XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1208




        Onorevoli Colleghi! - Il settore delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria ed affini, compresi i relativi servizi di raccolta e di recapito, ha come protagonista una categoria di artigiani e di piccoli imprenditori il cui impegno professionale, nonostante le molte difficoltà, contribuisce a diffondere un'attività di servizio sul territorio, dando risposta alla domanda sempre più esigente della clientela, in un quadro tecnologico evolutivo che continua ad incidere profondamente sulla connotazione di tali attività.
        La realtà in cui si muove la categoria va per di più ad inserirsi in un quadro economico settoriale particolarmente pesante, caratterizzato sovente da una caduta della domanda e da forme di concorrenza sleale oltre che da abusivismo, dal continuo incremento degli oneri attinenti ai costi di gestione aziendale, che pregiudicano l'andamento degli investimenti, nonché da una serie di gravosi adempimenti in materia di antinquinamento e di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, che si traducono in ulteriori incrementi dei costi di gestione e di organizzazione.
        Tutto questo si accompagna ad ulteriori difficoltà di natura amministrativa ed operativa che sono provocate, per un verso, dalla totale assenza di una regolamentazione comunale in grado di contenere i fenomeni di concorrenza sleale e le situazioni di abuso presenti nel comparto, e che sono determinate, per altro verso, dai vincoli imposti dalla regolamentazione disorganica e discontinua adottata in sede comunale per l'accesso e per l'esercizio dell'attività imprenditoriale stessa.
        In tale stato di incertezza e di difficoltà la categoria stessa si è assunta responsabilmente il compito di realizzare un continuo processo spontaneo di riqualificazione e di aggiornamento professionali in modo da affrontare con maggiore competenza le nuove tecniche di lavorazione e di utilizzazione degli agenti chimici e delle apparecchiature, anche in rapporto alla complessità di composizione delle nuove fibre e del loro stesso trattamento, svolgendo, anche, un insostituibile ruolo didattico e formativo sul luogo di lavoro.
        Ma a fronte dell'impegno spontaneo e responsabile della categoria continua a sussistere una situazione estremamente frammentaria e contraddittoria sia a causa delle carenze della regolamentazione comunale, sia a causa della totale assenza di una legislazione nazionale che possa conferire certezza e legittimità alla sfera operativa del comparto.
        Il progetto normativo che si porta all'attenzione del Parlamento tende quindi a recepire le istanze della categoria, fornendo elementi che possano costituire il presupposto per lo svolgimento di una attività imprenditoriale professionalmente qualificata, esercitata secondo termini di correttezza e di regolarità, in funzione di una reale tutela degli interessi degli utenti.
        Il primo cardine sul quale si impernia il progetto normativo riguarda il ruolo catalizzante e di traino che le regioni sono chiamate a svolgere per programmare le linee sulle quali si devono muovere le specifiche regolamentazioni comunali dell'attività, il tutto nel rispetto degli equilibri istituzionali sanciti dalla Costituzione e precisati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        Innanzitutto, all'articolo 1, vengono fissate le regole generali dell'attività programmatoria della regione e degli altri enti locali in materia, così che venga assicurato, sulla base dell'analisi della realtà imprenditoriale, uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale del territorio e le potenzialità del mercato.
        Le regioni dovranno preparare un progetto di razionale evoluzione e di sviluppo qualitativo del settore che consideri le caratteristiche socio-economiche del comparto, eventualmente stabilendo criteri differenziati di dislocazione delle imprese a livello locale e tenendo conto del numero e delle esigenze degli abitanti e degli utenti, in relazione alle aree di insediamento esistenti sul territorio, ai centri storici ed alle aree residenziali.
        In tale ottica le regioni saranno chiamate a definire appositi indirizzi per la regolamentazione sui requisiti di sicurezza dei locali e delle apparecchiature, sulle cautele di esercizio e sulle condizioni sanitarie per gli addetti nelle imprese, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza.
        Nel quadro delle norme di programmazione per lo sviluppo del settore le regioni avranno facoltà di dettare apposite disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che siano conformi alle disposizioni delle nuova disciplina nazionale.
        E' fondamentale che, in questa sede, venga prevista un'autorizzazione unica a livello comunale che, oltre alle finalità indicate, risponda anche ai fini di tutela ambientale.
        In sostanza, considerato che ai sensi delle norme sanitarie (testo unico di cui al regio decreto n. 1265 del 1934) e dei regolamenti comunali di polizia urbana e locale (regio decreto n. 297 del 1911) le attività di tintolavanderia rientrano nelle industrie insalubri, è stato previsto, come noto, un complesso regime autorizzatorio per la tutela dell'ambiente (che comprende autorizzazioni per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, per lo scarico nelle acque e per le emissioni nell'aria) con una gravosa gestione di adempimenti: pertanto, si impone che in sede di rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività si possano condensare in un'unica autorizzazione tutti i permessi e gli atti di consenso richiesti dalla legislazione ambientale.
        Nella proposta di legge si è voluto prevedere, inoltre, un regime autorizzatorio che faccia specifico riferimento alle imprese del settore che svolgano l'attività in forma itinerante, fissando i criteri utili per l'individuazione dei relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari di locali, impianti e mezzi di trasporto; tale revisione viene a correlarsi con la disposizione generale prevista dall'articolo 2, comma 3, in base alla quale tutti gli esercizi di raccolta e recapito delle imprese della categoria, svolti in sede fissa od in forma itinerante, devono essere gestiti dal titolare, da un socio o da un dipendente delle imprese stesse o, negli altri casi, devono essere vincolati alle medesime imprese da un regolare contratto di appalto. Ciò al fine di garantire lo svolgimento di servizi efficienti e regolari, utili a superare i gravi problemi posti dal cosiddetto "ambulantato", un fenomeno che si è sviluppato, in molti casi, in modo incontrollato senza il rispetto delle misure di prevenzione di carattere igienico ed alterando la concorrenza.
        In definitiva, il regime autorizzatorio comunale dovrebbe costituire un sistema preventivo agile ed efficiente mirato a verificare la sussistenza di tutti i requisiti attinenti ai locali, all'esercizio dell'attività, alla tutela dell'ambiente ed alla qualificazione professionale dei soggetti interessati, concentrando tutti gli adempimenti in una sede amministrativa unica per evitare la proliferazione dei procedimenti a carico degli imprenditori: ciò per superare la situazione dispersiva e disorganica che si è venuta a creare a livello locale e per rispondere alle esigenze di certezza del diritto profondamente sentite dalle imprese della categoria.
        Un aspetto di rilievo fondamentale nella funzione programmatoria attribuita alle regioni consiste nel promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione delle controversie tra imprese e consumatori, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori: in virtù di tali commissioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sarebbe possibile prevenire e, se necessario, affrontare in una sede agile ed appropriata le eventuali controversie derivanti dai rapporti fra gli operatori della categoria e gli utenti.
        In tale quadro, si dovrebbe fare riferimento alle disposizioni degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi.
        In relazione ai princìpi illustrati, ed anche per prevenire e reprimere le forme di lavoro improvvisato e privo di competenza, con principale riferimento al cosiddetto "ambulantato", la presente proposta di legge si incentra sulla necessità di identificare il profilo imprenditoriale di coloro che intendono esercitare l'attività, con la definizione di alcuni requisiti di qualificazione tecnico-professionale, anche in funzione della tutela del consumatore e, in senso più ampio, dell'ambiente.
        Queste istanze sono tanto più pressanti, se si considera la dimensione comunitaria ove sono intervenute apposite normative che hanno fissato le condizioni per la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, in tutti gli Stati membri.
        Per le attività in esame, occorre fare riferimento alla direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 recepita con decreto legislativo n. 391 del 1991 (successivamente la direttiva è stata abrogata ed, a livello dell'Unione europea, ora si fa riferimento alla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999). Al pari di altre direttive riguardanti professioni ed attività di natura artigiana e commerciale, tale normativa prevede che per l'accesso all'attività è sufficiente dimostrare di aver svolto l'attività stessa nello Stato di origine per un determinato periodo di tempo.
        La direttiva prevede che, qualora in uno Stato membro l'accesso all'attività sia subordinato al possesso di specifiche conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, tale Stato riconosce, come sufficiente, per i cittadini degli altri Stati comunitari, l'effettivo svolgimento, nel proprio o in un altro Stato comunitario, dell'attività considerata per determinati periodi di tempo a titolo indipendente, in qualità di dirigente d'azienda o a titolo dipendente.
        In particolare, è richiesto l'esercizio dell'attività: a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda; b) per tre anni consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, qualora il soggetto interessato abbia conseguito una formazione preliminare di almeno tre anni; c) per tre anni consecutivi a titolo indipendente, qualora l'interessato abbia esercitato l'attività per cinque anni, a titolo dipendente; d) per cinque anni consecutivi, con funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore tecnico dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito una formazione preliminare di almeno tre anni.
        Tenendo conto delle condizioni previste dalla direttiva, l'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce un apposito regime di qualificazione professionale, che potrebbe rendere meno difficoltoso e lungo il periodo di pratica imprenditoriale o professionale dell'attività per gli imprenditori del comparto della tintolavanderia italiana rispetto ai nostri corrispondenti europei.
        Tale qualificazione dovrebbe essere conseguita da parte del titolare dell'impresa artigiana ovvero dalla maggioranza dei soci che partecipano personalmente all'attività nell'impresa nel caso delle società con qualifica artigiana.
        La qualificazione, per le imprese di natura diversa rispetto a quelle artigiane, quindi di natura industriale o commerciale, dovrà essere conseguita dal titolare o dagli addetti (in qualità di collaboratori familiari, dipendenti o soci) che vengano preposti a centri autonomi di esercizio dell'attività.
        La qualificazione professionale potrà essere acquisita, dunque, mediante il conseguimento, alternativamente fra loro, di alcuni requisiti tecnico-professionali costituiti rispettivamente:

                a) dal superamento di specifici corsi regionali di formazione professionale di milleduecento ore complessive da svolgersi entro un arco massimo di due anni, con il rilascio di apposito attestato di qualifica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; l'unitarietà di tale itinerario formativo, che viene esplicato principalmente sulla base dei corsi regionali di formazione professionale, dovrà essere comunque garantita dalla uniformità nazionale tecnico-culturale cui dovranno essere ispirati i programmi dei corsi, con il determinante contributo delle stesse associazioni rappresentative degli imprenditori della categoria; sarà essenziale garantire nello svolgimento dei corsi la realizzazione di adeguate esperienze di formazione in azienda in base al principio di alternanza di studio con esperienza sul lavoro;

                b) dalla maturazione di un periodo non inferiore ad un anno di esperienza professionale qualificata svolta in posizione subordinata presso le imprese del settore, dopo avere espletato regolarmente un periodo di apprendistato ai sensi della contrattazione collettiva ovvero un contratto di formazione e lavoro ai sensi delle norme vigenti;

                c) dal conseguimento, in materia tecnica attinente all'attività da svolgere, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici e dalle scuole professionali, ovvero di un diploma di laurea;

                d) dallo svolgimento di un periodo di partecipazione professionale e personale al processo di lavorazione nell'impresa da parte dei soci e dei collaboratori familiari del titolare, per un periodo non inferiore a due anni da accertare anche mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

                e) dallo svolgimento di un periodo di attività lavorativa qualificata, nei casi diversi da quanto previsto dalla lettera b) (quindi per lavoratori di prima assunzione che non siano più nella possibilità di svolgere l'apprendistato o il contratto di formazione e lavoro), non inferiore a tre anni.

        Gli itinerari formativi così previsti risultano mirati a tutelare lo specifico ruolo assunto dalla categoria per formare e qualificare i dipendenti nonché i soci ed i collaboratori familiari del titolare sul luogo di lavoro ai fini dell'esercizio dell'attività professionale ed al contempo mantengono aperta la possibilità di conseguire la qualificazione attraverso il sistema formativo pubblico costituito dai corsi di formazione regionale, dagli istituti tecnici e industriali e dalle scuole professionali.
        Lo spirito con il quale la proposta di legge introduce il principio della qualificazione professionale risiede nell'esigenza di garantire l'esercizio competente e qualificato dell'attività sia in relazione alle rilevanti responsabilità professionali legate alla tutela dell'ambiente, sia riguardo alla specifica perizia tecnica e professionale nella prestazione del servizio alla clientela che, anche in base agli indirizzi della giurisprudenza, viene richiesta agli operatori della categoria con l'obbligo di esecuzione della prestazione in conformità alle norme tecniche ed alla regola d'arte.
        Con l'articolo 3 si introduce un apposito regime sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano l'attività senza essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale ovvero in mancanza dell'autorizzazione comunale: il sistema è mirato a reprimere le forme di abuso che incidono pesantemente sul regime di concorrenza in cui operano le imprese della categoria.
        La proposta di legge prevede, infine, all'articolo 4, un apposito regime transitorio diretto a tutelare il patrimonio professionale esistente, riconoscendo la qualificazione professionale nei confronti dei titolari e dei soci di imprese artigiane regolarmente operanti alla data di entrata in vigore della legge, o che abbiano già esercitato regolarmente l'attività imprenditoriale nell'arco dei cinque anni precedenti, nonché nei riguardi dei collaboratori familiari del titolare artigiano che abbiano esercitato l'attività per almeno due anni nel corso degli ultimi cinque.
        La norma transitoria riconosce la qualificazione professionale anche agli institori preposti dell'imprenditore all'esercizio dell'attività, nelle imprese diverse da quelle artigiane, e riconosce, infine, la qualificazione stessa anche ai dipendenti, non apprendisti, delle imprese di ogni settore (artigiane ed industriali) che abbiano svolto mansioni qualificate attinenti alla diretta prestazione del servizio per un periodo non inferiore a due anni nel corso degli ultimi cinque.
        La norma in esame, al fine di rendere graduale la fase transitoria di prima attuazione della nuova disciplina relativa ai requisiti di qualificazione professionale, prevede un differimento di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
        Apposita norma, infine, riconosce la legittimità della continuazione dell'esercizio dell'attività da parte delle imprese della categoria fino all'emanazione dei prescritti regolamenti comunali e fino alla maturazione dei termini per l'adeguamento delle imprese medesime ai requisiti che verranno stabiliti dalla nuova regolamentazione comunale.
        In conclusione, la carenza di una legislazione nazionale e la presenza di una regolamentazione frammentaria e contraddittoria a livello locale, unite all'incremento di iniziative imprenditoriali improvvisate e prive di competenza, richiedono con urgenza l'approvazione di una disciplina organica che costituisca il presupposto per realizzare una dimensione di certezza operativa per le imprese della categoria, riconoscendone e tutelandone il livello di qualificazione professionale.
        In tale ottica il progetto di legge che si propone assume un carattere snello ed agile, ma di grande e decisivo impatto nella realtà economico-imprenditoriale della categoria, e risulta orientato, in modo coerente, a realizzare le condizioni di una effettiva tutela dell'ambiente e della sicurezza dei luoghi di lavoro ed a definire i rapporti con l'utenza in una dimensione di rinnovata fiducia.




Frontespizio Testo articoli