XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1228




        Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni le problematiche legate all'infanzia e ai minori hanno acquisito un carattere di centralità anche a livello legislativo. In poco tempo si sono susseguiti: il Piano d'azione nazionale, la legge n. 285 del 1997, l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia di cui alla legge n. 451 del 1997 e, con decreto del Ministro dell'ambiente 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, le città sostenibili delle bambine e dei bambini. Tanto fervore di attività è giustificato da un cambiamento di rotta del mondo della politica e delle istituzioni nei confronti dei più giovani.
        Fino a poco tempo fa la legislazione era finalizzata soprattutto all'erogazione di servizi o alla prevenzione del cosiddetto "disagio minorile", con interventi settoriali, sganciati da un quadro di riferimento organico, senza un efficace coordinamento delle attività delle pubbliche amministrazioni tanto a livello centrale che a livello locale. Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad un maggiore e diverso interesse verso i minori; a questi ultimi è riconosciuto il principio essenziale della soggettività dei diritti, quindi l'essere a tutti gli effetti cittadino portatore di bisogni specifici, soggetto e non oggetto di tutela.
        Attraverso le azioni coordinate previste dalla legge n. 285 del 1997, il Governo si è impegnato al raggiungimento degli scopi previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata da 191 Paesi, tra i quali l'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. La Convenzione rappresenta il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei minori, essa non si limita ad una dichiarazione di princìpi generali ma, se ratificata, rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, che devono uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione per far sì che i diritti e le libertà in essa proclamati siano resi effettivi. In perfetta sintonia si muove l'Unione europea che oltre alla Carta europea del fanciullo, ha istituito, in seno alla Commissione sociale, sanità e famiglia, una specifica Commissione sull'infanzia.
        A livello internazionale il Comitato dei diritti del fanciullo, ad implementazione dell'articolo 12 della citata Convenzione di New York, considera l'istituzione del difensore civico per l'infanzia come l'unica via per garantire l'effettiva tutela degli interessi del minore.
        Nelle varie configurazioni oggi esistenti il difensore civico per i minori controlla che sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, ne promuove la diffusione, interviene per rappresentare gli interessi del minore, in modo indipendente dai rappresentanti legali del medesimo, quali genitori o tutori, in ogni causa civile e penale in cui siano in modo diretto o indiretto coinvolti i minori.
        Sono già diversi gli Stati che hanno istituito, con modelli diversi per quanto riguarda il mandato e la natura giuridica, i difensori civici per l'infanzia. In Europa possiamo già citare: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia e Spagna. In Italia non si è ancora provveduto, ma, come opportunamente evidenziato dal Ministro per la solidarietà sociale, se ne sente un gran bisogno.
        La presente proposta di legge vuole riempire questo vuoto, istituendo il difensore civico dei minori: autorità indipendente, autonoma e qualificata, nominata di concerto tra il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.
        Le funzioni assolte dal difensore civico dei minori devono essere rivolte prevalentemente alla salvaguardia dei bisogni, dei diritti e degli interessi dei minori.
        Il difensore civico dei minori deve rappresentare uno di quegli strumenti, così come sancito dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, attraverso il quale lo Stato, oltre che ascoltare e coinvolgere i minori in una serie di iniziative, fa un investimento per il futuro, costruisce un tassello di democrazia compiuta.
        La richiesta di istituzione del difensore civico dei minori fa parte di una strategia globale per lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
        Per tali ragioni si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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