XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1230




        Onorevoli Colleghi! - Nella civiltà post-industriale le aree urbane, in particolare nelle grandi città, sono diventate una grossa componente del paesaggio e, se si vuole verificare l'equilibrio ecologico complessivo del territorio, è necessario considerarle come un mosaico di ecosistemi. Nelle aree urbane le manifestazioni più caratteristiche dei macroecosistemi sono: popolazione umana elevata come valore assoluto e densità; molteplicità e intensità degli interventi umani; eutrofizzazione degli ecosistemi biotici terrestri e acquatici; compattazione e impermeabilizzazione del suolo, nell'ambito di insediamenti e infrastrutture di trasporto; modifiche della morfologia del suolo mediante scavi e riporti; formazione di un clima urbano essenzialmente diverso da quello delle aree circostanti; uscita di rilevanti quantità di rifiuti solidi, acque di scarico, emissioni di polveri e gas, che sovraccaricano lo stesso ambiente urbano e l'ambiente esterno; essenziale modifica delle popolazioni vegetali e animali e delle loro biocenosi, come conseguenza dell'introduzione di altre specie.
        Finché la loro espansione non rallenta o non viene arrestata, le città consumeranno continuamente superfici. Finora, nel rapporto città-campagna, a quest'ultima è stato attribuito il ruolo di spazio di riserva e compensazione: per nuove costruzioni e infrastrutture, per cave e discariche, per soddisfare il fabbisogno ricreativo dei cittadini, per la regolazione del clima urbano, eccetera.
        All'interno delle aree urbane, negli ultimi decenni, si sono verificati sviluppi che hanno contribuito ad un notevole peggioramento della situazione: trasformazione del modello urbano in senso sempre più funzionale all'automobile, accelerata impermeabilizzazione, crescente fabbisogno di superfici per ogni abitazione e per ogni insediamento industriale, crescente artificiosità nell'impianto e nella manutenzione del verde urbano.
        Infatti, nella pratica urbanistica corrente, l'attenzione del pianificatore è quasi esclusivamente concentrata sul "costruito", inteso sia come porzione del paesaggio già occupata da edificazioni che come parte suscettibile di esserlo. Così nei piani regolatori "normali" vengono indicate le destinazioni edificatorie delle varie aree prescelte e vengono delineati gli sviluppi futuri del tessuto urbano e delle sue infrastrutture portanti.
        Oggi questo modo di operare mostra ampiamente i suoi limiti operativi e le sue gravi carenze.
        La società contemporanea si trova nella condizione di potere e dovere dedicare molto più interesse ed energie alla qualità ambientale dei propri paesaggi e ad annettervi grande peso nella determinazione della più generale qualità della vita.
        Il susseguirsi di eventi disastrosi sul territorio e la presa di coscienza del valore di tutto il paesaggio all'interno dei più complessi rapporti ecosistemici, indipendentemente dal suo immediato valore economico, hanno determinato la nascita e lo sviluppo nelle società più avanzate della disciplina generalmente nota come "pianificazione ecologica".
        Per il miglioramento dei livelli qualitativi del paesaggio urbano si è venuto nel tempo elaborando e raffinando un nuovo strumento operativo che si può sovrapporre o affiancare agli strumenti urbanistici vigenti ed occuparsi in maniera più specifica dello scenario urbano, in particolare delle aree non edificate e verdi.
        La cosiddetta "forestazione urbana" è un'idea che trova origine nel tipo di insediamento abitativo caratteristico soprattutto dell'Europa e dell'America settentrionale.
        Nella nostra situazione urbanistica, la forestazione urbana sta trovando un suo possibile spazio applicativo nelle periferie urbane di più recente realizzazione. Sorge così la necessità di incrementare la presenza arborea nei centri urbani, ma soprattutto di tutelare e salvaguardare quella esistente. Interessante opportunità di arricchimento delle immagini percettive e di miglioramento delle qualità ecologiche più generali dell'ambiente urbano è data dalla possibile creazione di fasce boscate di quinta e di contorno delle aree costruite, mediante la densa piantagione di cintura di separazione - fisica ma anche simbolica - fra città e campagna, che però implica l'assunzione di precise scelte urbanistiche per tempi di applicazione anche piuttosto lunghi.
        Nell'ambito di un'unica strategia di salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo insistente su aree urbane la presente proposta di legge si pone esplicitamente il fine di preservare dall'abbattimento e da danneggiamenti gravi le alberature cittadine nonché di regolamentare l'opera di potatura degli alberi in città.
        Nelle aree urbane le piante arboree ed arbustive, oltre a ricoprire un ruolo paesaggistico e sanitario, assumono spesso una valenza elevatissima sul piano strettamente botanico e storico-culturale (esemplari unici per specie, età o dimensioni; piante inserite in parchi o giardini storici).
        Le disposizioni di legge prospettate, quindi, lungi dal voler rappresentare un elemento puramente vincolistico, perseguono l'obiettivo di:

            attivare le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delle singole amministrazioni comunali riguardo al tema della tutela del verde cittadino;

            censire e mappare l'intero patrimonio arboreo nazionale di estrema valenza botanica o storico-culturale;

            promuovere una coscienza civica fondata sull'idea del verde urbano come patrimonio comune, escludendo una visione privatistica dell'ambiente.

        Nel dettaglio appare importante richiamare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla definizione di norme generali, valide per l'intero territorio nazionale, attraverso le quali:

            vengano fissati i criteri in base ai quali i comuni saranno chiamati ad eseguire singoli censimenti del verde urbano di elevato pregio;

            si omogenizzi il lavoro, cui le singole amministrazioni comunali sono chiamate, di rilascio di apposite autorizzazioni all'abbattimento o alla capitozzatura di alberature o arbusti;

            si stabiliscano le norme tecniche di massima cui deve risultare necessario attenersi per l'esecuzione di operazioni di potatura di alberature cittadine.

        Le singole amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge in oggetto, dovranno redigere un elaborato tecnico in cui siano censite e classificate le essenze vegetali di elevato pregio presenti nel territorio mentre, come previsto dall'articolo 5, le stesse amministrazioni potranno produrre, in base a motivata domanda di soggetti pubblici o privati, una autorizzazione all'abbattimento o alla capitozzatura degli alberi non compresi nel suddetto elaborato. E' peraltro previsto che le citate autorizzazioni possano essere concesse (articolo 6) in provati casi di inderogabile necessità e mancanza di soluzioni alternative nel corso di realizzazione di opere pubbliche, per motivi di sicurezza o per motivazioni tecnico-agronomiche.
        L'opera di catalogazione di esemplari arborei od arbustivi, di cui risulta necessario garantire in ogni caso la salvaguardia, nega decisamente una impostazione puramente censoria del provvedimento legislativo, inquadrandolo in un'opera di tutela mirata del verde.
        L'esigenza di organicità e di esaustività di un piano normativo a tutela delle essenze legnose in ambito urbano non poteva prescindere dalla necessità di preservare le stesse da alterazioni gravi del loro spazio vitale e più genericamente da danneggiamenti cui esse possono essere soggette (articolo 8). Il controllo, in tali casi, è demandato agli uffici comunali competenti alla tutela del verde.
        Un elemento utile alla corretta gestione del verde cittadino viene introdotto dalla presente proposta di legge agli articoli 3 e 7, nei quali si prevede da un lato (articolo 3) l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di criteri tecnici di potatura, di formazione ed allevamento in ambiente urbano e dall'altro (articolo 7) il controllo sulle stesse opere da parte del Corpo forestale dello Stato e dei singoli uffici comunali preposti alla tutela ed alla gestione del verde.
        I deleteri effetti di ordine paesaggistico, agronomico e fitosanitario connessi all'attuale mancanza di una normativa che sancisca dettami generali circa le modalità di esecuzione delle operazioni di potatura di alberature urbane sono noti ad ogni operatore, tecnico od amministratore sensibile alle problematiche del verde in città.
        Appare opportuno porre in rilievo, nel testo in oggetto, quanto previsto dagli articoli 9 e 10, relativi alle sanzioni per i contravventori delle prospettate norme di legge. Viene infatti introdotto, oltre ad una ammenda il cui ammontare è compreso fra 1 e 10 milioni di lire, il concetto di ripristino dello stato dei luoghi non attraverso l'esecuzione di una semplice quanto generica piantumazione sostitutiva, ma attraverso la reintegra di un patrimonio arboreo pari al valore di mercato di quello danneggiato. L'introduzione della stima del danno sulla base del valore di mercato del bene non risulta di poco conto, in quanto è connessa alla possibilità di valutare il danno ambientale prodotto con l'abbattimento o il danneggiamento dell'esemplare arboreo o arbustivo, riconoscendo allo stesso, di conseguenza, la sua valenza botanica, paesaggistica, sanitaria e storico-culturale.




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