Della cessazione dello stato di unione civile ai sensi
degli articoli 9 e 11 è dato atto dall'ufficiale di stato
civile con autonoma certificazione, che individua anche il
periodo per il quale si è protratta tale unione, nonché con
apposita annotazione nel registro delle unioni civili di cui
agli articoli 3 e 6.
Art. 13.
(Norme relative ai cittadini stranieri).
1. Possono essere parte di un'unione civile con cittadini
italiani o con cittadini stranieri residenti da almeno due
anni in Italia i cittadini stranieri residenti in Italia o in
possesso di permesso di soggiorno.
2. Il cittadino straniero non residente e parte di una
unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato
di unione civile, acquista la residenza in Italia.
Art. 14.
(Regime patrimoniale della unione civile).
1. Con convenzione stipulata per atto pubblico o con
dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile al momento
della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione civile
nel registro, di cui agli articoli 3 e 6, le parti medesime
devono scegliere all'atto di costituzione della stessa unione
il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in
qualunque momento nel corso della unione civile con atto
avente la medesima forma.
2. Nell'eventualità che per qualsiasi ragione si ometta di
stipulare l'atto pubblico di cui al comma 1 si presume scelto
il regime di comunione legale.
Art. 15.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare
alla unione civile).
1. All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al
nucleo familiare, secondo criteri di parità di trattamento,
per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le
condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli.
Art. 16.
(Diritti dei figli).
1. I figli delle parti di un'unione civile, nati in
costanza dell'unione civile, o da presumere concepiti in
costanza di essa secondo i criteri stabiliti dall'articolo 232
del codice civile, hanno tutti i diritti che spettano ai figli
nati in costanza di matrimonio.
Art. 17.
(Assistenza sanitaria e penitenziaria).
1. Alle parti di un'unione civile sono estesi tutti i
diritti e doveri del coniuge relativi all'assistenza sanitaria
e penitenziaria.
Art. 18.
(Forma della domanda dell'interdizione
e dell'inabilitazione).
1. Al secondo comma dell'articolo 712 del codice di
procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e della parte di un'unione civile".
2. Ciascuna delle parti di un'unione civile può, ove
sussistano i presupposti normativi, assumere la tutela o la
curatela dell'altra parte dichiarata inabilitata o incapace ai
sensi delle norme vigenti.
Art. 19.
(Incapacità o decesso della parte
di un'unione civile).
1. In mancanza di precedente volontà manifestata per
iscritto da una parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua
incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di
decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di
inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di
salute, o riguardanti eventuale donazione di organi, scelte di
natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni
funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.
Art. 20.
(Partecipazione lavorativa all'impresa
di una delle parti dell'unione civile).
1. All'articolo 230-bis del codice civile è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia
prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui
sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per
chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili
dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi
primo, secondo e terzo".
Art. 21.
(Conseguenze fiscali dell'unione civile).
1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza
ad un determinato nucleo familiare sono estese alle parti
dell'unione civile sia per quanto concerne le agevolazioni,
che relativamente agli oneri.
Art. 22.
(Eredità fra le parti dell'unione civile).
1. La condizione di parte di un'unione civile è in tutto
equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e
i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione
legittima.
2. In tutti gli articoli del libro secondo del codice
civile, dopo le parole: "il coniuge" e "i coniugi", ovunque
ricorrano, sono inserite, rispettivamente, le parole: "o la
parte dell'unione civile" e "o le parti dell'unione
civile".
Art. 23.
(Risarcimento del danno causato dal fatto illecito da cui
è derivata la morte di una delle parti di un'unione
civile).
1. In caso di decesso di una delle parti di un'unione
civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del
danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli
stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al
coniuge superstite.
Art. 24.
(Esoneri, dispense e agevolazioni relativi
al servizio militare).
1. Gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relativi al
servizio militare connessi con l'appartenenza ad un nucleo
familiare sono estesi senza limite alcuno alle parti
dell'unione civile.
Art. 25.
(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sulla successione nel contratto di locazione).
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio
1978, n. 392, è sostituito dal seguente:
"In caso di morte del conduttore gli succedono nel
contratto il coniuge, la parte dell'unione civile, gli
eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente
conviventi".
Art. 26.
(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di
alloggi di edilizia popolare).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare è
fonte di titolo di valutazione privilegiata nelle graduatorie
per l'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, di
tale causa di preferenza può godere la parte dell'unione
civile.
Art. 27.
(Inserimento in graduatorie occupazionali
o categorie privilegiate di disoccupati).
1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare è
titolo o causa di preferenza nell'inserimento in graduatorie
occupazionali o nell'inserimento in categorie privilegiate di
disoccupati, tali diritti sono estesi anche alle parti di
un'unione civile.
Art. 28.
(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro).
1. Sono estesi alle persone unite civilmente tutti i
diritti, le facoltà, i benefìci previdenziali e assistenziali
derivanti o comunque connessi a rapporti di lavoro
subordinato, autonomo, privato e pubblico, previsti a favore
dei coniugi e del lavoratore coniugato da norme di legge, da
regolamenti, dalla contrattazione collettiva e da ogni altra
disposizione che regoli tali rapporti.
2. La parte di una unione civile deve essere considerata
tra i carichi di famiglia ed è a tale fine del tutto
equiparata al coniuge.
Art. 29.
(Norme penali).
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Non è punibile chi commette il fatto in favore di un
prossimo congiunto o della parte di un'unione civile".
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365,
366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378,
non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare se medesimo, un prossimo
congiunto o la parte di un'unione civile da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà".
Art. 30.
(Norme di procedura penale).
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 199 del
codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "I
prossimi congiunti o la parte di un'unione civile
dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, non
sono obbligati a deporre".