XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1219
Onorevoli Colleghi! - A differenza dagli altri Stati
dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina
professionale che identifichi e tuteli la categoria degli
operatori subacquei e iperbarici. In modo improprio ciascun
segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia,
metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistiche e centri
diving) utilizza, talora senza una seria formazione,
operatori al di sotto del "pelo dell'acqua", inquadrandoli
contrattualmente nella propria disciplina e categoria.
In realtà, le problematiche connesse al tipo precipuo di
lavoro subacqueo sono tali che, senza una precisa
regolamentazione, si corre il rischio di penalizzare, ed
effettivamente in molti casi si penalizza, non solo il singolo
operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto
l'imprenditoria italiana del settore che, impegnata su scala
internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere
meno valide ma più attente alle disposizioni comunitarie
europee. In pratica, non esistendo in Italia una categoria
professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere
operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri
dotati di brevetto "omologato" con costi, rispetto alla realtà
economica italiana, superiori del 100 o 200 per cento, con
effetti sulla competitività economica facilmente
valutabili.
Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole subacquee con
didattiche professionali che di professionale hanno ben poco;
questa grave carenza ricade sulle istituzioni, considerando
che la nuova realtà turistico-subacquea ha assunto notevoli
dimensioni (basti pensare che ogni anno si rilasciano circa 45
mila brevetti turistici); le scuole e le didattiche preposte
per questi brevetti devono assumere la responsabilità e la
professionalità dovute.
E dire che storicamente l'Italia ha prodotto subacquei di
notevole levatura, attraverso la marina militare o
l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che
operano nel settore. L'Unione europea detta normative ben
precise che regolano l'attività professionale subacquea e che
gli altri Stati membri hanno adottato ed applicato già da
tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.
La presente proposta di legge è basata sulla normativa
comunitaria e su quella dei singoli Paesi che l'hanno
recepita; essa esclude in modo categorico improvvisazioni e
impegna il mondo imprenditoriale e sociale in modo serio e
professionale. Inoltre, l'istituzione di una categoria
professionale con autonoma dignità e rigorosi requisiti di
appartenenza ottiene anche il risultato di salvaguardare la
professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri
interessi e di una maggiore sicurezza degli operatori
subacquei.
Si è voluto distinguere tra diverse categorie
professionali di operatori subacquei, e all'interno di esse
tra classi di specializzazione, non per un intento meramente
classificatorio, ma perché alle diverse qualifiche formali
corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia
tecnica che andranno attentamente esaminate nel regolamento di
attuazione.
A questo fine, la presente proposta di legge prevede
l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del "registro nazionale per l'iscrizione degli
operatori subacquei iperbarici", l'iscrizione al quale è
condicio sine qua non per lo svolgimento di qualsiasi
attività professionale di tali operatori. Naturalmente
l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un'accurata
documentazione sull'idoneità fisica e sulla perizia tecnica,
nonché, in via transitoria, al possesso dell'esperienza
maturata nel settore e quindi in via definitiva, al
conseguimento di un titolo rilasciato dalle apposite scuole
comunitarie, dalle altre riconosciute dallo Stato e dalle
istituzioni militari per gli appartenenti ai relativi corpi.
Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità dei
suddetti operatori subacquei, nonché di assicurare il rispetto
delle necessarie misure per la sicurezza e la prevenzione
degli incidenti sul lavoro, è istituito il "libretto
individuale di immersione", e sono previste periodiche visite
mediche specialistiche di accertamento, con determinata
frequenza.
L'istituzione del registro di cui sopra è il punto
qualificante di questa proposta di legge, e supplisce ad una
grave carenza della legislazione italiana in materia. Basti
pensare che, incredibilmente, la legge non riconosce le
principali specializzazioni subacquee, e l'unica in materia,
risalente al 1948, riconosce una qualifica professionale per i
soli pescatori di vongole o palombari su area portuale,
prescrivendo la tenuta del relativo registro a cura delle
capitanerie di porto! La scelta di affidare la tenuta del
registro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
dettata dalla necessità di accelerare i tempi burocratici dei
procedimenti relativi alle iscrizioni al registro stesso, e di
assicurare uniformità di applicazione della legge, evitando
una frammentazione sul territorio nazionale dei dati relativi
agli operatori subacquei.
Infine, si è curata in particolar modo la professionalità
e la serietà dei datori di lavoro subacquei, i quali
necessitano, secondo la presente proposta di legge, di
apposita abilitazione tramite iscrizione al registro delle
imprese subacquee, anche didattico-turistiche, e dei centri
diving abilitati ai lavori subacquei. Affidato alle
imprese è anche il controllo delle attrezzature ed
apparecchiature individuali e collettive utilizzate, con
obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni
effettuate, affinché sia possibile un controllo da parte delle
autorità competenti e siano chiare eventuali responsabilità,
agli effetti sia penali sia civili.
Per una migliore tutela del lavoratore subacqueo, è
prevista una responsabilità solidale del committente, per
sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato
delle migliori qualità professionali e per porre il rischio
dello svolgimento dei lavori anche a carico di colui che si
avvantaggia del risultato finale dell'opera.