XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1208
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione
e programmi regionali).
1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore
compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale e
le potenzialità del mercato e sulla base delle analisi della
realtà imprenditoriale, le regioni emanano norme di
programmazione delle attività delle imprese di lavanderia,
pulitura a secco, tintoria di abiti ed indumenti,
smacchiatura, stireria ed affini in genere, esclusivamente per
il servizio rivolto al pubblico, dettando disposizioni ai
comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla
disciplina di cui alla presente legge.
2. Le norme di programmazione regionale di cui al comma 1,
si conformano ai seguenti princìpi:
a) redigere un progetto di razionale evoluzione e
di sviluppo qualitativo del settore, eventualmente indicando i
criteri per una distribuzione delle imprese compatibile
rispetto alla presumibile capacità di domanda della
popolazione residente o fluttuante, anche differenziati per
aree di insediamento, sia nei centri storici che nelle nuove
aree residenziali;
b) definire indirizzi per la regolamentazione
relativa ai requisiti dei locali e delle apparecchiature, alle
cautele di esercizio ed alle condizioni sanitarie per gli
addetti, in conformità alle norme comunitarie e alle leggi
nazionali in materia di igiene, sanità e sicurezza;
c) prevedere un regime autorizzatorio per
l'esercizio dell'attività che unifichi le fasi procedimentali
relative alle varie amministrazioni intervenienti, competenti
per materia, con specifico riguardo a quelle preposte alla
tutela ambientale, presso una sede polifunzionale comunale ai
fini del rilascio all'interessato di un unico atto di assenso
che comprenda la preventiva acquisizione di tutti gli altri
atti che ne costituiscono il presupposto o il
completamento;
d) prevedere un apposito regime autorizzatorio per
le imprese di cui al comma 1 che svolgono l'attività in forma
itinerante, indicando i criteri utili ad individuare i
relativi requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari di
locali, impianti e mezzi di trasporto;
e) promuovere, di concerto con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, la
costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la
definizione delle controversie tra imprese e consumatori, in
conformità all'articolo 2, comma 4, lettera a), della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, con la partecipazione delle
organizzazioni rappresentative delle imprese e delle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori; si
applicano le disposizioni degli usi accertati e raccolti dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con
particolare riferimento agli usi negoziali o
interpretativi.
Art. 2.
(Requisiti di qualificazione professionale).
1. Ai fini dell'esercizio delle attività previste dal
comma 1 dell'articolo 1 deve essere conseguita apposita
qualificazione professionale:
a) dal titolare dell'impresa iscritta all'albo
delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni; nel caso in
cui l'impresa artigiana sia esercitata in forma societaria, la
qualificazione deve essere conseguita dalla maggioranza dei
soci partecipanti al processo di lavorazione nelle imprese;
b) dal titolare o dagli addetti di imprese
industriali, iscritte al registro delle ditte ai sensi della
legislazione vigente, ovvero esercitate in altra forma,
preposti a centri autonomi di esercizio dell'attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la
qualificazione professionale mediante uno dei seguenti
requisiti:
a) conseguimento di un attestato di qualifica al
termine di corsi di qualificazione professionale di
milleduecento ore complessive, da svolgere entro un periodo di
due anni, organizzati od autorizzati dalle regioni ai sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, privilegiando lo strumento delle convenzioni
con imprese del settore per l'effettuazione di adeguati
periodi di tirocinio pratico e di esperienza nel processo di
lavorazione;
b) prestazione di opera professionale qualificata
svolta in posizione subordinata da almeno un anno presso le
imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, previo regolare
svolgimento di un periodo di apprendistato secondo la
contrattazione collettiva ovvero di un contratto di formazione
e lavoro ai sensi delle norme vigenti;
c) conseguimento, in materia tecnica attinente
all'attività, di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di carattere tecnico o professionale o di un
diploma di laurea;
d) svolgimento di un periodo di partecipazione
professionale e personale al processo di lavorazione
nell'impresa da parte dei soci e dei collaboratori familiari
del titolare, per un periodo non inferiore a due anni da
accertare anche mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
e) svolgimento di un periodo di attività
lavorativa qualificata, nei casi diversi da quanto previsto
dalla lettera b), non inferiore a tre anni per i
lavoratori di prima assunzione.
3. Tutti gli esercizi di raccolta e recapito delle imprese
di cui al comma 1 dell'articolo 1, ovunque svolti in sede
fissa o in forma itinerante, devono essere gestiti dal
titolare, da un socio o da un dipendente delle imprese
medesime, ovvero devono essere vincolati alle stesse imprese
da regolare contratto di appalto.
4. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di
cui al comma 2, lettera a), sono ispirati a criteri di
uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni,
sentite le associazioni regionali delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 3.
(Regime sanzionatorio).
1. Nei confronti di chi esercita le attività di cui
all'articolo 1 senza i requisiti professionali previsti dalla
presente legge è inflitta, dalla competente autorità
regionale, la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1 milione a lire 5 milioni, con le procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
2. Nei confronti di chi esercita le attività di cui
all'articolo 1 senza l'autorizzazione comunale, è inflitta,
con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a
lire 5 milioni.
Art. 4.
(Norme transitorie).
1. Le norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, si
applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. A decorrere dalla data di applicazione dell'articolo 2,
commi 1 e 2, sono qualificati i titolari e i soci di imprese
artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o già
regolarmente iscritte nel corso dei cinque anni precedenti,
nonché i collaboratori familiari del titolare che abbiano
partecipato professionalmente al processo di lavorazione
dell'impresa per un periodo non inferiore a due anni negli
ultimi cinque anni. Per le imprese diverse da quelle
artigiane, iscritte, per l'esercizio delle attività previste
dall'articolo 1 della presente legge, al registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, o già regolarmente iscritte
nel corso dei cinque anni precedenti al registro delle ditte
tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, sono qualificati i soggetti preposti alla diretta
prestazione del servizio ai sensi dell'articolo 2203 del
codice civile. Sono, altresì, qualificati i dipendenti, non
apprendisti, che abbiano svolto mansioni inerenti alla diretta
prestazione del servizio per un periodo non inferiore a due
anni negli ultimi cinque.
3. Le imprese che alla data di entrata della presente
legge esercitano le attività di cui all'articolo 1 sono
autorizzate a continuare l'attività stessa fino all'emanazione
dei prescritti regolamenti comunali.
4. Le regioni definiscono i criteri e i termini per
l'adeguamento delle imprese ai requisiti stabiliti dai
regolamenti comunali.