XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1204
Onorevoli Colleghi! - Durante il 2000, sono
praticamente raddoppiati gli incendi e la superficie percorsa
dal fuoco, passando da 5.890 incendi del 1999 a 10.529 incendi
nei primi otto mesi dell'anno successivo. Le superfici
bruciate sono raddoppiate in Lombardia, triplicate nel Lazio e
in Calabria - dove peraltro è stato divorato dalle fiamme l'1
per cento dell'intero territorio della regione - quintuplicate
in Basilicata, sestuplicate in Campania e decuplicate in
Puglia. Sono dati che suscitano allarme e preoccupazione.
L'Esecutivo ha emanato il decreto-legge 4 agosto 2000, n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre
2000, n. 275, recante disposizioni urgenti per la repressione
degli incendi boschivi. La finalità del provvedimento è di
reprimere gli incendi boschivi introducendo nel codice penale
l'articolo 423-bis, che individua la fattispecie di
reato di incendio boschivo e prevede pene particolarmente
severe considerando che il reato in oggetto intacca il
patrimonio ambientale con danni gravi, estesi e
persistenti.
Riteniamo che una tale impostazione nell'intervento
legislativo d'urgenza appaia limitativa perché non affronta il
problema complesso della tutela ambientale in modo compiuto ed
adeguato, privilegiando l'aspetto repressivo rispetto a quello
preventivo e di manutenzione, collegato in modo particolare
alla valorizzazione dell'agricoltura che rimane per noi un
elemento centrale dello sviluppo dell'economia italiana.
I deputati cristiani democratici hanno posto, nella XIII
legislatura, particolare attenzione al problema
dell'agricoltura. Va a questo proposito ricordato che il 19
dicembre 1998 la Camera dei deputati ha approvato la mozione
dei deputati del CDU a prima firma dell'onorevole Teresio
Delfino. Con tale documento di indirizzo si è voluta
rappresentare l'importanza strategica dell'agricoltura,
riconducibile non solo a funzioni economico-produttive, ma
anche a funzioni di valorizzazione delle produzioni tipiche,
di salvaguardia delle tradizioni socio-culturali, di tutela
ambientale e di difesa del territorio.
Se è fortemente auspicabile una valida ed efficace
politica territoriale delle aree rurali, occorre una maggiore
attenzione all'azione per la salvaguardia del territorio e
dell'ambiente che l'agricoltura svolge nelle aree di montagna
e collinari in relazione al dissesto idrogeologico, agli
incendi ed alla qualità della vita.
Con la citata mozione individuavamo la necessità che
l'attività dell'agricoltore fosse sostenuta a difesa del
territorio soprattutto nelle aree montane e svantaggiate,
riconoscendone il ruolo di "guardiano ecologico" in quanto
impegnato nell'essenziale azione di difesa del suolo
dall'erosione e dal dissesto idrogeologico, nella tutela della
biodiversità animale e vegetale, nella conservazione del
paesaggio rurale e delle sane tradizioni della civiltà
contadina, orientandole verso la promozione e la diffusione
del prodotto italiano di qualità. Attraverso un incisivo
intervento legislativo è possibile coniugare aspetti relativi
alla difesa del territorio con interventi mirati al suo
controllo e al suo sviluppo economico-sociale.
Occorre infatti considerare l'elevato numero di ettari di
proprietà demaniale incolti e l'inutile spreco dovuto al loro
non utilizzo o sottoutilizzo e prendere atto che, invece, tali
terreni potrebbero essere recuperati. Le regioni dovrebbero
programmare le attività di salvaguardia e di recupero del
territorio demaniale e procedere ad interventi per il loro
sostegno a favore di soggetti a valenza economico-sociale.
Le proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il
corso dei fiumi, dei torrenti e dei laghi possono essere
concesse in comodato ad imprese cooperative per le proprie
attività, le quali, in cambio, si impegnano anche alla
manutenzione ed al controllo del territorio oggetto della
concessione. A tali cooperative concessionarie, inoltre,
verrebbero assegnati premi rispetto ai territori che non hanno
subìto incendi, e per i fiumi o torrenti che non hanno subìto
atti di degrado come estrazione di sabbia, discariche abusive,
e similari.
Le regioni sarebbero impegnate, inoltre, a stanziare
specifiche risorse per attività formative a favore di
cooperative che vogliano intraprendere le attività di cui alla
presente proposta di legge.
A tali cooperative devono partecipare prevalentemente
soggetti con particolari requisiti. Le cooperative, inoltre,
non devono avere in assegnazione altri lavori da parte di
soggetti pubblici.
Le cooperative affidatarie possono ricevere in gestione i
terreni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in
ragione dell'attività e delle finalità che si propongono e
possono inoltre svolgere le attività ecocompatibili nel campo
dell'allevamento di animali, le attività di acquacoltura,
della coltivazione di specie arboree autoctone ed erbacee con
metodologia di agricoltura biologica, nonché gestire punti di
informazione e di ristoro.
L'obiettivo della presente proposta di legge che ripropone
un'iniziativa della XIII legislatura (A.C. 7414) è quello di
recuperare il territorio demaniale attraverso la possibilità
di riutilizzare terreni incolti ed abbandonati.
Con l'articolo 1 sono fissati le finalità e i princìpi
della legge ed è prevista la pubblicazione dell'elenco delle
proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso
dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.
Con l'articolo 2 sono definiti i piani regionali per la
programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e
il recupero delle terre marginali sulla base delle linee guida
e delle direttive deliberate dal Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 3 attribuisce alle regioni i compiti relativi
alle attività di previsione e di prevenzione. E' prevista,
inoltre, la possibilità di concedere - in ragione dello stato
di estensione del territorio da preservare - contributi ad
imprese cooperative per attività di recupero, silvicoltura,
pulizia, vigilanza ed intervento per la salvaguardia del
territorio.
L'articolo 4 prevede la destinazione di specifiche risorse
alle regioni per l'organizzazione di corsi formativi
finalizzati alla preparazione dei soggetti interessati alle
attività di cui alla legge.
L'articolo 5 disciplina i requisiti ed il ruolo delle
cooperative affidatarie delle attività ecocompatibili.
Con l'articolo 6 si dispone che gli enti affidatari
possono anche fornire materiali e macchinari al fine di
agevolare il lavoro delle cooperative e si stabilisce che le
cooperative sono responsabili della salvaguardia dei territori
ad esse assegnati.
Con l'articolo 7 si dispone l'entità dei premi da
assegnare in ragione del territorio protetto.
Con l'articolo 8, infine, sono individuate e destinate le
risorse necessarie per l'attuazione delle finalità della
legge.