XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1230




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge).

        1. La Repubblica riconosce l'importanza che la vegetazione arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali e igienico-ambientali, e tutela ed incrementa il patrimonio naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e nei territori limitrofi.
        2. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, assicurano nelle aree urbane, come definite dall'articolo 2, la corretta manutenzione ed il migliore stato di conservazione del patrimonio arboreo ed arbustivo.
        3. E' fatto obbligo alle amministrazioni locali di:

                a) preservare dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o storico-culturale;

                b) prevenire danni alla vegetazione arborea cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio vitale;

                c) regolamentare l'attività di potatura degli alberi ornamentali nelle città.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. Ai sensi della presente legge si intendono per aree urbane quelle perimetrate ai sensi dell'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
        2. Le disposizioni della presente legge si applicano al patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato.
        3. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni o soprassuoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.
        4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai vivai.


Art. 3.

(Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, predispone un elenco delle specie arboree ed arbustive, i criteri in base ai quali devono essere compilati, dalle singole amministrazioni comunali, gli elenchi di cui all'articolo 4, comma 5; i criteri di potatura, di formazione e di allevamento da adottare in ambiente urbano, distinti per singole specie arboree o arbustive.


Art. 4.

(Competenze degli enti locali).

        1. Le amministrazioni comunali tutelano ed incrementano all'interno dei propri territori tutte le alberature pertinenti a strade e piazze pubbliche, a parchi e giardini pubblici e privati, nonché a compendi di edifici e caseggiati.
        2. Su tutto il territorio urbano è vietato:

                a) abbattere, rimuovere, danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi;

                b) cambiare la destinazione d'uso di parchi o giardini pubblici;

                c) abbattere le alberature di parchi o giardini privati e di compendi di edifici e caseggiati, nonché cambiare la destinazione delle aree soggette a vincolo monumentale o inserite nei piani regolatori e nei piani territoriali paesistici;

                d) usare il suolo ed il sottosuolo, in modo da provocare il degrado della vegetazione e della copertura arborea delle aree di cui alle lettere b) e c);
                e) costruire opere pubbliche che comportano l'attraversamento del traffico automobilistico di parchi e giardini pubblici e privati.

        3. Nelle aree alberate vincolate ai sensi della presente legge sono vietati l'esposizione o l'allestimento di cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione. E' fatta salva la segnaletica stradale e turistica.
        4. Gli allestimenti di cui al comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere rimossi entro un anno dalla medesima data.
        5. Le amministrazioni locali, per poter accedere ai finanziamenti statali, selezionano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le alberature di particolare pregio botanico o storico-culturale, redigendo appositi elenchi in conformità ai criteri indicati nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 3.
        6. La selezione di cui al comma 5 deve essere effettuata da un tecnico agronomo, botanico o tecnico con diploma universitario in produzioni vegetali o in tecniche forestali, iscritto al competente ordine professionale, e deve essere accompagnata da:

                a) corografia, in scala 1:10.000 con la localizzazione degli esemplari selezionati;

                b) relazione tecnica esplicativa in cui gli esemplari di cui alla lettera a) siano numerati e classificati botanicamente, specificando per ciascuno di essi l'età e la circonferenza minima del tronco, misurato ad un metro dalla base.

        7. Copia dell'elaborato di cui al comma 6 del presente articolo deve essere inviato alle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Adempimenti ed autorizzazioni).

        1. Tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendono procedere all'abbattimento, alla capitozzatura o ad interventi di taglio più consistenti rispetto a quanto previsto per l'ordinario allevamento delle essenze arboree di età superiore a cinque anni, devono presentare apposita richiesta al sindaco o all'assessore appositamente delegato per ottenere la relativa autorizzazione.
        2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere controfirmata da un tecnico agronomo, botanico o tecnico con diploma universitario in produzioni vegetali o in tecniche forestali e deve essere corredata da:

                a) relazione generale riportante i motivi per cui gli interventi di cui al comma 1 si rendono necessari, nonché la natura ed i tempi di esecuzione degli stessi;

                b) planimetria, in scala 1:500, con l'esatta ubicazione delle piante oggetto dell'intervento;

                c) documentazione fotografica.

        3. L'autorizzazione all'abbattimento di cui al comma 1 è in ogni caso negata se l'alberatura per la quale la richiesta è avanzata risulta compresa negli elenchi comunali di cui all'articolo 4, comma 5.


Art. 6.

(Deroghe).

        1. L'abbattimento, l'estirpazione ed il contenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo sono comunque sottoposti all'autorizzazione di cui al comma 2 e possono essere effettuati esclusivamente per le seguenti esigenze:

                a) esecuzione o manutenzione di opere di pubblica utilità quando ne sia dimostrata l'inderogabile necessità e l'impossibilità tecnica ed economica di soluzioni alternative;

                b) sfoltimento o potatura di filari di alberi o di parchi e giardini per un più equilibrato sviluppo vegetativo o per ragioni fitosanitarie;

                c) allontanamento dagli edifici di alberi o contenimento delle chiome per comprovati motivi di sicurezza documentati con apposita relazione tecnica da un agronomo.

        2. L'autorizzazione per le operazioni di cui al comma 1 è concessa dal sindaco o dall'assessore delegato.
        3. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere immediatamente trasmessa alle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e al coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato che, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della medesima, possono presentare ricorso al sindaco, che decide entro un mese dal ricevimento del ricorso medesimo.
        4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è negata in tutti i casi nei quali non sia dimostrata e documentata l'inderogabilità delle operazioni di cui al comma 1.
        5. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere accompagnata, ove il sindaco o l'assessore delegato lo ritengano opportuno, da un atto d'obbligo che il concessionario dovrà sottoscrivere per il reimpianto di un numero di piante almeno pari a quelle abbattute.


Art. 7.

(Potature).

        1. Le potature di allevamento o di mantenimento del verde pubblico, limitate ai casi di effettiva necessità, principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di equilibrio tra i vari organi delle piante ovvero ad assicurare condizioni di stabilità del patrimonio arboreo al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica, sono preventivamente autorizzate dal coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato ed eseguite nel rispetto dei regolamenti fitosanitari vigenti.

Art. 8.

(Danneggiamenti).

        1. Tutti gli interventi di scavo, di scasso o di bitumatura, che per varie ragioni si rendono necessari in corrispondenza della proiezione a terra della chioma di essenze arboree, devono ricevere espressa autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti alla tutela del verde cittadino. L'autorizzazione si esprime circa la compatibilità delle opere prospettate con le esigenze ecologiche ed agronomiche delle piante interessate e può indicare interventi mitigatori o necessità di reimpianti.
        2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa esclusivamente nei casi in cui non si rendano praticabili interventi alternativi e non riguardi gli esemplari censiti nei singoli elenchi di cui al comma 5 dell'articolo 4.
        3. Sono vietati accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, nonché accumuli di materiale di risulta o simili nell'area di incidenza delle piante.
        4. E' vietato qualsiasi tipo di affissione che provochi danni alle piante.


Art. 9.

(Sanzioni).

        1. Chiunque contravviene a quanto disposto dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 1 a lire 10 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
        2. Qualora l'illecito sia compiuto ai danni di una delle specie indicate negli elenchi di cui al comma 5 dell'articolo 4, si applica l'ammenda prevista dal comma 1, aumentata dal doppio al quintuplo.
        3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ad interventi di tutela e di salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo.
        4. Il Corpo forestale dello Stato, gli organi di polizia giudiziaria, gli organi di polizia locale e le guardie volontarie degli enti territoriali che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale provvedono alla vigilanza ed all'accertamento delle trasgressioni.


Art. 10.

(Ripristino dello stato dei luoghi).

        1. Chiunque, senza autorizzazione, rimuove, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti è tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 9, al ripristino dello stato dei luoghi o a provvedere ad una nuova piantatura corrispondente al valore di mercato degli alberi rimossi o distrutti, ovvero ad eliminare le altre conseguenze del comportamento illecito.
        2. Se non è possibile individuare una piantagione sostitutiva, il responsabile è tenuto a pagare al comune, per gli alberi da lui rimossi o distrutti, una somma di risarcimento la cui entità corrisponde al valore di mercato degli alberi rimossi o distrutti.


Art. 11.

(Utilizzazione delle somme pagate
a titolo di risarcimento).

        1. Le somme di cui all'articolo 10, comma 2, pagate a titolo di risarcimento sono utilizzate per la creazione di nuove piantagioni di alberi, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge.


Art. 12.

(Obblighi delle regioni).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono adeguare la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'ambiente. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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