XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1228
Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni le
problematiche legate all'infanzia e ai minori hanno acquisito
un carattere di centralità anche a livello legislativo. In
poco tempo si sono susseguiti: il Piano d'azione nazionale, la
legge n. 285 del 1997, l'istituzione della Commissione
parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia di cui alla legge n. 451 del 1997 e, con decreto
del Ministro dell'ambiente 3 agosto 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, le
città sostenibili delle bambine e dei bambini. Tanto fervore
di attività è giustificato da un cambiamento di rotta del
mondo della politica e delle istituzioni nei confronti dei più
giovani.
Fino a poco tempo fa la legislazione era finalizzata
soprattutto all'erogazione di servizi o alla prevenzione del
cosiddetto "disagio minorile", con interventi settoriali,
sganciati da un quadro di riferimento organico, senza un
efficace coordinamento delle attività delle pubbliche
amministrazioni tanto a livello centrale che a livello locale.
Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad un maggiore e diverso
interesse verso i minori; a questi ultimi è riconosciuto il
principio essenziale della soggettività dei diritti, quindi
l'essere a tutti gli effetti cittadino portatore di bisogni
specifici, soggetto e non oggetto di tutela.
Attraverso le azioni coordinate previste dalla legge n.
285 del 1997, il Governo si è impegnato al raggiungimento
degli scopi previsti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata da
191 Paesi, tra i quali l'Italia con la legge 27 maggio 1991,
n. 176. La Convenzione rappresenta il più importante tra gli
strumenti per la tutela dei diritti dei minori, essa non si
limita ad una dichiarazione di princìpi generali ma, se
ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico
per gli Stati contraenti, che devono uniformare le norme di
diritto interno a quelle della Convenzione per far sì che i
diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi.
In perfetta sintonia si muove l'Unione europea che oltre alla
Carta europea del fanciullo, ha istituito, in seno alla
Commissione sociale, sanità e famiglia, una specifica
Commissione sull'infanzia.
A livello internazionale il Comitato dei diritti del
fanciullo, ad implementazione dell'articolo 12 della citata
Convenzione di New York, considera l'istituzione del difensore
civico per l'infanzia come l'unica via per garantire
l'effettiva tutela degli interessi del minore.
Nelle varie configurazioni oggi esistenti il difensore
civico per i minori controlla che sia data piena applicazione
alla Convenzione di New York, ne promuove la diffusione,
interviene per rappresentare gli interessi del minore, in modo
indipendente dai rappresentanti legali del medesimo, quali
genitori o tutori, in ogni causa civile e penale in cui siano
in modo diretto o indiretto coinvolti i minori.
Sono già diversi gli Stati che hanno istituito, con
modelli diversi per quanto riguarda il mandato e la natura
giuridica, i difensori civici per l'infanzia. In Europa
possiamo già citare: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia e Spagna. In
Italia non si è ancora provveduto, ma, come opportunamente
evidenziato dal Ministro per la solidarietà sociale, se ne
sente un gran bisogno.
La presente proposta di legge vuole riempire questo vuoto,
istituendo il difensore civico dei minori: autorità
indipendente, autonoma e qualificata, nominata di concerto tra
il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente
della Camera dei deputati.
Le funzioni assolte dal difensore civico dei minori devono
essere rivolte prevalentemente alla salvaguardia dei bisogni,
dei diritti e degli interessi dei minori.
Il difensore civico dei minori deve rappresentare uno di
quegli strumenti, così come sancito dalla Convenzione dell'ONU
sui diritti dell'infanzia, attraverso il quale lo Stato, oltre
che ascoltare e coinvolgere i minori in una serie di
iniziative, fa un investimento per il futuro, costruisce un
tassello di democrazia compiuta.
La richiesta di istituzione del difensore civico dei
minori fa parte di una strategia globale per lo sviluppo dei
soggetti in età evolutiva.
Per tali ragioni si auspica una rapida approvazione della
presente proposta di legge.