XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1230
Onorevoli Colleghi! - Nella civiltà post-industriale le
aree urbane, in particolare nelle grandi città, sono diventate
una grossa componente del paesaggio e, se si vuole verificare
l'equilibrio ecologico complessivo del territorio, è
necessario considerarle come un mosaico di ecosistemi. Nelle
aree urbane le manifestazioni più caratteristiche dei
macroecosistemi sono: popolazione umana elevata come valore
assoluto e densità; molteplicità e intensità degli interventi
umani; eutrofizzazione degli ecosistemi biotici terrestri e
acquatici; compattazione e impermeabilizzazione del suolo,
nell'ambito di insediamenti e infrastrutture di trasporto;
modifiche della morfologia del suolo mediante scavi e riporti;
formazione di un clima urbano essenzialmente diverso da quello
delle aree circostanti; uscita di rilevanti quantità di
rifiuti solidi, acque di scarico, emissioni di polveri e gas,
che sovraccaricano lo stesso ambiente urbano e l'ambiente
esterno; essenziale modifica delle popolazioni vegetali e
animali e delle loro biocenosi, come conseguenza
dell'introduzione di altre specie.
Finché la loro espansione non rallenta o non viene
arrestata, le città consumeranno continuamente superfici.
Finora, nel rapporto città-campagna, a quest'ultima è stato
attribuito il ruolo di spazio di riserva e compensazione: per
nuove costruzioni e infrastrutture, per cave e discariche, per
soddisfare il fabbisogno ricreativo dei cittadini, per la
regolazione del clima urbano, eccetera.
All'interno delle aree urbane, negli ultimi decenni, si
sono verificati sviluppi che hanno contribuito ad un notevole
peggioramento della situazione: trasformazione del modello
urbano in senso sempre più funzionale all'automobile,
accelerata impermeabilizzazione, crescente fabbisogno di
superfici per ogni abitazione e per ogni insediamento
industriale, crescente artificiosità nell'impianto e nella
manutenzione del verde urbano.
Infatti, nella pratica urbanistica corrente, l'attenzione
del pianificatore è quasi esclusivamente concentrata sul
"costruito", inteso sia come porzione del paesaggio già
occupata da edificazioni che come parte suscettibile di
esserlo. Così nei piani regolatori "normali" vengono indicate
le destinazioni edificatorie delle varie aree prescelte e
vengono delineati gli sviluppi futuri del tessuto urbano e
delle sue infrastrutture portanti.
Oggi questo modo di operare mostra ampiamente i suoi
limiti operativi e le sue gravi carenze.
La società contemporanea si trova nella condizione di
potere e dovere dedicare molto più interesse ed energie alla
qualità ambientale dei propri paesaggi e ad annettervi grande
peso nella determinazione della più generale qualità della
vita.
Il susseguirsi di eventi disastrosi sul territorio e la
presa di coscienza del valore di tutto il paesaggio
all'interno dei più complessi rapporti ecosistemici,
indipendentemente dal suo immediato valore economico, hanno
determinato la nascita e lo sviluppo nelle società più
avanzate della disciplina generalmente nota come
"pianificazione ecologica".
Per il miglioramento dei livelli qualitativi del paesaggio
urbano si è venuto nel tempo elaborando e raffinando un nuovo
strumento operativo che si può sovrapporre o affiancare agli
strumenti urbanistici vigenti ed occuparsi in maniera più
specifica dello scenario urbano, in particolare delle aree non
edificate e verdi.
La cosiddetta "forestazione urbana" è un'idea che trova
origine nel tipo di insediamento abitativo caratteristico
soprattutto dell'Europa e dell'America settentrionale.
Nella nostra situazione urbanistica, la forestazione
urbana sta trovando un suo possibile spazio applicativo nelle
periferie urbane di più recente realizzazione. Sorge così la
necessità di incrementare la presenza arborea nei centri
urbani, ma soprattutto di tutelare e salvaguardare quella
esistente. Interessante opportunità di arricchimento delle
immagini percettive e di miglioramento delle qualità
ecologiche più generali dell'ambiente urbano è data dalla
possibile creazione di fasce boscate di quinta e di contorno
delle aree costruite, mediante la densa piantagione di cintura
di separazione - fisica ma anche simbolica - fra città e
campagna, che però implica l'assunzione di precise scelte
urbanistiche per tempi di applicazione anche piuttosto
lunghi.
Nell'ambito di un'unica strategia di salvaguardia del
patrimonio arboreo ed arbustivo insistente su aree urbane la
presente proposta di legge si pone esplicitamente il fine di
preservare dall'abbattimento e da danneggiamenti gravi le
alberature cittadine nonché di regolamentare l'opera di
potatura degli alberi in città.
Nelle aree urbane le piante arboree ed arbustive, oltre a
ricoprire un ruolo paesaggistico e sanitario, assumono spesso
una valenza elevatissima sul piano strettamente botanico e
storico-culturale (esemplari unici per specie, età o
dimensioni; piante inserite in parchi o giardini storici).
Le disposizioni di legge prospettate, quindi, lungi dal
voler rappresentare un elemento puramente vincolistico,
perseguono l'obiettivo di:
attivare le funzioni del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle singole amministrazioni comunali
riguardo al tema della tutela del verde cittadino;
censire e mappare l'intero patrimonio arboreo nazionale
di estrema valenza botanica o storico-culturale;
promuovere una coscienza civica fondata sull'idea del
verde urbano come patrimonio comune, escludendo una visione
privatistica dell'ambiente.
Nel dettaglio appare importante richiamare il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio alla definizione
di norme generali, valide per l'intero territorio nazionale,
attraverso le quali:
vengano fissati i criteri in base ai quali i comuni
saranno chiamati ad eseguire singoli censimenti del verde
urbano di elevato pregio;
si omogenizzi il lavoro, cui le singole amministrazioni
comunali sono chiamate, di rilascio di apposite autorizzazioni
all'abbattimento o alla capitozzatura di alberature o
arbusti;
si stabiliscano le norme tecniche di massima cui deve
risultare necessario attenersi per l'esecuzione di operazioni
di potatura di alberature cittadine.
Le singole amministrazioni comunali, ai sensi
dell'articolo 4 della proposta di legge in oggetto, dovranno
redigere un elaborato tecnico in cui siano censite e
classificate le essenze vegetali di elevato pregio presenti
nel territorio mentre, come previsto dall'articolo 5, le
stesse amministrazioni potranno produrre, in base a motivata
domanda di soggetti pubblici o privati, una autorizzazione
all'abbattimento o alla capitozzatura degli alberi non
compresi nel suddetto elaborato. E' peraltro previsto che le
citate autorizzazioni possano essere concesse (articolo 6) in
provati casi di inderogabile necessità e mancanza di soluzioni
alternative nel corso di realizzazione di opere pubbliche, per
motivi di sicurezza o per motivazioni tecnico-agronomiche.
L'opera di catalogazione di esemplari arborei od
arbustivi, di cui risulta necessario garantire in ogni caso la
salvaguardia, nega decisamente una impostazione puramente
censoria del provvedimento legislativo, inquadrandolo in
un'opera di tutela mirata del verde.
L'esigenza di organicità e di esaustività di un piano
normativo a tutela delle essenze legnose in ambito urbano non
poteva prescindere dalla necessità di preservare le stesse da
alterazioni gravi del loro spazio vitale e più genericamente
da danneggiamenti cui esse possono essere soggette (articolo
8). Il controllo, in tali casi, è demandato agli uffici
comunali competenti alla tutela del verde.
Un elemento utile alla corretta gestione del verde
cittadino viene introdotto dalla presente proposta di legge
agli articoli 3 e 7, nei quali si prevede da un lato (articolo
3) l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di criteri tecnici di potatura, di
formazione ed allevamento in ambiente urbano e dall'altro
(articolo 7) il controllo sulle stesse opere da parte del
Corpo forestale dello Stato e dei singoli uffici comunali
preposti alla tutela ed alla gestione del verde.
I deleteri effetti di ordine paesaggistico, agronomico e
fitosanitario connessi all'attuale mancanza di una normativa
che sancisca dettami generali circa le modalità di esecuzione
delle operazioni di potatura di alberature urbane sono noti ad
ogni operatore, tecnico od amministratore sensibile alle
problematiche del verde in città.
Appare opportuno porre in rilievo, nel testo in oggetto,
quanto previsto dagli articoli 9 e 10, relativi alle sanzioni
per i contravventori delle prospettate norme di legge. Viene
infatti introdotto, oltre ad una ammenda il cui ammontare è
compreso fra 1 e 10 milioni di lire, il concetto di ripristino
dello stato dei luoghi non attraverso l'esecuzione di una
semplice quanto generica piantumazione sostitutiva, ma
attraverso la reintegra di un patrimonio arboreo pari al
valore di mercato di quello danneggiato. L'introduzione della
stima del danno sulla base del valore di mercato del bene non
risulta di poco conto, in quanto è connessa alla possibilità
di valutare il danno ambientale prodotto con l'abbattimento o
il danneggiamento dell'esemplare arboreo o arbustivo,
riconoscendo allo stesso, di conseguenza, la sua valenza
botanica, paesaggistica, sanitaria e storico-culturale.