XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1204




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e princìpi).

        1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei laghi e dei torrenti, di proprietà demaniale dello Stato, delle regioni e degli enti locali, quali beni indispensabili per la preservazione della qualità della vita e per la salvaguardia del territorio, per la tutela e la difesa del patrimonio ambientale, nonché per la difesa e la protezione dagli incendi. Le medesime disposizioni costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla pubblicazione dell'elenco delle proprietà demaniali di montagna, di collina e lungo il corso dei fiumi, dei torrenti e dei laghi.


Art. 2.

(Piani regionali).

        1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di salvaguardia del territorio e di recupero delle terre incolte a rischio ambientale di cui all'articolo 1 sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro quattro mesi dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma.
        3. Il piano di cui al comma 1, che è soggetto a revisione annuale, individua:

            a) le aree di proprietà regionale a rischio di incendio e di alluvione;

            b) le aree colpite da incendio e da alluvione;

            c) le aree soggette a rischio di estrazione e di discarica;

            d) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente;

            e) il grado di rischio delle singole aree;

            f) gli interventi per la previsione e la prevenzione di incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

            g) le operazioni silviculturali di pulizia del bosco per il recupero delle terre incolte a rischio ambientale, per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia del territorio, con previsione di interventi economici da affidare alle cooperative di cui all'articolo 5;

            h) le previsioni economico-finanziarie delle attività previste nel piano stesso.


Art. 3.

(Compiti delle regioni).

        1. Le regioni programmano le attività di previsione e di prevenzione previste dalla presente legge. Esse possono, altresì, concedere contributi alle cooperative di cui all'articolo 5 per il recupero delle terre incolte a rischio ambientale, per le operazioni silvicolturali di pulizia del bosco e per la vigilanza e gli interventi a salvaguardia del territorio.
        2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in ragione dello stato dell'estensione del territorio da preservare, ai sensi di quanto stabilito nel piano regionale di cui all'articolo 2.


Art. 4.

(Corsi di formazione).

        1. Le regioni, nell'ambito dei programmi formativi di propria competenza, devono prevedere specifiche risorse per l'organizzazione di corsi di carattere formativo da svolgere per il tramite delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, finalizzati alla preparazione dei soggetti interessati alle attività di cui alla presente legge.


Art. 5.

(Cooperative).

        1. Le cooperative affidatarie degli interventi previsti dalla presente legge devono essere costituite in prevalenza da:

            a) giovani che, all'atto della presentazione della richiesta di frequenza ai corsi formativi di cui all'articolo 4, sono di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni e sono iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

            b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;

            c) lavoratori sospesi perché eccedentari nell'ambito dell'impresa, con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;

            d) soggetti iscritti alle liste di collocamento della regione da più di due anni;

            e) donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico;

            f) lavoratori svantaggiati ai sensi di quanto indicato dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni;
            g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego.

        2. Le cooperative di cui al comma 1 possono ricevere in gestione i terreni dello Stato, delle regioni e degli enti locali a condizione che le loro attività rientrino nell'ambito di applicazione della presente legge e possono, altresì, svolgere le attività ecocompatibili nel campo dell'allevamento di animali, dell'acquacoltura, di coltivazione di specie arboree autoctone ed erbacee con metodologia di agricoltura biologica, nonché gestire punti di informazione e di ristoro.


Art. 6.

(Forniture).

        1. Lo Stato, le regioni e i comuni possono fornire in comodato alle cooperative di cui all'articolo 5 materiali e macchinari, finalizzati a consentire, in particolare, l'attività di controllo boschivo delle montagne, delle colline, dei greti dei fiumi e dei torrenti. La cooperativa alla quale è assegnato un territorio di proprietà demaniale, regionale o comunale, è responsabile della sua salvaguardia.
        2. Le cooperative di cui all'articolo 5 non possono ricevere in assegnazione altri lavori da soggetti pubblici.


Art. 7.

(Premi).

        1. Alle cooperative di cui all'articolo 5 sono assegnati premi annuali pari a lire un milione in ragione di ogni 5 ettari di bosco che non ha subìto incendi e di ogni 5 chilometri di fiume, di torrente o di lago che non ha subìto atti di degrado.
        2. I premi di cui al comma 1 sono assegnati a valere sui fondi di cui all'articolo 8.

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge lo Stato trasferisce alle regioni la somma di lire 100 miliardi annue per il triennio 2001-2003, con modalità stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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