XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1208
Onorevoli Colleghi! - Il settore delle imprese di
lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatura, stireria
ed affini, compresi i relativi servizi di raccolta e di
recapito, ha come protagonista una categoria di artigiani e di
piccoli imprenditori il cui impegno professionale, nonostante
le molte difficoltà, contribuisce a diffondere un'attività di
servizio sul territorio, dando risposta alla domanda sempre
più esigente della clientela, in un quadro tecnologico
evolutivo che continua ad incidere profondamente sulla
connotazione di tali attività.
La realtà in cui si muove la categoria va per di più ad
inserirsi in un quadro economico settoriale particolarmente
pesante, caratterizzato sovente da una caduta della domanda e
da forme di concorrenza sleale oltre che da abusivismo, dal
continuo incremento degli oneri attinenti ai costi di gestione
aziendale, che pregiudicano l'andamento degli investimenti,
nonché da una serie di gravosi adempimenti in materia di
antinquinamento e di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi,
che si traducono in ulteriori incrementi dei costi di gestione
e di organizzazione.
Tutto questo si accompagna ad ulteriori difficoltà di
natura amministrativa ed operativa che sono provocate, per un
verso, dalla totale assenza di una regolamentazione comunale
in grado di contenere i fenomeni di concorrenza sleale e le
situazioni di abuso presenti nel comparto, e che sono
determinate, per altro verso, dai vincoli imposti dalla
regolamentazione disorganica e discontinua adottata in sede
comunale per l'accesso e per l'esercizio dell'attività
imprenditoriale stessa.
In tale stato di incertezza e di difficoltà la categoria
stessa si è assunta responsabilmente il compito di realizzare
un continuo processo spontaneo di riqualificazione e di
aggiornamento professionali in modo da affrontare con maggiore
competenza le nuove tecniche di lavorazione e di utilizzazione
degli agenti chimici e delle apparecchiature, anche in
rapporto alla complessità di composizione delle nuove fibre e
del loro stesso trattamento, svolgendo, anche, un
insostituibile ruolo didattico e formativo sul luogo di
lavoro.
Ma a fronte dell'impegno spontaneo e responsabile della
categoria continua a sussistere una situazione estremamente
frammentaria e contraddittoria sia a causa delle carenze della
regolamentazione comunale, sia a causa della totale assenza di
una legislazione nazionale che possa conferire certezza e
legittimità alla sfera operativa del comparto.
Il progetto normativo che si porta all'attenzione del
Parlamento tende quindi a recepire le istanze della categoria,
fornendo elementi che possano costituire il presupposto per lo
svolgimento di una attività imprenditoriale professionalmente
qualificata, esercitata secondo termini di correttezza e di
regolarità, in funzione di una reale tutela degli interessi
degli utenti.
Il primo cardine sul quale si impernia il progetto
normativo riguarda il ruolo catalizzante e di traino che le
regioni sono chiamate a svolgere per programmare le linee
sulle quali si devono muovere le specifiche regolamentazioni
comunali dell'attività, il tutto nel rispetto degli equilibri
istituzionali sanciti dalla Costituzione e precisati dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Innanzitutto, all'articolo 1, vengono fissate le regole
generali dell'attività programmatoria della regione e degli
altri enti locali in materia, così che venga assicurato, sulla
base dell'analisi della realtà imprenditoriale, uno sviluppo
del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto
sociale del territorio e le potenzialità del mercato.
Le regioni dovranno preparare un progetto di razionale
evoluzione e di sviluppo qualitativo del settore che consideri
le caratteristiche socio-economiche del comparto,
eventualmente stabilendo criteri differenziati di dislocazione
delle imprese a livello locale e tenendo conto del numero e
delle esigenze degli abitanti e degli utenti, in relazione
alle aree di insediamento esistenti sul territorio, ai centri
storici ed alle aree residenziali.
In tale ottica le regioni saranno chiamate a definire
appositi indirizzi per la regolamentazione sui requisiti di
sicurezza dei locali e delle apparecchiature, sulle cautele di
esercizio e sulle condizioni sanitarie per gli addetti nelle
imprese, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
igiene, sanità e sicurezza.
Nel quadro delle norme di programmazione per lo sviluppo
del settore le regioni avranno facoltà di dettare apposite
disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che siano
conformi alle disposizioni delle nuova disciplina
nazionale.
E' fondamentale che, in questa sede, venga prevista
un'autorizzazione unica a livello comunale che, oltre alle
finalità indicate, risponda anche ai fini di tutela
ambientale.
In sostanza, considerato che ai sensi delle norme
sanitarie (testo unico di cui al regio decreto n. 1265 del
1934) e dei regolamenti comunali di polizia urbana e locale
(regio decreto n. 297 del 1911) le attività di tintolavanderia
rientrano nelle industrie insalubri, è stato previsto, come
noto, un complesso regime autorizzatorio per la tutela
dell'ambiente (che comprende autorizzazioni per lo smaltimento
e lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, per lo scarico
nelle acque e per le emissioni nell'aria) con una gravosa
gestione di adempimenti: pertanto, si impone che in sede di
rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio
dell'attività si possano condensare in un'unica autorizzazione
tutti i permessi e gli atti di consenso richiesti dalla
legislazione ambientale.
Nella proposta di legge si è voluto prevedere, inoltre, un
regime autorizzatorio che faccia specifico riferimento alle
imprese del settore che svolgano l'attività in forma
itinerante, fissando i criteri utili per l'individuazione dei
relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari di
locali, impianti e mezzi di trasporto; tale revisione viene a
correlarsi con la disposizione generale prevista dall'articolo
2, comma 3, in base alla quale tutti gli esercizi di raccolta
e recapito delle imprese della categoria, svolti in sede fissa
od in forma itinerante, devono essere gestiti dal titolare, da
un socio o da un dipendente delle imprese stesse o, negli
altri casi, devono essere vincolati alle medesime imprese da
un regolare contratto di appalto. Ciò al fine di garantire lo
svolgimento di servizi efficienti e regolari, utili a superare
i gravi problemi posti dal cosiddetto "ambulantato", un
fenomeno che si è sviluppato, in molti casi, in modo
incontrollato senza il rispetto delle misure di prevenzione di
carattere igienico ed alterando la concorrenza.
In definitiva, il regime autorizzatorio comunale dovrebbe
costituire un sistema preventivo agile ed efficiente mirato a
verificare la sussistenza di tutti i requisiti attinenti ai
locali, all'esercizio dell'attività, alla tutela dell'ambiente
ed alla qualificazione professionale dei soggetti interessati,
concentrando tutti gli adempimenti in una sede amministrativa
unica per evitare la proliferazione dei procedimenti a carico
degli imprenditori: ciò per superare la situazione dispersiva
e disorganica che si è venuta a creare a livello locale e per
rispondere alle esigenze di certezza del diritto profondamente
sentite dalle imprese della categoria.
Un aspetto di rilievo fondamentale nella funzione
programmatoria attribuita alle regioni consiste nel promuovere
la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la
definizione delle controversie tra imprese e consumatori, con
la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle
imprese e delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori: in virtù di tali commissioni, tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
sarebbe possibile prevenire e, se necessario, affrontare in
una sede agile ed appropriata le eventuali controversie
derivanti dai rapporti fra gli operatori della categoria e gli
utenti.
In tale quadro, si dovrebbe fare riferimento alle
disposizioni degli usi accertati e raccolti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, con
particolare riferimento agli usi negoziali o
interpretativi.
In relazione ai princìpi illustrati, ed anche per
prevenire e reprimere le forme di lavoro improvvisato e privo
di competenza, con principale riferimento al cosiddetto
"ambulantato", la presente proposta di legge si incentra sulla
necessità di identificare il profilo imprenditoriale di coloro
che intendono esercitare l'attività, con la definizione di
alcuni requisiti di qualificazione tecnico-professionale,
anche in funzione della tutela del consumatore e, in senso più
ampio, dell'ambiente.
Queste istanze sono tanto più pressanti, se si considera
la dimensione comunitaria ove sono intervenute apposite
normative che hanno fissato le condizioni per la libertà di
stabilimento e la libera prestazione dei servizi, in tutti gli
Stati membri.
Per le attività in esame, occorre fare riferimento alla
direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975
recepita con decreto legislativo n. 391 del 1991
(successivamente la direttiva è stata abrogata ed, a livello
dell'Unione europea, ora si fa riferimento alla direttiva
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
giugno 1999). Al pari di altre direttive riguardanti
professioni ed attività di natura artigiana e commerciale,
tale normativa prevede che per l'accesso all'attività è
sufficiente dimostrare di aver svolto l'attività stessa nello
Stato di origine per un determinato periodo di tempo.
La direttiva prevede che, qualora in uno Stato membro
l'accesso all'attività sia subordinato al possesso di
specifiche conoscenze ed attitudini generali, commerciali e
professionali, tale Stato riconosce, come sufficiente, per i
cittadini degli altri Stati comunitari, l'effettivo
svolgimento, nel proprio o in un altro Stato comunitario,
dell'attività considerata per determinati periodi di tempo a
titolo indipendente, in qualità di dirigente d'azienda o a
titolo dipendente.
In particolare, è richiesto l'esercizio dell'attività:
a) per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in
qualità di dirigente d'azienda; b) per tre anni
consecutivi a titolo indipendente o in qualità di dirigente
d'azienda, qualora il soggetto interessato abbia conseguito
una formazione preliminare di almeno tre anni; c) per
tre anni consecutivi a titolo indipendente, qualora
l'interessato abbia esercitato l'attività per cinque anni, a
titolo dipendente; d) per cinque anni consecutivi, con
funzioni direttive, di cui un minimo di tre anni con funzioni
tecniche implicanti la responsabilità di almeno un settore
tecnico dell'azienda, quando l'interessato abbia conseguito
una formazione preliminare di almeno tre anni.
Tenendo conto delle condizioni previste dalla direttiva,
l'articolo 2 della presente proposta di legge stabilisce un
apposito regime di qualificazione professionale, che potrebbe
rendere meno difficoltoso e lungo il periodo di pratica
imprenditoriale o professionale dell'attività per gli
imprenditori del comparto della tintolavanderia italiana
rispetto ai nostri corrispondenti europei.
Tale qualificazione dovrebbe essere conseguita da parte
del titolare dell'impresa artigiana ovvero dalla maggioranza
dei soci che partecipano personalmente all'attività
nell'impresa nel caso delle società con qualifica
artigiana.
La qualificazione, per le imprese di natura diversa
rispetto a quelle artigiane, quindi di natura industriale o
commerciale, dovrà essere conseguita dal titolare o dagli
addetti (in qualità di collaboratori familiari, dipendenti o
soci) che vengano preposti a centri autonomi di esercizio
dell'attività.
La qualificazione professionale potrà essere acquisita,
dunque, mediante il conseguimento, alternativamente fra loro,
di alcuni requisiti tecnico-professionali costituiti
rispettivamente:
a) dal superamento di specifici corsi regionali di
formazione professionale di milleduecento ore complessive da
svolgersi entro un arco massimo di due anni, con il rilascio
di apposito attestato di qualifica ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia; l'unitarietà di tale itinerario formativo,
che viene esplicato principalmente sulla base dei corsi
regionali di formazione professionale, dovrà essere comunque
garantita dalla uniformità nazionale tecnico-culturale cui
dovranno essere ispirati i programmi dei corsi, con il
determinante contributo delle stesse associazioni
rappresentative degli imprenditori della categoria; sarà
essenziale garantire nello svolgimento dei corsi la
realizzazione di adeguate esperienze di formazione in azienda
in base al principio di alternanza di studio con esperienza
sul lavoro;
b) dalla maturazione di un periodo non inferiore
ad un anno di esperienza professionale qualificata svolta in
posizione subordinata presso le imprese del settore, dopo
avere espletato regolarmente un periodo di apprendistato ai
sensi della contrattazione collettiva ovvero un contratto di
formazione e lavoro ai sensi delle norme vigenti;
c) dal conseguimento, in materia tecnica attinente
all'attività da svolgere, di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici
e dalle scuole professionali, ovvero di un diploma di
laurea;
d) dallo svolgimento di un periodo di
partecipazione professionale e personale al processo di
lavorazione nell'impresa da parte dei soci e dei collaboratori
familiari del titolare, per un periodo non inferiore a due
anni da accertare anche mediante dichiarazione resa e
sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
e) dallo svolgimento di un periodo di attività
lavorativa qualificata, nei casi diversi da quanto previsto
dalla lettera b) (quindi per lavoratori di prima
assunzione che non siano più nella possibilità di svolgere
l'apprendistato o il contratto di formazione e lavoro), non
inferiore a tre anni.
Gli itinerari formativi così previsti risultano mirati a
tutelare lo specifico ruolo assunto dalla categoria per
formare e qualificare i dipendenti nonché i soci ed i
collaboratori familiari del titolare sul luogo di lavoro ai
fini dell'esercizio dell'attività professionale ed al contempo
mantengono aperta la possibilità di conseguire la
qualificazione attraverso il sistema formativo pubblico
costituito dai corsi di formazione regionale, dagli istituti
tecnici e industriali e dalle scuole professionali.
Lo spirito con il quale la proposta di legge introduce il
principio della qualificazione professionale risiede
nell'esigenza di garantire l'esercizio competente e
qualificato dell'attività sia in relazione alle rilevanti
responsabilità professionali legate alla tutela dell'ambiente,
sia riguardo alla specifica perizia tecnica e professionale
nella prestazione del servizio alla clientela che, anche in
base agli indirizzi della giurisprudenza, viene richiesta agli
operatori della categoria con l'obbligo di esecuzione della
prestazione in conformità alle norme tecniche ed alla regola
d'arte.
Con l'articolo 3 si introduce un apposito regime
sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano
l'attività senza essere in possesso dei requisiti di
qualificazione professionale ovvero in mancanza
dell'autorizzazione comunale: il sistema è mirato a reprimere
le forme di abuso che incidono pesantemente sul regime di
concorrenza in cui operano le imprese della categoria.
La proposta di legge prevede, infine, all'articolo 4, un
apposito regime transitorio diretto a tutelare il patrimonio
professionale esistente, riconoscendo la qualificazione
professionale nei confronti dei titolari e dei soci di imprese
artigiane regolarmente operanti alla data di entrata in vigore
della legge, o che abbiano già esercitato regolarmente
l'attività imprenditoriale nell'arco dei cinque anni
precedenti, nonché nei riguardi dei collaboratori familiari
del titolare artigiano che abbiano esercitato l'attività per
almeno due anni nel corso degli ultimi cinque.
La norma transitoria riconosce la qualificazione
professionale anche agli institori preposti dell'imprenditore
all'esercizio dell'attività, nelle imprese diverse da quelle
artigiane, e riconosce, infine, la qualificazione stessa anche
ai dipendenti, non apprendisti, delle imprese di ogni settore
(artigiane ed industriali) che abbiano svolto mansioni
qualificate attinenti alla diretta prestazione del servizio
per un periodo non inferiore a due anni nel corso degli ultimi
cinque.
La norma in esame, al fine di rendere graduale la fase
transitoria di prima attuazione della nuova disciplina
relativa ai requisiti di qualificazione professionale, prevede
un differimento di un anno dalla data di entrata in vigore
della legge.
Apposita norma, infine, riconosce la legittimità della
continuazione dell'esercizio dell'attività da parte delle
imprese della categoria fino all'emanazione dei prescritti
regolamenti comunali e fino alla maturazione dei termini per
l'adeguamento delle imprese medesime ai requisiti che verranno
stabiliti dalla nuova regolamentazione comunale.
In conclusione, la carenza di una legislazione nazionale e
la presenza di una regolamentazione frammentaria e
contraddittoria a livello locale, unite all'incremento di
iniziative imprenditoriali improvvisate e prive di competenza,
richiedono con urgenza l'approvazione di una disciplina
organica che costituisca il presupposto per realizzare una
dimensione di certezza operativa per le imprese della
categoria, riconoscendone e tutelandone il livello di
qualificazione professionale.
In tale ottica il progetto di legge che si propone assume
un carattere snello ed agile, ma di grande e decisivo impatto
nella realtà economico-imprenditoriale della categoria, e
risulta orientato, in modo coerente, a realizzare le
condizioni di una effettiva tutela dell'ambiente e della
sicurezza dei luoghi di lavoro ed a definire i rapporti con
l'utenza in una dimensione di rinnovata fiducia.