XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1212
Onorevoli Colleghi! - Il supporto fonografico (disco,
musicassetta o altro) è, secondo le vigenti normative sul
commercio, assimilato a qualsiasi altro "bene durevole",
soffrendo di quella superficiale se non erronea caratteristica
di "accessorio fonografico" tramandata sino ai giorni nostri
dai primi anni del '900. Al di là del suo aspetto fisico di
oggetto, il supporto fonografico ha invece unicamente valenza
per il suo contenuto: la musica. Ne sia prova il fatto che già
dal 1941 esso è entrato negli articolati di ben quindici leggi
dello Stato italiano che ne regolamentano la realizzazione a
tutela degli artisti (autori, arrangiatori, compositori,
musicisti, interpreti, esecutori) e degli stessi produttori,
affinché il supporto, vale a dire il suo contenuto, non
diventi oggetto di abusi che potrebbero sottrarre risorse
intellettuali ed economiche a chi ne rende possibile
l'esistenza. Un "bene", quindi, non assimilabile alla
stragrande maggioranza degli altri "beni" durevoli o di
consumo ma piuttosto parte integrante di tutte quelle
manifestazioni nelle quali l'opera dell'ingegno musicale entra
in comunicazione con il pubblico. Così come la pubblica
esecuzione di opere musicali, i concerti, gli utilizzi
radiofonici televisivi ed informativi sono ben diversamente
regolamentati dalle proposte al pubblico dei consumatori di
pentole, detersivi, cioccolatini e quant'altro, anche il
commercio del supporto fonografico deve godere di particolari
tutele che salvaguardino attraverso il contenitore il
contenuto.
Da questo principio è scaturito l'articolato per la
formulazione di una proposta di legge idonea a regolamentare
il commercio dei supporti fonografici.