XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1212
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Tutti i supporti preregistrati di qualsiasi natura che
il progresso tecnologico consenta di realizzare e contenenti
uno o più brani musicali non possono essere posti in commercio
sul territorio italiano se non recano sulla confezione il
prezzo di vendita al pubblico. Tale prezzo è stabilito dal
produttore del supporto il cui nome deve apparire sulla
confezione. Nel caso di supporti importati dall'estero il
prezzo di vendita al pubblico deve essere apposto dal
distributore nazionale anche a mezzo di etichetta con adesivo
permanente, sulla quale deve comunque apparire anche il nome
del distributore stesso.
Art. 2.
1. Eventuali successive modifiche al prezzo dichiarato
sulla confezione del supporto dal produttore o dal
distributore ai sensi dell'articolo 1, prima di poter essere
applicate devono essere preventivamente comunicate dal
produttore o dal distributore alle associazioni a carattere
nazionale dei produttori e dei commercianti a mezzo lettera
riportante data certa.
2. La variazione del prezzo deve essere indicata sulla
confezione del supporto anche a mezzo di etichetta con adesivo
permanente.
3. Sulla etichetta di cui al comma 2, oltre al nuovo
prezzo, deve apparire il nome del produttore o del
distributore e la data in cui ha inizio la variazione.
4. Le spese relative all'apposizione dell'etichetta
recante la variazione sono a carico del produttore o del
distributore.
Art. 3.
1. Nessun rivenditore al dettaglio può apportare modifiche
al prezzo di vendita dichiarato dal produttore o dal
distributore. Tale divieto riguarda:
a) le modifiche al prezzo dichiarato sulla
confezione del supporto;
b) le modifiche con annunci effettuati a mezzo
stampa, radiofonici, televisivi, informatici, su pieghevoli
pubblicitari o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
2. In deroga al disposto di cui al comma 1 sono tuttavia
ammessi gli sconti promozionali la cui entità non superi il 5
per cento del prezzo dichiarato sulla confezione del
supporto.
Art. 4.
1. Sul prezzo dichiarato al pubblico i produttori e i
distributori devono riservare al dettagliante almeno un
margine di utile lordo che, in rispetto ed attuazione delle
norme fiscali vigenti, gli consenta la corretta conduzione
dell'attività commerciale.
Art. 5.
1. La violazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e
3 è punita con la sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire
5 milioni, e con il sequestro dei supporti posti in commercio.
L'applicazione della sanzione è demandata all'autorità della
pubblica amministrazione del luogo o dei luoghi ove
l'infrazione è avvenuta.
Art. 6.
1. Per la violazione di quanto disposto dall'articolo 4 è
competente il giudice del luogo ove la violazione si è
verificata.
2. Il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della
violazione con procedimento d'urgenza.