XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1228




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del difensore civico dei minori).

        1. In attuazione dei princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, è istituito il difensore civico dei minori, che esercita la sua attività su tutto il territorio nazionale, in piena autonomia di giudizio ed indipendenza.


Art. 2.

(Compiti).

        1. Il difensore civico dei minori svolge, prioritariamente, i seguenti compiti:

                a) tutela i diritti e gli interessi del minore;

                b) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori;

                c) interviene per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente ed autonomamente dall'azione dei genitori, tutori o comunque dei legali rappresentanti dello stesso, che hanno in modo diretto o indiretto ad oggetto le condizioni di vita o di benessere del minore;

                d) si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

                e) coopera con organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

                f) coordina e verifica le condizioni e gli interventi di accoglienza e di inserimento dei minori comunitari ed extracomunitari;

                g) coopera con le autorità competenti operanti sul territorio per prevenire abusi sul minore, ovvero lo sfruttamento nei luoghi di lavoro o il coinvolgimento in attività illegali, in modo particolare nel campo della pornografia e della prostituzione;

                h) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di sua competenza;

                i) collabora anche mediante scambi ed informazioni con le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.


Art. 3.

(Indagini e ispezioni).

        1. Al fine di esercitare i suoi compiti ai sensi dell'articolo 2, il difensore civico dei minori può:

                a) condurre indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con facoltà di accesso ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

                b) effettuare ispezioni presso gli istituti minorili o i luoghi dove il minore svolge la sua attività.

        2. Il difensore civico dei minori nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        3. Le modalità di funzionamento dell'ufficio del difensore civico dei minori sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
        4. I soggetti che non ottemperano alle richieste del difensore civico dei minori, impartite ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

Art. 4.

(Nomina e durata in carica).

        1. Il difensore civico dei minori è un organo monocratico nominato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica. Il difensore civico dei minori esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.
        2. Il mandato del difensore civico dei minori ha la durata di quattro anni.


Art. 5.

(Requisiti).

        1. Il difensore civico dei minori è scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza non può esercitare, nei settori di competenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratore di soggetti pubblici o privati, ricoprire qualsiasi carica elettiva.
        2. La decadenza dalla carica di difensore civico dei minori è dichiarata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni.


Art. 6.

(Personale).

        1. Il difensore civico dei minori, entro tre mesi dall'insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese ai sensi delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, ai sensi della disciplina stabilita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Il difensore civico dei minori provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze.
        2. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente del difensore civico dei minori nel limite di dieci unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico dei minori.
        3. Il difensore civico dei minori, in aggiunta al personale di ruolo di cui al comma 2, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero norme superiore a tre unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
        4. In sede di prima attuazione della presente legge, il difensore civico dei minori può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, di cui al comma 2, mediante apposita selezione relativamente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.


Art. 7.

(Disposizioni finanziare).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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