XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1225




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Competenza della corte d'assise). - 1. La corte di assise è competente:

                a) per tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni;

                b) per i delitti previsti nel titolo II del libro II del codice penale;

                c) per i delitti previsti nel capo I del titolo III, del libro II del codice penale;

                d) per i delitti previsti nei titoli V e VI del libro II del codice penale;

                e) per i delitti previsti nel titolo IX, del libro II del codice penale;

                f) per i delitti previsti nei capi I, II e III del titolo XI del libro II del codice penale;

                g) per i procedimenti di cui agli articoli 11 ed 11-bis;

                h) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone;

                i) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II del codice penale;

                l) per i delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni".

Art. 2.

        1. All'articolo 11 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 le parole: "sono di competenza del giudice" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "sono di competenza della corte di assiste che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge";

                b) al comma 2 le parole da: "è competente il giudice che ha sede" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "è competente la corte di assise che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi del medesimo comma 1".


Art. 3.

        1. Il comma 1 dell'articolo 36 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

                a) se ha un interesse anche indiretto nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge anche se separato, del convivente o dei figli;

                b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore, consulente tecnico, perito o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente;

                c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento;

                d) se vi è inimicizia fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private o un prossimo congiunto ovvero il difensore di queste ultime;

                e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

                f) se un prossimo congiunto di lui, del coniuge, anche se separato, o del convivente svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

                g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

                h) se esistono altre ragioni di convenienza determinate da comportamenti o manifestazioni di pensiero o da adesione a movimenti o associazioni che determinano fondato sospetto di recare pregiudizio all'imparzialità del giudice;

                i) se esistono altre ragioni di convenienza".


Art. 4.

        1. Il comma 1 dell'articolo 37 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

                a) in tutti i casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);

                b) se abbia manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento al di fuori dei casi previsti dalla legge;

                c) se nel corso del procedimento abbia emesso provvedimenti in violazione dei princìpi del giusto processo, previsti dall'articolo 111 della Costituzione".


Art. 5.

        1. Il comma 2 dell'articolo 38 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro quindici giorni".

        2. All'articolo 38 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Il termine per la presentazione della richiesta di ricusazione è sospeso sino a quando il richiedente non abbia avuto la possibilità di prendere visione della documentazione a sostegno".


Art. 6.

        1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 45 - (Casi di rimessione).- 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto si manifesti il pericolo del turbamento della libertà di determinazione del giudice, delle parti o dei testimoni, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello, o del pubblico ministero, del giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".


Art. 7.

        1. Dopo l'articolo 108 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 108-bis - (Proroga).- 1. Tutti i termini per la difesa, concernenti il diritto di intervento e di assistenza dell'imputato, delle altre parti private, e dei rispettivi difensori, sono prorogati per il tempo necessario a rendere effettiva la conoscenza della documentazione prodotta e lo svolgimento delle attività necessarie a predisporre la propria difesa.
            2. Su richiesta del difensore dell'imputato o delle altre parti private, il giudice proroga i termini di cui al comma 1 da uno a sei mesi. Il provvedimento di proroga è emesso con decreto ricorribile per cassazione.
            3. La proroga di cui al comma 2 può essere rinnovata nei casi di particolare complessità".


Art. 8.

        1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere se non quando ogni altra misura risulti inadeguata";

                b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano una donna incinta o una madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni".


Art. 9.

        1. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 291-bis - (Fermo provvisorio).- 1. Quando deve richiedere una misura personale coercitiva di natura custodiale, il pubblico ministero dispone il fermo provvisorio dell'imputato; all'imputato è notificata la richiesta motivata, contenente gli elementi su cui si fonda la misura cautelare e l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
            2. Entro ventiquattro ore dal fermo disposto ai sensi del comma 1, il pubblico ministero presenta al giudice la propria richiesta, unitamente agli elementi su cui questa si fonda, provvedendo al deposito; la richiesta stessa e gli atti sulla base dei quali questa è fondata sono a disposizione dell'imputato e dei suoi difensori che hanno facoltà di estrarne copia.
            3. Il giudice fissa l'udienza non oltre ventiquattro ore dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2, dandone avviso al pubblico ministero ed al difensore.
            4. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore. L'imputato ha diritto di assistere all'udienza.
            5. Il pubblico ministero indica i motivi a sostegno della propria richiesta. Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato. Successivamente, prende la parola il difensore che espone la sua difesa. Nel corso dell'udienza le parti possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici ovvero l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210. Il giudice ammette, anche d'ufficio, le prove di cui risulti manifesta la rilevanza ai fini della valutazione della richiesta del pubblico ministero. L'audizione e l'interrogatorio richiesti dalle parti sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e il difensore possono rivolgere domande ai soggetti di cui al presente comma. L'imputato ha facoltà di rilasciare le dichiarazioni che ritiene opportune.
            6. Qualora ai fini dell'eventuale audizione o interrogatorio, i soggetti di cui al comma 5 non possono, per qualsiasi motivo, essere sentiti immediatamente, il giudice rinvia l'udienza di quarantotto ore, al fine di permettere la presentazione e l'audizione. Durante questo periodo il fermo rimane efficace.
            7. Al termine dell'udienza il giudice emette l'ordinanza a norma dell'articolo 292.
            8. Qualora non sia stato possibile eseguire il fermo provvisorio e notificare, per irreperibilità dell'imputato, la richiesta del pubblico ministero, il giudice provvede al deposito della richiesta e degli atti su cui questa si fonda. L'imputato e il difensore hanno facoltà di estrarre copia degli atti depositati. Si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 10.

        1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 328 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

        "1-ter. La persona sottoposta ad indagini e la persona offesa, in riferimento a specifici fatti, possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di verificare che il pubblico ministero abbia osservato le norme di legge che ne regolano l'attività. Il giudice adotta i provvedimenti conseguenti e ordina al pubblico ministero di conformarsi alla norma eventualmente violata.
            1-quater. Il provvedimento del giudice previsto dal comma 1-ter è comunicato al procuratore generale presso la corte d'appello".


Art. 11.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 330 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. La notizia di reato è rappresentata da qualsiasi informazione, ricevuta dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, di un fatto che in astratto costituisce reato.
            1-ter. Quando il pubblico ministero acquisisce una notizia di reato, ai sensi del comma 1, relativa a persone o fatti diversi da quelli oggetto delle indagini, procede immediatamente ad una autonoma iscrizione nel registro di cui all'articolo 335.
            1-quater. Gli atti di indagine compiuti in relazione a persona o fatti diversi da quelli oggetto del procedimento non possono essere utilizzati se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter".


Art. 12.

        1. All'articolo 405 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, le parole: "è iscritto nel registro delle notizie di reato" sono sostituite dalle seguenti: "è pervenuto alla conoscenza del pubblico ministero o della polizia giudiziaria";

                b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Salvi i casi in cui sia stata applicata una misura cautelare coercitiva il termine è sospeso durante il periodo feriale".


Art. 13.

        1. All'articolo 406 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il pubblico ministero può richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta è trasmessa non oltre il termine di conclusione delle indagini e contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano";

                b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi. Tale termine è perentorio e decorre dal giorno di conclusione del precedente periodo";

                c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Il giudice non oltre cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori".


Art. 14.

        1. Il comma 3 dell'articolo 407 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti d'indagine non possono essere utilizzati".


Art. 15.

        1. L'articolo 416, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Con la richiesta è trasmesso, a pena di nullità assoluta, il fascicolo contenente la notizia di reato, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari".


Art. 16.

        1. Al comma 3 dell'articolo 419 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti compiuti e i documenti acquisiti dal pubblico ministero dopo la comunicazione dell'avviso non possono essere utilizzati nell'udienza preliminare".


Art. 17.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. Il giudice, su richiesta di parte, verifica che il fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, contenga effettivamente tutti gli atti compiuti durante le indagini preliminari o durante le indagini previste dall'articolo 419, comma 3.
            3-ter. Se è accolta la richiesta presentata dalle parti a norma dell'articolo 393, le conclusioni previste dal comma 3 del presente articolo non possono essere formulate prima che l'incidente probatorio sia terminato".

Art. 18.

        1. L'articolo 423 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 423. (Circostanza aggravante).- 1. Il pubblico ministero contesta la circostanza aggravante, emersa nel corso dell'udienza, purché sia diversa da quelle a effetto speciale e da quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. In tale caso, il giudice informa l'imputato che può chiedere un termine a difesa, che, se richiesto, non può essere inferiore a quello stabilito dall'articolo 419.
            2. Nel caso previsto dal comma 1, se l'imputato è contumace o assente, il pubblico ministero chiede al giudice che la contestazione sia inserita nel verbale dell'udienza e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. In tal caso, il giudice rinvia a una nuova udienza per la prosecuzione, osservando il termine previsto dall'articolo 419.
            3. Le disposizioni di cui al presente articolo si osservano a pena di nullità assoluta".


Art. 19.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 424 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Il giudice, a pena di nullità assoluta, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto risulta diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio ovvero emerge una circostanza aggravante a effetto speciale o una circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
            1-ter. Nel caso previsto dal comma 1, il pubblico ministero, nel termine improrogabile di tre mesi, può svolgere gli atti che reputa indispensabili per la completezza delle indagini.
            1-quater. Il giudice, a pena di nullità assoluta, se accerta l'esistenza di un reato connesso o di un fatto nuovo, pronunzia ordinanza con la quale dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, limitatamente al reato connesso o al fatto nuovo".


Art. 20.

        1. L'articolo 441-bis del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 21.

        1. Al comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale, le parole: "non supera due anni di reclusione o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: "non supera cinque anni di reclusione o di arresto".


Art. 22.

        1. Al comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".


Art. 23.

        1. Al comma 2 dell'articolo 458 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".


Art. 24.

        1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 464 del codice di procedura penale le parole da: "nel giudizio si osservano" fino a: "conseguente all'opposizione" sono sostituite dalle seguenti: "al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 442 e 443".

Art. 25.

        1. All'articolo 491 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento";

                b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. Le ordinanze che decidono sulle questioni preliminari e sulle nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio sono immediatamente ricorribili per cassazione.
            5-ter. Il ricorso previsto dal comma 5-bis sospende il dibattimento per un tempo non superiore a sei mesi. Scaduto tale termine, il giudice può disporre la prosecuzione del dibattito".


Art. 26.

        1. Gli articoli 516, 518, 519, 520 e 521-bis del codice di procedura penale sono abrogati.


Art. 27.

        1. Il comma 1, dell'articolo 517 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale emerge una circostanza aggravante differente da quelle a effetto speciale e da quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, si applica l'articolo 423".


Art. 28.

        1. L'articolo 521 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 521. (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica, ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta.
            2. Si applicano le norme di cui all'articolo 424".


Art. 29.

        1. Il comma 2 dell'articolo 522 del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 30.

        1. All'articolo 550 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'articolo 5";

                b) il comma 2 è abrogato.


Art. 31.

        1. All'articolo 604 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il giudice d'appello, quando v'è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non siano ritenute prevalenti circostanze attenuanti, dichiara la nullità della sentenza e restituisce gli atti al pubblico ministero";

                b) al primo periodo del comma 4, dopo le parole: "quando si è verificata la nullità" sono aggiunte le seguenti: ", salvo che sia diversamente disposto".

Art. 32.

        1. Al comma 1 dell'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla lettera e) le parole: "e nei limiti" sono soppresse;

                b) alla lettera f) le parole: "e nei limiti" sono soppresse;

                c) sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

            "l-bis)‰á4 se la sentenza è nulla a norma dell'articolo 522 essendo stata pronunciata per un fatto diverso;

                l-ter)‰á4 se la sentenza è nulla a norma dell'articolo 522, in relazione ad una circostanza aggravante a effetto speciale o per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato non contestata".


Art. 33.

        1. Al comma 1 dell'articolo 621 del codice di procedura penale le parole: "in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f)" sono sostituite dalle seguenti: "in quelli previsti dalle lettere e), f) e l-bis)".


Art. 34.

        1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 623 del codice di procedura penale è abrogata.


Art. 35.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "1-bis. La corte di cassazione pronunzia sentenza di annullamento parziale nei casi previsti dall'articolo 620, comma 1, lettere e), f) e l-ter)".

Art. 36.

        1. Il comma 1 dell'articolo 673 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario".


Art. 37.

        1. L'articolo 130 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è abrogato.


Art. 38.

        1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è abrogato.


Art. 39.

        1. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 del codice penale, è inserito il seguente:

        "In caso di più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si applica la legge, le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, del tempo in cui fu posta in essere una delle azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile".


Art. 40.

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 62-bis del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

        "Fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 63, il giudice diminuisce sempre la pena quando l'imputato è incensurato o ha superato il sessantacinquesimo anno di età, ovvero quando il reato non risulta grave alla stregua dei criteri indicati nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 133.
        Il giudice, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 63 deve applicare le circostanze attenuanti, comprese quelle di cui ai commi precedenti, e considerarle prevalenti rispetto alle eventuali circostanze aggravanti, ogniqualvolta per effetto della diminuzione di pena il reato risulti estinto per prescrizione. Il giudice anche nella fase delle indagini preliminari, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere".


Art. 41.

        1. Il primo comma dell'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo superiore a due anni, il giudice, nei casi previsti dall'articolo 164 ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione".


Art. 42.

        1. Il primo comma dell'articolo 164 del codice penale è sostituito dai seguenti:

        "Il giudice applica la sospensione condizionale della pena nel caso in cui il condannato non abbia riportato precedenti condanne a pena detentiva.
        Quando la condanna è relativa ai reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, ai reati di cui all'articolo 624-bis, al reato di cui all'articolo 644, al reato di cui all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a tutti i reati commessi con violenza alle persone, il giudice concede la sospensione condizionale soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.
        Il giudice effettua la valutazione di cui al secondo comma, anche in tutti i casi di oggettiva difficoltà di accertamento dell'identità e dello stato d'incensuratezza del condannato".


Art. 43.

        1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 323-bis. (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 323 e 323-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite".


Art. 44.

        1. Dopo l'articolo 323-bis del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 323-ter. (Abuso d'ufficio in atti giudiziari). - Se il fatto indicato nell'articolo 323 è commesso da un magistrato in un procedimento civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
        Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da cinque a diciotto anni".



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