XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1230
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità della legge).
1. La Repubblica riconosce l'importanza che la vegetazione
arborea ed arbustiva riveste ai fini paesaggistici, culturali
e igienico-ambientali, e tutela ed incrementa il patrimonio
naturale, arboreo ed arbustivo all'interno delle aree urbane e
nei territori limitrofi.
2. Le amministrazioni locali, in coerenza con le finalità
di cui al comma 1, assicurano nelle aree urbane, come definite
dall'articolo 2, la corretta manutenzione ed il migliore stato
di conservazione del patrimonio arboreo ed arbustivo.
3. E' fatto obbligo alle amministrazioni locali di:
a) preservare dall'abbattimento la vegetazione
arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica o
storico-culturale;
b) prevenire danni alla vegetazione arborea
cittadina derivanti da gravi alterazioni del suo spazio
vitale;
c) regolamentare l'attività di potatura degli
alberi ornamentali nelle città.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Ai sensi della presente legge si intendono per aree
urbane quelle perimetrate ai sensi dell'articolo
41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano al
patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato.
3. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a
qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni o
soprassuoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono
tenuti all'osservanza di quanto previsto dalla presente
legge.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano
ai vivai.
Art. 3.
(Competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, con proprio decreto, predispone un elenco delle
specie arboree ed arbustive, i criteri in base ai quali devono
essere compilati, dalle singole amministrazioni comunali, gli
elenchi di cui all'articolo 4, comma 5; i criteri di potatura,
di formazione e di allevamento da adottare in ambiente urbano,
distinti per singole specie arboree o arbustive.
Art. 4.
(Competenze degli enti locali).
1. Le amministrazioni comunali tutelano ed incrementano
all'interno dei propri territori tutte le alberature
pertinenti a strade e piazze pubbliche, a parchi e giardini
pubblici e privati, nonché a compendi di edifici e
caseggiati.
2. Su tutto il territorio urbano è vietato:
a) abbattere, rimuovere, danneggiare o modificare
in modo essenziale la struttura degli alberi;
b) cambiare la destinazione d'uso di parchi o
giardini pubblici;
c) abbattere le alberature di parchi o giardini
privati e di compendi di edifici e caseggiati, nonché cambiare
la destinazione delle aree soggette a vincolo monumentale o
inserite nei piani regolatori e nei piani territoriali
paesistici;
d) usare il suolo ed il sottosuolo, in modo da
provocare il degrado della vegetazione e della copertura
arborea delle aree di cui alle lettere b) e c);
e) costruire opere pubbliche che comportano
l'attraversamento del traffico automobilistico di parchi e
giardini pubblici e privati.
3. Nelle aree alberate vincolate ai sensi della presente
legge sono vietati l'esposizione o l'allestimento di cartelli
pubblicitari di qualsiasi dimensione. E' fatta salva la
segnaletica stradale e turistica.
4. Gli allestimenti di cui al comma 3, già in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
rimossi entro un anno dalla medesima data.
5. Le amministrazioni locali, per poter accedere ai
finanziamenti statali, selezionano entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le alberature di
particolare pregio botanico o storico-culturale, redigendo
appositi elenchi in conformità ai criteri indicati nel decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
cui all'articolo 3.
6. La selezione di cui al comma 5 deve essere effettuata
da un tecnico agronomo, botanico o tecnico con diploma
universitario in produzioni vegetali o in tecniche forestali,
iscritto al competente ordine professionale, e deve essere
accompagnata da:
a) corografia, in scala 1:10.000 con la
localizzazione degli esemplari selezionati;
b) relazione tecnica esplicativa in cui gli
esemplari di cui alla lettera a) siano numerati e
classificati botanicamente, specificando per ciascuno di essi
l'età e la circonferenza minima del tronco, misurato ad un
metro dalla base.
7. Copia dell'elaborato di cui al comma 6 del presente
articolo deve essere inviato alle associazioni ambientaliste
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni.
Art. 5.
(Adempimenti ed autorizzazioni).
1. Tutti i soggetti, pubblici o privati, che intendono
procedere all'abbattimento, alla capitozzatura o ad interventi
di taglio più consistenti rispetto a quanto previsto per
l'ordinario allevamento delle essenze arboree di età superiore
a cinque anni, devono presentare apposita richiesta al sindaco
o all'assessore appositamente delegato per ottenere la
relativa autorizzazione.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere
controfirmata da un tecnico agronomo, botanico o tecnico con
diploma universitario in produzioni vegetali o in tecniche
forestali e deve essere corredata da:
a) relazione generale riportante i motivi per cui
gli interventi di cui al comma 1 si rendono necessari, nonché
la natura ed i tempi di esecuzione degli stessi;
b) planimetria, in scala 1:500, con l'esatta
ubicazione delle piante oggetto dell'intervento;
c) documentazione fotografica.
3. L'autorizzazione all'abbattimento di cui al comma 1 è
in ogni caso negata se l'alberatura per la quale la richiesta
è avanzata risulta compresa negli elenchi comunali di cui
all'articolo 4, comma 5.
Art. 6.
(Deroghe).
1. L'abbattimento, l'estirpazione ed il contenimento del
patrimonio arboreo ed arbustivo sono comunque sottoposti
all'autorizzazione di cui al comma 2 e possono essere
effettuati esclusivamente per le seguenti esigenze:
a) esecuzione o manutenzione di opere di pubblica
utilità quando ne sia dimostrata l'inderogabile necessità e
l'impossibilità tecnica ed economica di soluzioni
alternative;
b) sfoltimento o potatura di filari di alberi o di
parchi e giardini per un più
equilibrato sviluppo vegetativo o per ragioni
fitosanitarie;
c) allontanamento dagli edifici di alberi o
contenimento delle chiome per comprovati motivi di sicurezza
documentati con apposita relazione tecnica da un agronomo.
2. L'autorizzazione per le operazioni di cui al comma 1 è
concessa dal sindaco o dall'assessore delegato.
3. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve essere
immediatamente trasmessa alle associazioni ambientaliste di
cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e al coordinamento provinciale del
Corpo forestale dello Stato che, entro cinque giorni dalla
data di ricevimento della medesima, possono presentare ricorso
al sindaco, che decide entro un mese dal ricevimento del
ricorso medesimo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 è negata in tutti i
casi nei quali non sia dimostrata e documentata
l'inderogabilità delle operazioni di cui al comma 1.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere
accompagnata, ove il sindaco o l'assessore delegato lo
ritengano opportuno, da un atto d'obbligo che il
concessionario dovrà sottoscrivere per il reimpianto di un
numero di piante almeno pari a quelle abbattute.
Art. 7.
(Potature).
1. Le potature di allevamento o di mantenimento del verde
pubblico, limitate ai casi di effettiva necessità,
principalmente dirette a mantenere o ripristinare lo stato di
equilibrio tra i vari organi delle piante ovvero ad assicurare
condizioni di stabilità del patrimonio arboreo al fine di
garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica, sono
preventivamente autorizzate dal coordinamento provinciale del
Corpo forestale dello Stato ed eseguite nel rispetto dei
regolamenti fitosanitari vigenti.
Art. 8.
(Danneggiamenti).
1. Tutti gli interventi di scavo, di scasso o di
bitumatura, che per varie ragioni si rendono necessari in
corrispondenza della proiezione a terra della chioma di
essenze arboree, devono ricevere espressa autorizzazione da
parte degli uffici comunali competenti alla tutela del verde
cittadino. L'autorizzazione si esprime circa la compatibilità
delle opere prospettate con le esigenze ecologiche ed
agronomiche delle piante interessate e può indicare interventi
mitigatori o necessità di reimpianti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa
esclusivamente nei casi in cui non si rendano praticabili
interventi alternativi e non riguardi gli esemplari censiti
nei singoli elenchi di cui al comma 5 dell'articolo 4.
3. Sono vietati accensioni di fuochi, scarichi e depositi
di materiali inquinanti e nocivi alle piante, nonché accumuli
di materiale di risulta o simili nell'area di incidenza delle
piante.
4. E' vietato qualsiasi tipo di affissione che provochi
danni alle piante.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Chiunque contravviene a quanto disposto dalla presente
legge è punito con l'ammenda da lire 1 a lire 10 milioni,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Qualora l'illecito sia compiuto ai danni di una delle
specie indicate negli elenchi di cui al comma 5 dell'articolo
4, si applica l'ammenda prevista dal comma 1, aumentata dal
doppio al quintuplo.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ad interventi di tutela e
di salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo.
4. Il Corpo forestale dello Stato, gli organi di polizia
giudiziaria, gli organi di polizia locale e le guardie
volontarie degli enti territoriali che rivestono la qualifica
di pubblico ufficiale provvedono alla vigilanza ed
all'accertamento delle trasgressioni.
Art. 10.
(Ripristino dello stato dei luoghi).
1. Chiunque, senza autorizzazione, rimuove, danneggia o
modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti è
tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo
9, al ripristino dello stato dei luoghi o a provvedere ad una
nuova piantatura corrispondente al valore di mercato degli
alberi rimossi o distrutti, ovvero ad eliminare le altre
conseguenze del comportamento illecito.
2. Se non è possibile individuare una piantagione
sostitutiva, il responsabile è tenuto a pagare al comune, per
gli alberi da lui rimossi o distrutti, una somma di
risarcimento la cui entità corrisponde al valore di mercato
degli alberi rimossi o distrutti.
Art. 11.
(Utilizzazione delle somme pagate
a titolo di risarcimento).
1. Le somme di cui all'articolo 10, comma 2, pagate a
titolo di risarcimento sono utilizzate per la creazione di
nuove piantagioni di alberi, nell'ambito di quanto previsto
dalla presente legge.
Art. 12.
(Obblighi delle regioni).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono adeguare la propria normativa alle disposizioni
della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della medesima.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 8 miliardi per gli anni 2002 e 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo del Ministero dell'ambiente. Per gli
anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.