XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1219
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI E DELLE IMPRESE SUBACQUEE ED
IPERBARICHE
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
1. La presente legge disciplina i requisiti per
l'esercizio professionale delle attività subacquee ed
iperbariche e stabilisce l'ordinamento delle attività
subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale.
2. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali
coloro i quali compiono a titolo professionale, anche se in
modo non esclusivo o non continuativo, immersioni in mare ed
in acque interne a profondità con pressione superiore a quella
atmosferica ed a pressione atmosferica con l'ausilio di
scafandri rigidi e sono iscritti nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 2.
3. Sono imprese subacquee ed iperbariche le imprese,
iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che eseguono
lavori subacquei o iperbarici, inclusi i produttori di camere
di decompressione e impianti iperbarici.
4. Sono centri d'immersione subacquea le imprese, iscritte
nel registro di cui all'articolo 5, che operano nel settore
dei servizi specializzati sociali, offrendo supporto
all'immersione e all'addestramento subacqueo didattico o
ricreativo, in virtù di risorse di tipo logistico,
organizzativo e strumentale.
5. Sono organizzazioni didattiche per l'immersione
subacquea le imprese o le associazioni italiane ed estere,
iscritte nel registro di cui all'articolo 5, che abbiano come
oggetto sociale esclusivo l'esercizio di attività di
formazione ed addestramento alle immersioni subacquee.
Art. 2.
(Elenco nazionale degli operatori subacquei ed iperbarici
professionali).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito l'elenco nazionale degli operatori
subacquei ed iperbarici professionali, di seguito denominato
"elenco nazionale". Tale elenco è articolato in sezioni
regionali.
2. E' fatto divieto a chiunque non sia iscritto
nell'elenco nazionale di svolgere a titolo professionale,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi
attività di operatore subacqueo ed iperbarico.
3. Le spese per la tenuta dell'elenco nazionale sono a
totale carico degli iscritti.
Art. 3.
(Qualifiche professionali).
1. L'iscrizione nell'elenco nazionale avviene nelle
seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di alto fondale, che effettua
immersioni oltre i 50 metri di profondità con tecniche anche
di saturazione;
b) operatore di basso fondale, che effettua
immersioni sino alla profondità di 50 metri;
c) istruttore subacqueo, che insegna a persone
singole ed a gruppi le tecniche d'immersione subacquea,
limitatamente alla qualifica a lui riconosciuta;
d) guida subacquea, che assiste l'istruttore
subacqueo nell'addestramento di persone singole o di gruppi ed
accompagna nelle immersioni persone singole o gruppi,
limitatamente alla qualifica riconosciuta;
e) operatore scientifico subacqueo, che svolge
attività di ricerca scientifica e di archeologia subacquea;
f) operatore tecnico iperbarico, che è addetto
alla manovra delle camere iperbariche multiposto, agli
impianti di saturazione, anche in ambiente clinico.
Art. 4.
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale).
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale sono
necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli
equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e
riconosciuti;
d) brevetto corrispondente alla qualifica
professionale per la quale si chiede l'iscrizione, rilasciato,
previo superamento di un apposito corso teorico-pratico, da
un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea, con le
modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo
11.
2. Il corso di cui al comma 1, lettera d), deve
prevedere un esame teorico-pratico comprendente nozioni di
fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, tecnica e
teoria di salvataggio e primo soccorso specifico per
l'immersione e nozioni di rianimazione.
Art. 5.
(Registro delle imprese subacquee ed iperbariche).
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito il registro delle imprese subacquee ed
iperbariche, dei centri di immersione subacquea e, in
un'apposita sezione, delle organizzazioni didattiche per
l'immersione subacquea.
2. Ferma restando la disposizione di cui al comma 5, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante
apposite convenzioni, può avvalersi delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del
registro.
3. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1,
i soggetti di cui al medesimo comma devono essere in possesso
di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 11, previo accertamento dei
seguenti requisiti:
a) esistenza di procedure di lavoro che
garantiscano la massima sicurezza degli operatori e degli
utenti e il totale rispetto dell'ambiente; in particolare deve
essere garantita la disponibilità di dotazioni di primo
soccorso e di somministrazione di ossigeno di emergenza,
nonché la definizione di un percorso di sicurezza e di
emergenza attraverso i servizi territoriali di emergenza
sanitaria;
b) certificazione con procedure di qualità, in
conformità alle norme comunitarie;
c) idoneità della sede nella quale si svolge
l'attività;
d) stipula di una polizza di assicurazione per
responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi
nello svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche
inclusa l'attività in immersione.
4. E' fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro
di svolgere le attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e
5.
5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1
sono a totale carico degli iscritti.
Capo II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
SUBACQUEA ED IPERBARICA
Art. 6.
(Esercizio dell'attività di operatore
subacqueo ed iperbarico professionale).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici professionali
devono essere in possesso di certificazione medica di
idoneità, rilasciata da un medico specialista in medicina
subacquea in data non antecedente a dodici mesi.
2. Gli operatori subacquei ed iperbarici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c),
d) e e), che usano autorespiratori ad aria, a
ciclo aperto, semi chiuso o chiuso, possono esercitare la
propria attività sino ad una profondità massima di 50 metri,
fatta eccezione per gli operatori professionali di cui alle
lettere c) e d), appartenenti ai centri
d'immersione e ad organizzazioni didattiche subacquee,
abilitati alle immersioni denominate "tecniche" che possono
raggiungere la profondità di 60 metri, con le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11
della presente legge.
3. Per gli operatori subacquei ed iperbarici che
effettuano immersioni con ossigeno o miscele diverse
dall'aria, il limite di profondità è disciplinato dal
regolamento di cui all'articolo 11 della presente legge.
Art. 7.
(Disposizioni speciali per gli istruttori subacquei e le
guide subacquee).
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea
è svolta nell'ambito dei centri d'immersione subacquea e delle
organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea ovvero
nell'esercizio di un'impresa individuale.
2. Gli istruttori subacquei, oltre ad essere iscritti
nell'elenco nazionale, devono altresì possedere le qualifiche
professionali di cui all'articolo 3, comma 1, corrispondenti
alla specifica attività subacquea ed iperbarica in relazione
alla quale svolgono attività di insegnamento.
3. Le guide subacquee possono accompagnare nelle
immersioni solo persone in possesso di brevetto che ne attesti
l'addestramento, almeno di primo livello, purché entro i
limiti di profondità consentiti dal brevetto stesso.
Art. 8.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui
all'articolo 5 hanno l'obbligo di accertare che l'attività
lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e delle prescrizioni stabilite dalla
presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 11. Le
stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle
predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed
iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti.
2. Le organizzazioni didattiche per l'immersione subacquea
sono tenute ad organizzare corsi di aggiornamento
teorico-pratico periodici, con particolare riguardo alle
innovazioni delle tecniche di rianimazione e attinenti al
sistema cardiorespiratorio.
3. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la
propria attività a titolo di imprenditore individuale e i
soggetti di cui al comma 1, in relazione agli operatori loro
dipendenti, sono tenuti a frequentare i corsi di cui al comma
2. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui
all'articolo 5 sono tenute a garantire agli operatori
subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei
predetti corsi.
4. Il regolamento di cui all'articolo 11 detta le norme di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Art. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi
ed individuali, gli impianti e le apparecchiature
complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività
subacquea ed iperbarica, devono essere costruiti con materiale
idoneo e buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti
disposizioni in materia, devono essere collaudati ed
utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo ed in
conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui
all'articolo 11.
2. Alle imprese subacquee di cui all'articolo 5 che
effettuano immersioni di lavoro oltre 12 metri è fatto obbligo
di assicurare la presenza nel cantiere di una camera
iperbarica munita di pre-camera; sono esclusi da tale obbligo
i centri di immersione e le organizzazioni didattiche e gli
enti di ricerca scientifica, purché indichino un medico
specializzato in medicina subacquea e collegato con un centro
iperbarico, per i casi di emergenza.
3. Le imprese, i centri e le organizzazioni di cui
all'articolo 5 hanno l'obbligo di tenere un registro delle
attrezzature e degli equipaggiamenti in cui devono essere
annotati tutti i dati attinenti al collaudo alla manutenzione
ed all'utilizzo nell'attività subacquea ed iperbarica.
4. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma
3, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati
per l'attività subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di
porto e la Direzione provinciale del lavoro possono procedere,
in base alla gravità delle omissioni, alla temporanea
sospensione dell'attività dell'impresa e al sequestro delle
attrezzature. Nei casi più gravi, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, su segnalazione della
Capitaneria di porto o della Direzione provinciale del lavoro,
dispone la cancellazione dell'impresa, del centro o
dell'organizzazione dal registro di cui all'articolo 5.
Art. 10.
(Libretto individuale).
1. E' istituito il libretto individuale degli operatori
subacquei ed iperbarici iscritti nell'elenco nazionale. Nel
suddetto libretto devono essere annotate le immersioni
effettuate, certificate dal datore di lavoro nel caso
l'attività subacquea ed iperbarica sia svolta nell'ambito di
un rapporto di lavoro dipendente.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata
all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è obbligato ad
esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati
per legge.
Art. 11.
(Norme di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato, previo
parere di una commissione nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti - Comando
generale del corpo delle Capitanerie di porto, del lavoro e
delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, della sanità e della difesa, nonché delle
associazioni del settore. Dall'istituzione e dal funzionamento
della commissione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
3. Lo schema di regolamento, di cui al comma 1, deliberato
dal Consiglio dei ministri e corredato da una apposita
relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, è
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere entro il
trentunesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto dal comma 1.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge
possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 3 tutti
coloro che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 11, dimostrino di avere
operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nelle
specifiche attività corrispondenti alle predette qualifiche,
attraverso idonee attestazioni amministrative di lavori
eseguiti in Italia o all'estero.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 5 le imprese e le associazioni che dimostrino,
entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al
comma 1, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre
anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici ovvero
nelle specifiche attività di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e
5.
Art. 13.
(Disposizioni per particolari categorie di
operatori).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze
armate e dei Corpi armati dello Stato, compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono considerati a tutti gli
effetti operatori subacquei ed iperbarici, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1, comma 2, della presente legge.
2. Le attività di cui al comma 1 vengono regolamentate
dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in deroga
alle disposizioni della presente legge.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.