XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1228
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del difensore civico dei minori).
1. In attuazione dei princìpi della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, è istituito
il difensore civico dei minori, che esercita la sua attività
su tutto il territorio nazionale, in piena autonomia di
giudizio ed indipendenza.
Art. 2.
(Compiti).
1. Il difensore civico dei minori svolge,
prioritariamente, i seguenti compiti:
a) tutela i diritti e gli interessi del minore;
b) vigila sulla piena applicazione delle
convenzioni internazionali, delle disposizioni e direttive
dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei
minori;
c) interviene per rappresentare gli interessi del
minore nel corso di procedimenti civili o penali,
indipendentemente ed autonomamente dall'azione dei genitori,
tutori o comunque dei legali rappresentanti dello stesso, che
hanno in modo diretto o indiretto ad oggetto le condizioni di
vita o di benessere del minore;
d) si costituisce parte civile in procedimenti
penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei
minori;
e) coopera con organismi o istituti di tutela dei
minori operanti in Italia e in altri Paesi;
f) coordina e verifica le condizioni e gli
interventi di accoglienza e di
inserimento dei minori comunitari ed extracomunitari;
g) coopera con le autorità competenti operanti sul
territorio per prevenire abusi sul minore, ovvero lo
sfruttamento nei luoghi di lavoro o il coinvolgimento in
attività illegali, in modo particolare nel campo della
pornografia e della prostituzione;
h) segnala al Governo l'opportunità di interventi,
anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano
internazionale del settore di sua competenza;
i) collabora anche mediante scambi ed informazioni
con le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine
di agevolare le rispettive funzioni.
Art. 3.
(Indagini e ispezioni).
1. Al fine di esercitare i suoi compiti ai sensi
dell'articolo 2, il difensore civico dei minori può:
a) condurre indagini su presunte violazioni dei
diritti del minore, con facoltà di accesso ai documenti
ritenuti indispensabili all'indagine stessa;
b) effettuare ispezioni presso gli istituti
minorili o i luoghi dove il minore svolge la sua attività.
2. Il difensore civico dei minori nell'esercizio delle sue
funzioni si avvale del personale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Le modalità di funzionamento dell'ufficio del difensore
civico dei minori sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
4. I soggetti che non ottemperano alle richieste del
difensore civico dei minori, impartite ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a
lire 20 milioni.
Art. 4.
(Nomina e durata in carica).
1. Il difensore civico dei minori è un organo monocratico
nominato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa tra il Presidente della Camera dei
deputati e il Presidente del Senato della Repubblica. Il
difensore civico dei minori esercita la sua attività in piena
libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcun controllo
gerarchico o funzionale.
2. Il mandato del difensore civico dei minori ha la durata
di quattro anni.
Art. 5.
(Requisiti).
1. Il difensore civico dei minori è scelto tra persone di
specifica e comprovata competenza ed esperienza e di
indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata
decadenza non può esercitare, nei settori di competenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, essere
amministratore di soggetti pubblici o privati, ricoprire
qualsiasi carica elettiva.
2. La decadenza dalla carica di difensore civico dei
minori è dichiarata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa contestazione formale
dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della
medesima nel termine di quindici giorni.
Art. 6.
(Personale).
1. Il difensore civico dei minori, entro tre mesi
dall'insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e
la gestione delle spese ai sensi delle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento
giuridico ed economico del personale addetto, ai sensi della
disciplina stabilita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Il
difensore civico dei minori provvede all'autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in
apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente
del difensore civico dei minori nel limite di dieci unità.
Alla definitiva determinazione della pianta organica si
procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante
il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa
vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di
bilancio previsti per il funzionamento dell'ufficio del
difensore civico dei minori.
3. Il difensore civico dei minori, in aggiunta al
personale di ruolo di cui al comma 2, può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero norme
superiore a tre unità, con le modalità previste dall'articolo
2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. In sede di prima attuazione della presente legge, il
difensore civico dei minori può provvedere al reclutamento del
personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei
posti disponibili nella pianta organica, di cui al comma 2,
mediante apposita selezione relativamente alle funzioni ed
alle competenze trasferite nell'ambito del personale
dipendente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
purché in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
Art. 7.
(Disposizioni finanziare).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 2 miliardi annue, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.