XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1225
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 5 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Competenza della corte d'assise). -
1. La corte di assise è competente:
a) per tutti i delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel massimo a ventiquattro anni;
b) per i delitti previsti nel titolo II del libro
II del codice penale;
c) per i delitti previsti nel capo I del titolo
III, del libro II del codice penale;
d) per i delitti previsti nei titoli V e VI del
libro II del codice penale;
e) per i delitti previsti nel titolo IX, del libro
II del codice penale;
f) per i delitti previsti nei capi I, II e III del
titolo XI del libro II del codice penale;
g) per i procedimenti di cui agli articoli 11 ed
11-bis;
h) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata
la morte di una o più persone;
i) per i delitti previsti dalle leggi di
attuazione della XII disposizione transitoria e finale della
Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e nel titolo
I del libro II del codice penale;
l) per i delitti previsti dalla legge 20 febbraio
1958, n. 75, e successive modificazioni".
Art. 2.
1. All'articolo 11 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "sono di competenza del
giudice" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "sono
di competenza della corte di assiste che ha sede nel capoluogo
del distretto di corte di appello determinato dalla legge";
b) al comma 2 le parole da: "è competente il
giudice che ha sede" fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti: "è competente la corte di assise che ha sede nel
capoluogo del diverso distretto di corte di appello
determinato ai sensi del medesimo comma 1".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 36 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha un interesse anche indiretto nel
procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è
debitore o creditore di lui, del coniuge anche se separato,
del convivente o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di
lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore,
procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di
dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se
separato, o del convivente;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere
sull'oggetto del procedimento;
d) se vi è inimicizia fra lui o un suo prossimo
congiunto e una delle parti private o un prossimo congiunto
ovvero il difensore di queste ultime;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del
coniuge, anche se separato, o del
convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte
privata;
f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge,
anche se separato, o del convivente svolge o ha svolto
funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di
incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi
di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre ragioni di convenienza
determinate da comportamenti o manifestazioni di pensiero o da
adesione a movimenti o associazioni che determinano fondato
sospetto di recare pregiudizio all'imparzialità del
giudice;
i) se esistono altre ragioni di convenienza".
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 37 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) in tutti i casi previsti dall'articolo 36,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e
h);
b) se abbia manifestato il proprio convincimento
sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi
previsti dalla legge;
c) se nel corso del procedimento abbia emesso
provvedimenti in violazione dei princìpi del giusto processo,
previsti dall'articolo 111 della Costituzione".
Art. 5.
1. Il comma 2 dell'articolo 38 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia
divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1,
la dichiarazione può essere proposta entro quindici
giorni".
2. All'articolo 38 del codice di procedura penale, dopo il
comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il termine per la presentazione della
richiesta di ricusazione è sospeso sino a quando il
richiedente non abbia avuto la possibilità di prendere visione
della documentazione a sostegno".
Art. 6.
1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 45 - (Casi di rimessione).- 1. In ogni
stato e grado del processo di merito, quando per gravi e
oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto
si manifesti il pericolo del turbamento della libertà di
determinazione del giudice, delle parti o dei testimoni, la
corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore
generale presso la corte di appello, o del pubblico ministero,
del giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo
ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 108 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 108-bis - (Proroga).- 1. Tutti i
termini per la difesa, concernenti il diritto di intervento e
di assistenza dell'imputato, delle altre parti private, e dei
rispettivi difensori, sono prorogati per il tempo necessario a
rendere effettiva la conoscenza della documentazione prodotta
e lo svolgimento delle attività necessarie a predisporre la
propria difesa.
2. Su richiesta del difensore dell'imputato o delle
altre parti private, il giudice proroga i termini di cui al
comma 1 da uno a sei mesi. Il provvedimento di proroga è
emesso con decreto ricorribile per cassazione.
3. La proroga di cui al comma 2 può essere rinnovata
nei casi di particolare complessità".
Art. 8.
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere se non quando ogni altra misura risulti
inadeguata";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Non può essere disposta la custodia cautelare in
carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di
prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona
che ha superato l'età di settanta anni".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 291-bis - (Fermo provvisorio).- 1.
Quando deve richiedere una misura personale coercitiva di
natura custodiale, il pubblico ministero dispone il fermo
provvisorio dell'imputato; all'imputato è notificata la
richiesta motivata, contenente gli elementi su cui si fonda la
misura cautelare e l'avviso della facoltà di nominare un
difensore di fiducia.
2. Entro ventiquattro ore dal fermo disposto ai
sensi del comma 1, il pubblico ministero presenta al giudice
la propria richiesta, unitamente agli elementi su cui questa
si fonda, provvedendo al deposito; la richiesta stessa e gli
atti sulla base dei quali questa è fondata sono a disposizione
dell'imputato e dei suoi difensori che hanno facoltà di
estrarne copia.
3. Il giudice fissa l'udienza non oltre ventiquattro
ore dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2,
dandone avviso al pubblico ministero ed al difensore.
4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del pubblico ministero e del
difensore. L'imputato ha diritto di assistere all'udienza.
5. Il pubblico ministero indica i motivi a sostegno
della propria richiesta. Il giudice procede all'interrogatorio
dell'imputato. Successivamente, prende la parola il difensore
che espone la sua difesa. Nel corso dell'udienza le parti
possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni
e di consulenti tecnici ovvero l'interrogatorio delle persone
indicate nell'articolo 210. Il giudice ammette, anche
d'ufficio, le prove di cui risulti manifesta la rilevanza ai
fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero.
L'audizione e l'interrogatorio richiesti dalle parti sono
condotti dal giudice. Il pubblico ministero e il difensore
possono rivolgere domande ai soggetti di cui al presente
comma. L'imputato ha facoltà di rilasciare le dichiarazioni
che ritiene opportune.
6. Qualora ai fini dell'eventuale audizione o
interrogatorio, i soggetti di cui al comma 5 non possono, per
qualsiasi motivo, essere sentiti immediatamente, il giudice
rinvia l'udienza di quarantotto ore, al fine di permettere la
presentazione e l'audizione. Durante questo periodo il fermo
rimane efficace.
7. Al termine dell'udienza il giudice emette
l'ordinanza a norma dell'articolo 292.
8. Qualora non sia stato possibile eseguire il fermo
provvisorio e notificare, per irreperibilità dell'imputato, la
richiesta del pubblico ministero, il giudice provvede al
deposito della richiesta e degli atti su cui questa si fonda.
L'imputato e il difensore hanno facoltà di estrarre copia
degli atti depositati. Si applicano le disposizioni dei commi
3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 10.
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 328 del codice
di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. La persona sottoposta ad indagini e la
persona offesa, in riferimento a specifici fatti, possono
chiedere al giudice per le indagini preliminari di verificare
che il pubblico ministero abbia osservato le norme di legge
che ne regolano l'attività. Il giudice adotta i provvedimenti
conseguenti e ordina al pubblico ministero di conformarsi alla
norma eventualmente violata.
1-quater. Il provvedimento del giudice previsto dal
comma 1-ter è comunicato al procuratore generale presso
la corte d'appello".
Art. 11.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 330 del codice di
procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La notizia di reato è rappresentata da
qualsiasi informazione, ricevuta dal pubblico ministero o
dalla polizia giudiziaria, di un fatto che in astratto
costituisce reato.
1-ter. Quando il pubblico ministero acquisisce una
notizia di reato, ai sensi del comma 1, relativa a persone o
fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, procede
immediatamente ad una autonoma iscrizione nel registro di cui
all'articolo 335.
1-quater. Gli atti di indagine compiuti in relazione
a persona o fatti diversi da quelli oggetto del procedimento
non possono essere utilizzati se non sono state osservate le
disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter".
Art. 12.
1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "è iscritto nel registro
delle notizie di reato" sono sostituite dalle seguenti: "è
pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della
polizia giudiziaria";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Salvi i casi in cui sia stata applicata una
misura cautelare coercitiva il termine è sospeso durante il
periodo feriale".
Art. 13.
1. All'articolo 406 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero può richiedere al giudice,
per giusta causa, la proroga del termine previsto
dall'articolo 405. La richiesta è trasmessa non oltre il
termine di conclusione delle indagini e contiene l'indicazione
della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la
giustificano";
b) il comma 2-bis è sostituito dal
seguente:
"2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal
giudice per un tempo non superiore a sei mesi. Tale termine è
perentorio e decorre dal giorno di conclusione del precedente
periodo";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il giudice non oltre cinque giorni dalla data di
presentazione della richiesta autorizza la proroga del termine
con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento
del pubblico ministero e dei difensori".
Art. 14.
1. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Salvo quanto previsto dall'articolo
415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia
esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel
termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli
atti d'indagine non possono essere utilizzati".
Art. 15.
1. L'articolo 416, comma 2, primo periodo, del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente: "Con la richiesta
è trasmesso, a pena di nullità assoluta, il fascicolo
contenente la notizia di reato, tutta la documentazione
relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti
compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari".
Art. 16.
1. Al comma 3 dell'articolo 419 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti compiuti e i
documenti acquisiti dal pubblico ministero dopo la
comunicazione dell'avviso non possono essere utilizzati
nell'udienza preliminare".
Art. 17.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 421 del codice di
procedura penale, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il giudice, su richiesta di parte, verifica
che il fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2,
contenga effettivamente tutti gli atti compiuti durante le
indagini preliminari o durante le indagini previste
dall'articolo 419, comma 3.
3-ter. Se è accolta la richiesta presentata dalle
parti a norma dell'articolo 393, le conclusioni previste dal
comma 3 del presente articolo non possono essere formulate
prima che l'incidente probatorio sia terminato".
Art. 18.
1. L'articolo 423 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 423. (Circostanza aggravante).- 1. Il
pubblico ministero contesta la circostanza aggravante, emersa
nel corso dell'udienza, purché sia diversa da quelle a effetto
speciale e da quelle per le quali la legge stabilisce una pena
di specie diversa da quella ordinaria del reato. In tale caso,
il giudice informa l'imputato che può chiedere un termine a
difesa, che, se richiesto, non può essere inferiore a quello
stabilito dall'articolo 419.
2. Nel caso previsto dal comma 1, se l'imputato è
contumace o assente, il pubblico ministero chiede al giudice
che la contestazione sia inserita nel verbale dell'udienza e
che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. In
tal caso, il giudice rinvia a una nuova udienza per la
prosecuzione, osservando il termine previsto dall'articolo
419.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
osservano a pena di nullità assoluta".
Art. 19.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 424 del codice di
procedura penale sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il giudice, a pena di nullità assoluta,
dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico
ministero se accerta che il fatto risulta diverso da come
descritto nella richiesta di rinvio a giudizio ovvero emerge
una circostanza aggravante a effetto speciale o una
circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato.
1-ter. Nel caso previsto dal comma 1, il pubblico
ministero, nel termine improrogabile di tre mesi, può svolgere
gli atti che reputa indispensabili per la completezza delle
indagini.
1-quater. Il giudice, a pena di nullità assoluta, se
accerta l'esistenza di un reato connesso o di un fatto nuovo,
pronunzia ordinanza con la quale dispone la restituzione degli
atti al pubblico ministero, limitatamente al reato connesso o
al fatto nuovo".
Art. 20.
1. L'articolo 441-bis del codice di procedura penale
è abrogato.
Art. 21.
1. Al comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, le parole: "non supera due anni di reclusione o di
arresto" sono sostituite dalle seguenti: "non supera cinque
anni di reclusione o di arresto".
Art. 22.
1. Al comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura
penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
Art. 23.
1. Al comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura
penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel
giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".
Art. 24.
1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 464 del
codice di procedura penale le parole da: "nel giudizio si
osservano" fino a: "conseguente all'opposizione" sono
sostituite dalle seguenti: "al giudizio si applicano le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e
443".
Art. 25.
1. All'articolo 491 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ", salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto
nel corso del dibattimento";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le ordinanze che decidono sulle questioni
preliminari e sulle nullità concernenti il decreto che dispone
il giudizio sono immediatamente ricorribili per cassazione.
5-ter. Il ricorso previsto dal comma 5-bis
sospende il dibattimento per un tempo non superiore a sei
mesi. Scaduto tale termine, il giudice può disporre la
prosecuzione del dibattito".
Art. 26.
1. Gli articoli 516, 518, 519, 520 e 521-bis del
codice di procedura penale sono abrogati.
Art. 27.
1. Il comma 1, dell'articolo 517 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale
emerge una circostanza aggravante differente da quelle a
effetto speciale e da quelle per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, si
applica l'articolo 423".
Art. 28.
1. L'articolo 521 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 521. (Correlazione tra l'imputazione contestata e
la sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice può dare al
fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua
competenza, né risulti attribuito alla cognizione del
tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica,
ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza
preliminare e questa non si è tenuta.
2. Si applicano le norme di cui all'articolo
424".
Art. 29.
1. Il comma 2 dell'articolo 522 del codice di procedura
penale è abrogato.
Art. 30.
1. All'articolo 550 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 5";
b) il comma 2 è abrogato.
Art. 31.
1. All'articolo 604 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il giudice d'appello, quando v'è stata condanna
per un fatto diverso o applicazione di una circostanza
aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza
aggravante ad effetto speciale, sempre che non siano ritenute
prevalenti circostanze attenuanti, dichiara la nullità della
sentenza e restituisce gli atti al pubblico ministero";
b) al primo periodo del comma 4, dopo le parole:
"quando si è verificata la nullità" sono aggiunte le seguenti:
", salvo che sia diversamente disposto".
Art. 32.
1. Al comma 1 dell'articolo 620 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) le parole: "e nei limiti"
sono soppresse;
b) alla lettera f) le parole: "e nei limiti"
sono soppresse;
c) sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:
"l-bis)‰á4 se la sentenza è nulla a norma
dell'articolo 522 essendo stata pronunciata per un fatto
diverso;
l-ter)‰á4 se la sentenza è nulla a norma
dell'articolo 522, in relazione ad una circostanza aggravante
a effetto speciale o per la quale la legge stabilisce una pena
di specie diversa da quella ordinaria del reato non
contestata".
Art. 33.
1. Al comma 1 dell'articolo 621 del codice di procedura
penale le parole: "in quello previsto dalla lettera e) e
in quello previsto dalla lettera f)" sono sostituite
dalle seguenti: "in quelli previsti dalle lettere e), f)
e l-bis)".
Art. 34.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 623 del
codice di procedura penale è abrogata.
Art. 35.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 624 del codice di
procedura penale è inserito il seguente:
"1-bis. La corte di cassazione pronunzia sentenza di
annullamento parziale nei casi previsti dall'articolo 620,
comma 1, lettere e), f) e l-ter)".
Art. 36.
1. Il comma 1 dell'articolo 673 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il
giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il
decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla
legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi
compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la concessione della
sospensione condizionale della pena e della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziario".
Art. 37.
1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale è abrogato.
Art. 38.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742, è abrogato.
Art. 39.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del codice penale,
è inserito il seguente:
"In caso di più azioni od omissioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, si applica la legge, le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, del tempo in cui fu
posta in essere una delle azioni od omissioni esecutive del
medesimo disegno criminoso, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile".
Art. 40.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 62-bis del
codice penale, sono aggiunti i seguenti:
"Fermo restando il disposto di cui al terzo comma
dell'articolo 63, il giudice diminuisce sempre la pena quando
l'imputato è incensurato o ha superato il sessantacinquesimo
anno di età, ovvero quando il reato non risulta grave alla
stregua dei criteri indicati nei numeri 1, 2 e 3 del primo
comma dell'articolo 133.
Il giudice, fermo restando il disposto di cui al terzo
comma dell'articolo 63 deve applicare le circostanze
attenuanti, comprese quelle di cui ai commi precedenti, e
considerarle prevalenti rispetto alle eventuali circostanze
aggravanti, ogniqualvolta per effetto della diminuzione di
pena il reato risulti estinto per prescrizione. Il giudice
anche nella fase delle indagini preliminari, pronuncia in
camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi
procedere".
Art. 41.
1. Il primo comma dell'articolo 163 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo superiore a due anni, il giudice, nei
casi previsti dall'articolo 164 ordina che l'esecuzione della
pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la
condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per
contravvenzione".
Art. 42.
1. Il primo comma dell'articolo 164 del codice penale è
sostituito dai seguenti:
"Il giudice applica la sospensione condizionale della pena
nel caso in cui il condannato non abbia riportato precedenti
condanne a pena detentiva.
Quando la condanna è relativa ai reati previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ai reati di cui all'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, ai reati di cui all'articolo
624-bis, al reato di cui all'articolo 644, al reato di
cui all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a tutti i reati
commessi con violenza alle persone, il giudice concede la
sospensione condizionale soltanto se, avuto riguardo alle
circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il
colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Il giudice effettua la valutazione di cui al secondo
comma, anche in tutti i casi di oggettiva difficoltà di
accertamento dell'identità e dello stato d'incensuratezza del
condannato".
Art. 43.
1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito
dal seguente:
"Art. 323-bis. (Circostanza attenuante). - Se i
fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 323 e 323-ter sono di
particolare tenuità, le pene sono diminuite".
Art. 44.
1. Dopo l'articolo 323-bis del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 323-ter. (Abuso d'ufficio in atti giudiziari). -
Se il fatto indicato nell'articolo 323 è commesso da un
magistrato in un procedimento civile, penale o amministrativo,
si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla
reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da tre a dieci anni; se deriva l'ingiusta condanna
alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la
pena è della reclusione da cinque a diciotto anni".