XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1208




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione
e programmi regionali).

        1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e le potenzialità del mercato e sulla base delle analisi della realtà imprenditoriale, le regioni emanano norme di programmazione delle attività delle imprese di lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatura, stireria ed affini in genere, esclusivamente per il servizio rivolto al pubblico, dettando disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla disciplina di cui alla presente legge.
        2. Le norme di programmazione regionale di cui al comma 1, si conformano ai seguenti princìpi:

                a) redigere un progetto di razionale evoluzione e di sviluppo qualitativo del settore, eventualmente indicando i criteri per una distribuzione delle imprese compatibile rispetto alla presumibile capacità di domanda della popolazione residente o fluttuante, anche differenziati per aree di insediamento, sia nei centri storici che nelle nuove aree residenziali;

                b) definire indirizzi per la regolamentazione relativa ai requisiti dei locali e delle apparecchiature, alle cautele di esercizio ed alle condizioni sanitarie per gli addetti, in conformità alle norme comunitarie e alle leggi nazionali in materia di igiene, sanità e sicurezza;

                c) prevedere un regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività che unifichi le fasi procedimentali relative alle varie amministrazioni intervenienti, competenti per materia, con specifico riguardo a quelle preposte alla tutela ambientale, presso una sede polifunzionale comunale ai fini del rilascio all'interessato di un unico atto di assenso che comprenda la preventiva acquisizione di tutti gli altri atti che ne costituiscono il presupposto o il completamento;

                d) prevedere un apposito regime autorizzatorio per le imprese di cui al comma 1 che svolgono l'attività in forma itinerante, indicando i criteri utili ad individuare i relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari di locali, impianti e mezzi di trasporto;

                e) promuovere, di concerto con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione delle controversie tra imprese e consumatori, in conformità all'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori; si applicano le disposizioni degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi.


Art. 2.

(Requisiti di qualificazione professionale).

        1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dal comma 1 dell'articolo 1 deve essere conseguita apposita qualificazione professionale:

                a) dal titolare dell'impresa iscritta all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni; nel caso in cui l'impresa artigiana sia esercitata in forma societaria, la qualificazione deve essere conseguita dalla maggioranza dei soci partecipanti al processo di lavorazione nelle imprese;

                b) dal titolare o dagli addetti di imprese industriali, iscritte al registro delle ditte ai sensi della legislazione vigente, ovvero esercitate in altra forma, preposti a centri autonomi di esercizio dell'attività.

        2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualificazione professionale mediante uno dei seguenti requisiti:

                a) conseguimento di un attestato di qualifica al termine di corsi di qualificazione professionale di milleduecento ore complessive, da svolgere entro un periodo di due anni, organizzati od autorizzati dalle regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, privilegiando lo strumento delle convenzioni con imprese del settore per l'effettuazione di adeguati periodi di tirocinio pratico e di esperienza nel processo di lavorazione;

                b) prestazione di opera professionale qualificata svolta in posizione subordinata da almeno un anno presso le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, previo regolare svolgimento di un periodo di apprendistato secondo la contrattazione collettiva ovvero di un contratto di formazione e lavoro ai sensi delle norme vigenti;

                c) conseguimento, in materia tecnica attinente all'attività, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di carattere tecnico o professionale o di un diploma di laurea;

                d) svolgimento di un periodo di partecipazione professionale e personale al processo di lavorazione nell'impresa da parte dei soci e dei collaboratori familiari del titolare, per un periodo non inferiore a due anni da accertare anche mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

                e) svolgimento di un periodo di attività lavorativa qualificata, nei casi diversi da quanto previsto dalla lettera b), non inferiore a tre anni per i lavoratori di prima assunzione.
        3. Tutti gli esercizi di raccolta e recapito delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovunque svolti in sede fissa o in forma itinerante, devono essere gestiti dal titolare, da un socio o da un dipendente delle imprese medesime, ovvero devono essere vincolati alle stesse imprese da regolare contratto di appalto.
        4. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le associazioni regionali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.


Art. 3.

(Regime sanzionatorio).

        1. Nei confronti di chi esercita le attività di cui all'articolo 1 senza i requisiti professionali previsti dalla presente legge è inflitta, dalla competente autorità regionale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        2. Nei confronti di chi esercita le attività di cui all'articolo 1 senza l'autorizzazione comunale, è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.


Art. 4.

(Norme transitorie).

        1. Le norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. A decorrere dalla data di applicazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, sono qualificati i titolari e i soci di imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o già regolarmente iscritte nel corso dei cinque anni precedenti, nonché i collaboratori familiari del titolare che abbiano partecipato professionalmente al processo di lavorazione dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni negli ultimi cinque anni. Per le imprese diverse da quelle artigiane, iscritte, per l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1 della presente legge, al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o già regolarmente iscritte nel corso dei cinque anni precedenti al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono qualificati i soggetti preposti alla diretta prestazione del servizio ai sensi dell'articolo 2203 del codice civile. Sono, altresì, qualificati i dipendenti, non apprendisti, che abbiano svolto mansioni inerenti alla diretta prestazione del servizio per un periodo non inferiore a due anni negli ultimi cinque.
        3. Le imprese che alla data di entrata della presente legge esercitano le attività di cui all'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attività stessa fino all'emanazione dei prescritti regolamenti comunali.
        4. Le regioni definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese ai requisiti stabiliti dai regolamenti comunali.



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