XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1225




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 111 della Costituzione prevede i princìpi del cosiddetto "giusto processo" che sono sinteticamente evidenziabili come: esercizio effettivo della difesa in condizioni di parità rispetto all'accusa e in relazione al tempo e alle condizioni necessari per preparare la difesa stessa; formazione della prova in contraddittorio e secondo il principio di oralità; imparzialità e terzietà del giudice; ragionevole durata del processo.
        La presente proposta di legge, successiva agli interventi legislativi della precedente legislatura che, in conformità con l'articolo 111 della Costituzione, hanno profondamente ridisegnato il momento della formazione della prova, intende proseguire lo spirito della riforma iniziata e dare così piena attuazione ai princìpi del giusto processo appunto recepiti nel citato articolo 111 della Costituzione.
        Oltre a restituire al processo penale la sua fisiologica funzione, si persegue l'ulteriore obiettivo, di notevole importanza, della deflazione del carico giudiziario che nel corso degli ultimi anni ha assunto proporzioni enormi anche a causa dell'eccessiva proliferazione dei procedimenti. Occorre, in definitiva, ricondurre alla normalità il carico giudiziario, anche impedendo la celebrazione di quella grande mole di processi che appaiono ormai superflui, in quanto concernenti reati in relazione ai quali - a cagione del lungo tempo trascorso dalla loro ipotizzata commissione - è ormai maturata la prescrizione. Si prevede, inoltre, l'estinzione dei casi in cui è possibile ricorrere al patteggiamento spostando il limite di pena detentiva dagli attuali due anni di reclusione o di arresto a cinque anni. Peraltro, affinché l'attuazione della disciplina da noi proposta sia davvero effettiva e non venga svilita da prassi e interpretazioni devianti, si rendono necessarie previsioni penalistiche di tipo sanzionatorio, che svolgano una specifica funzione deterrente.


2. Modifiche al codice di procedura penale.

        Sul piano strettamente processuale, le modifiche che si propongono si prefiggono due principali obiettivi: a) restituire al codice di procedura penale l'originario spirito accusatorio, pressoché interamente cancellato durante gli anni dell'emergenza criminale e della crisi istituzionale; b) adeguare il sistema processuale ai princìpi del giusto processo, sanciti dal riformato articolo 111 della Costituzione. Sotto quest'ultimo profilo, la riforma appare indispensabile per uniformare l'ordinamento italiano a quelli degli altri Stati dell'Unione europea, nei quali, da parecchio tempo, sono applicati i princìpi del giusto processo. Del resto l'articolo 111 della Costituzione riproduce, pressoché interamente, le regole garantistiche già previste, al livello internazionale, dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1967, n. 881.
        Tenendo presente questa comune logica riformistica, la presente proposta di legge contempla diversi settori d'intervento, su ciascuno dei quali è opportuno soffermare brevemente l'attenzione.


3. Estensione della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

        Al fine di rinvigorire i princìpi stabiliti dagli articoli 101 ("la giustizia è amministrata in nome del popolo") e 102, terzo comma, della Costituzione ("la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia"), si propone l'ampliamento della competenza della corte d'assise. Tra i vari delitti che vengono attribuiti alla cognizione di tale organo, sono inseriti quelli contro la pubblica amministrazione e quelli in cui sono coinvolti, a vario titolo, magistrati. In verità, considerate le vaste proporzioni raggiunte, negli ultimi anni, dalla criminalità amministrativa, e il ruolo di vittima indifesa che, spesso, in siffatto contesto, assume il singolo cittadino, si è reso necessario attribuire l'accertamento della lesione dei beni giuridici, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione ad un giudice che assicuri una decisione direttamente attribuibile al popolo. Analoghe considerazioni valgono per l'attribuzione alla corte d'assise dei reati commessi da magistrati, posto che la violazione della legge da parte di un soggetto il quale, istituzionalmente, dovrebbe essere garante della legalità, rappresenta un fatto di eccezionale gravità e di enorme disvalore. Quanto ai delitti coinvolgenti individui appartenenti all'ordine giudiziario, nella veste di persone offese o danneggiate, la competenza della "corte popolare" si giustifica con l'esigenza di dissipare qualsiasi sospetto di agevolazione corporativistica, che potrebbe derivare dalla decisione emessa da un giudice nei confronti di un suo collega. Le altre ipotesi delittuose nel nuovo articolo 5 del codice di procedura penale si giustificano in quanto riguardano delitti che tutelano beni giuridici, nei cui confronti, negli ultimi anni, la sensibilità dei consociati è notevolmente accresciuta (si pensi, ad esempio, ai reati a sfondo sessuale). Mediante l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, è stato, altresì, limitato il potere del pubblico ministero di rinviare direttamente a giudizio l'imputato, in forza del quale quest'ultimo viene privato del proprio diritto alla celebrazione dell'udienza preliminare, che, com'è noto, rappresenta il primo momento in cui la difesa può effettivamente contraddire in merito alla fondatezza dell'imputazione.
4. Modifiche in tema di imparzialità del giudice e di rimessione del processo.

        Sempre nella prospettiva di adeguare l'attuale normativa codicistica ai princìpi del giusto processo, si sono ridefinite le cause di astensione e ricusazione del giudice, nonché le modalità per rilevare le medesime, prevedendo le situazioni concernenti il giudice procedente che rivelino la violazione del principio di imparzialità e terzietà. Inoltre, si introducono alcune modifiche dell'istituto della rimessione, dalla cui operatività, talora, dipende, a ben guardare, lo svolgimento di un effettivo giusto processo; in tale prospettiva, si è intervenuti sulla vigente normativa sotto un duplice profilo. Anzitutto, si è armonizzata la disciplina codicistica con il principio n. 17, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 81 del 1987 recante delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, la quale, inspiegabilmente, era stata disattesa dal legislatore delegato. Ed infatti, l'articolo 45 del codice di procedura penale, tra i casi di rimessione, non contempla attualmente il "legittimo sospetto" di turbamento dello svolgimento del processo, che, invece, era espressamente previsto dal citato principio.
        In secondo luogo, la modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale intende rivitalizzare l'istituto de quo, dal momento che, in questi dieci anni di vigenza del codice di procedura penale, esso ha avuto un'applicazione pressoché irrisoria. L'obiettivo perseguito, in definitiva, è stato di adeguare la rimessione alla realtà concreta, per evitare che, come spesso accade, vi siano processi a rischio di un andamento distorto e poco sereno, a causa di situazioni ambientali, la cui esistenza sia accertata o fondatamente probabile.


5. Modifiche tese al rafforzamento del diritto di difesa.

        Il principio del giusto processo impone, tra l'altro, che la persona accusata "disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa", la quale, conseguentemente, deve potersi esplicare in maniera davvero effettiva e senza limitazioni che, più che circoscriverla, la mortifichino. Per raggiungere tale scopo, i proponenti hanno cercato di predisporre un articolato congegno normativo, che eviti, in futuro, il consolidamento di prassi palesemente lesive del diritto in parola, prassi che, come l'esperienza insegna, negli ultimi anni si sono eccessivamente diffuse, specialmente nei processi a forte impatto socio-politico. In quest'ottica, tra le varie modifiche proposte, preme evidenziare l'estensione della durata dei termini per la difesa, il conferimento al giudice per le indagini preliminari di nuovi poteri di garanzia e controllo sull'operato del pubblico ministero; l'attribuzione al giudice dell'udienza preliminare del potere di verificare l'effettiva completezza del fascicolo contenente gli atti investigativi; l'inutilizzabilità nel corso dell'udienza preliminare degli atti della cosiddetta "indagine supplettiva" - cioé, di quella indagine compiuta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e prima della comunicazione della data dell'udienza preliminare.


6. Modifiche in ordine alla durata delle indagini preliminari.

        La prassi, invalsa in alcuni uffici giudiziari, di ritardare l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e, quindi, di allungare i termini di durata delle indagini, non può più essere tollerata, soprattutto dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, a norma del quale la legge deve assicurare la "ragionevole durata" del processo. La presente proposta di legge, pertanto, in attuazione della citata riserva di legge, intende predisporre alcuni rimedi e fissare alcune indefettibili regole, affinché le lungaggini del processo non arrechino ulteriori ed ingiustificati danni all'imputato e non ledano l'effettività dell'accertamento penale e della stessa pena irrogata. Tra le diverse modifiche avanzate, preme qui segnalare: a) la fissazione del dies a quo delle indagini al momento in cui il nome dell'indagato è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e non come avviene attualmente al momento in cui il predetto nome è iscritto nel registro delle notizie di reato; b) la previsione dell'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini di legge; c) l'abrogazione dell'articolo 130 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, per porre fine alla prassi in base alla quale il pubblico ministero iscrive, di volta in volta, in un unico maxi-procedimento, tutte le notizie di reato concernenti un determinato soggetto (cosiddetto "procedimento ad personam").


7. Modifiche in tema di libertà personale.

        Affinché le deroghe al principio costituzionale di non colpevolezza dell'imputato mantengano la natura di extrema ratio, è stato rinvigorito il principio di adeguatezza, che dovrebbe ispirare tutta la materia della privazione in via cautelativa della libertà personale; in tale prospettiva, è soppresso il perverso meccanismo di automatismo nell'applicazione della custodia cautelare, attualmente previsto dall'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale.
        Inoltre, è data attuazione al principio dell'habeas corpus, prevedendo, anche nel nostro ordinamento, un istituto simile alla first appearance di origine anglosassone. Si è introdotto, così, l'articolo 291-bis del codice di procedura penale, in forza del quale, prima che sia disposta una misura coercitiva di natura custodiale, il giudice deve valutare, in contraddittorio con l'indiziato, gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero ha richiesto la privazione della libertà personale.


8. Modifiche in tema di patteggiamento.

        Si amplia la soglia di applicazione portandola sino al limite dei cinque anni di detenzione.


9. Modifiche in tema di variazione dell'imputazione e contestazione suppletiva.

        Con le proposte de quibus, si è inteso porre rimedio alla prassi di non definire esattamente e chiaramente i contorni dell'imputazione al momento dell'esercizio dell'azione penale - come impone in codice - bensì di rimandare la cristallizzazione dell'accusa al dibattimento (o, nella migliore delle ipotesi, all'udienza preliminare). In tale modo, com'è evidente, di fatto, si impedisce all'imputato di preparare adeguamente la propria difesa, costringendolo a difendersi su fatti che non gli sono stati contestati tempestivamente, o vengono continuamente ridefiniti. La presente proposta di legge, fatta salva la contestazione delle circostanze aggravanti diverse da quelle ad effetto speciale e da quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, vieta, pertanto, sia la modifica dell'imputazione (ossia la contestazione del fatto diverso), sia le cosiddette contestazioni supplettive (cioé, le contestazioni del reato concorrente, del fatto nuovo, e delle circostanze aggravanti a effetto speciale o di quelle che comportano un cambiamento della pena da applicare). In questa maniera, è assicurata - almeno per quanto concerne la materia de qua- un'effettiva parità tra le parti processuali, ispirandosi ai princìpi sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.


10. Modifiche in tema di applicazione della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione.

        Si prevede che, quando ne ricorrano le condizioni, il giudice dell'esecuzione possa applicare la sospensione condizionale della pena in caso di declatoria di incostituzionalità o di abrogazione del reato.


11. Modifiche al codice penale.

        Passando alle modifiche del diritto sostanziale, viene in rilievo, anzitutto, l'introduzione nel codice penale dell'articolo 323-ter, che stabilisce un trattamento sanzionatorio più rigoroso dell'abuso d'ufficio commesso da un magistrato. La maggiore pena, rispetto all'abuso d'ufficio "ordinario", si pone in sintonia con l'indirizzo legislativo - già manifestato con la legge n. 86 del 1990, che introdusse la corruzione in atti giudiziari - di punire più severamente i fatti delittuosi che offendono l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, quando siano commessi da soggetti appartenenti all'ordine giudiziario. Le modifiche all'articolo 2 del codice penale costituiscono un'estensione al fenomeno del reato continuato del principio fondamentale dell'applicazione della legge più favorevole in caso di successione di leggi penali nel tempo. Si tratta di evitare la prassi elusiva posta in essere in questi anni, della "frammentazione" di un'unica vicenda storica, in una molteplicità di episodi distinti: in pratica, collocando la "frazione" di condotta più recente oltre il termine di entrata in vigore della legge meno favorevole si rende del tutto inoperante la legge più favorevole (meno recente).
        Di notevole importanza è la modifica dell'articolo 62-bis del codice penale, con la quale, prevedendosi, tra l'altro, la necessaria applicazione, in determinati casi, delle circostanze attenuanti, si è realizzato un duplice obiettivo: da un lato, infatti, qualora dalla suddetta obbligatoria applicazione discenda l'estinzione del reato per prescrizione, si genera una deflazione del carico giudiziario; dall'altro, s'impediscono le attuali disparità di trattamento, in base alle quali, con eguali condizioni soggettive, un imputato può beneficiare della prescrizione ed una altro no. Proprio per quest'ultima ragione, si sono ampliate le ipotesi di concessione obbligatoria delle circostanze attenuanti generiche. Per meglio apprezzare il valore della presente modifica, basta guardare il vigente articolo 226 del decreto legislativo n. 51 del 1998, il quale, a determinate condizioni, consente la pronunzia di una sentenza inappellabile di non doversi procedere, quando, a seguito del giudizio di comparazione delle circostanze, il reato risulti estinto; sennonché, tale sentenza, essendo subordinata alla mancata opposizione delle parti, finisce per dipendere in buona sostanza, dalla scelta meramente discrezionale del pubblico ministero.
        Si prevede, inoltre, l'introduzione di una fattispecie aggravata di abuso d'ufficio in atti giudiziari nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da magistrati.
        Infine, si rende obbligatoria la concessione delle sospensione condizionale della pena in caso di imputati incensurati.




Frontespizio Testo articoli