XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1204
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e princìpi).
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a
favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale
di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei laghi
e dei torrenti, di proprietà demaniale dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, quali beni indispensabili per la
preservazione della qualità della vita e per la salvaguardia
del territorio, per la tutela e la difesa del patrimonio
ambientale, nonché per la difesa e la protezione dagli
incendi. Le medesime disposizioni costituiscono princìpi
fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede alla pubblicazione dell'elenco delle
proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso
dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.
Art. 2.
(Piani regionali).
1. Le regioni approvano il piano regionale per la
programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e
di recupero delle terre incolte a rischio ambientale di cui
all'articolo 1 sulla base delle linee guida e delle direttive
deliberate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro
quattro mesi dalla deliberazione delle linee guida e delle
direttive di cui al medesimo comma.
3. Il piano di cui al comma 1, che è soggetto a revisione
annuale, individua:
a) le aree di proprietà regionale a rischio di
incendio e di alluvione;
b) le aree colpite da incendio e da alluvione;
c) le aree soggette a rischio di estrazione e di
discarica;
d) le aree percorse dal fuoco nell'anno
precedente;
e) il grado di rischio delle singole aree;
f) gli interventi per la previsione e la
prevenzione di incendi boschivi anche attraverso sistemi di
monitoraggio satellitare;
g) le operazioni silviculturali di pulizia del
bosco per il recupero delle terre incolte a rischio
ambientale, per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia
del territorio, con previsione di interventi economici da
affidare alle cooperative di cui all'articolo 5;
h) le previsioni economico-finanziarie delle
attività previste nel piano stesso.
Art. 3.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni programmano le attività di previsione e di
prevenzione previste dalla presente legge. Esse possono,
altresì, concedere contributi alle cooperative di cui
all'articolo 5 per il recupero delle terre incolte a rischio
ambientale, per le operazioni silvicolturali di pulizia del
bosco e per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia del
territorio.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in ragione
dello stato dell'estensione del territorio da preservare, ai
sensi di quanto stabilito nel piano regionale di cui
all'articolo 2.
Art. 4.
(Corsi di formazione).
1. Le regioni, nell'ambito dei programmi formativi di
propria competenza, devono prevedere specifiche risorse per
l'organizzazione di corsi di carattere formativo da svolgere
per il tramite delle associazioni riconosciute ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, finalizzati alla
preparazione dei soggetti interessati alle attività di cui
alla presente legge.
Art. 5.
(Cooperative).
1. Le cooperative affidatarie degli interventi previsti
dalla presente legge devono essere costituite in prevalenza
da:
a) giovani che, all'atto della presentazione della
richiesta di frequenza ai corsi formativi di cui all'articolo
4, sono di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni e
sono iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai
sensi dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o
da queste decaduti per decorrenza dei termini;
c) lavoratori sospesi perché eccedentari
nell'ambito dell'impresa, con diritto al trattamento
straordinario di integrazione salariale;
d) soggetti iscritti alle liste di collocamento
della regione da più di due anni;
e) donne, in particolare nubili, separate o
divorziate e con figli a carico;
f) lavoratori svantaggiati ai sensi di quanto
indicato dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381,
e successive modificazioni;
g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro
eventualmente individuate con delibera della commissione
regionale per l'impiego.
2. Le cooperative di cui al comma 1 possono ricevere in
gestione i terreni dello Stato, delle regioni e degli enti
locali a condizione che le loro attività rientrino nell'ambito
di applicazione della presente legge e possono, altresì,
svolgere le attività ecocompatibili nel campo dell'allevamento
di animali, dell'acquacoltura, di coltivazione di specie
arboree autoctone ed erbacee con metodologia di agricoltura
biologica, nonché gestire punti di informazione e di
ristoro.
Art. 6.
(Forniture).
1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in
comodato alle cooperative di cui all'articolo 5 materiali e
macchinari, finalizzati a consentire, in particolare,
l'attività di controllo boschivo delle montagne, delle
colline, dei greti dei fiumi e dei torrenti. La cooperativa
alla quale è assegnato un territorio di proprietà demaniale,
regionale o comunale, è responsabile della sua
salvaguardia.
2. Le cooperative di cui all'articolo 5 non possono
ricevere in assegnazione altri lavori da soggetti pubblici.
Art. 7.
(Premi).
1. Alle cooperative di cui all'articolo 5 sono assegnati
premi annuali pari a lire un milione in ragione di ogni 5
ettari di bosco che non ha subìto incendi e di ogni 5
chilometri di fiume, di torrente o di lago che non ha subìto
atti di degrado.
2. I premi di cui al comma 1 sono assegnati a valere sui
fondi di cui all'articolo 8.
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge lo Stato trasferisce alle regioni la somma di
lire 100 miliardi annue per il triennio 2001-2003, con
modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.