XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1212




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Tutti i supporti preregistrati di qualsiasi natura che il progresso tecnologico consenta di realizzare e contenenti uno o più brani musicali non possono essere posti in commercio sul territorio italiano se non recano sulla confezione il prezzo di vendita al pubblico. Tale prezzo è stabilito dal produttore del supporto il cui nome deve apparire sulla confezione. Nel caso di supporti importati dall'estero il prezzo di vendita al pubblico deve essere apposto dal distributore nazionale anche a mezzo di etichetta con adesivo permanente, sulla quale deve comunque apparire anche il nome del distributore stesso.


Art. 2.

        1. Eventuali successive modifiche al prezzo dichiarato sulla confezione del supporto dal produttore o dal distributore ai sensi dell'articolo 1, prima di poter essere applicate devono essere preventivamente comunicate dal produttore o dal distributore alle associazioni a carattere nazionale dei produttori e dei commercianti a mezzo lettera riportante data certa.
        2. La variazione del prezzo deve essere indicata sulla confezione del supporto anche a mezzo di etichetta con adesivo permanente.
        3. Sulla etichetta di cui al comma 2, oltre al nuovo prezzo, deve apparire il nome del produttore o del distributore e la data in cui ha inizio la variazione.
        4. Le spese relative all'apposizione dell'etichetta recante la variazione sono a carico del produttore o del distributore.


Art. 3.

        1. Nessun rivenditore al dettaglio può apportare modifiche al prezzo di vendita dichiarato dal produttore o dal distributore. Tale divieto riguarda:

                a) le modifiche al prezzo dichiarato sulla confezione del supporto;

                b) le modifiche con annunci effettuati a mezzo stampa, radiofonici, televisivi, informatici, su pieghevoli pubblicitari o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

        2. In deroga al disposto di cui al comma 1 sono tuttavia ammessi gli sconti promozionali la cui entità non superi il 5 per cento del prezzo dichiarato sulla confezione del supporto.


Art. 4.

        1. Sul prezzo dichiarato al pubblico i produttori e i distributori devono riservare al dettagliante almeno un margine di utile lordo che, in rispetto ed attuazione delle norme fiscali vigenti, gli consenta la corretta conduzione dell'attività commerciale.


Art. 5.

        1. La violazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 è punita con la sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni, e con il sequestro dei supporti posti in commercio. L'applicazione della sanzione è demandata all'autorità della pubblica amministrazione del luogo o dei luoghi ove l'infrazione è avvenuta.


Art. 6.

        1. Per la violazione di quanto disposto dall'articolo 4 è competente il giudice del luogo ove la violazione si è verificata.
        2. Il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della violazione con procedimento d'urgenza.



Frontespizio Relazione