XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1201




        Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, ha di recente modificato lo scenario fiscale dei contributi e delle prestazioni garantite dai fondi di previdenza complementare, proseguendo l'opera riformatrice iniziata con il decreto legislativo n. 124 del 1993 e con la successiva riforma del 1995 (legge n. 335 del 1995).
        Un aspetto di rilievo delle nuove disposizioni è rappresentato dalla progressiva omogeneizzazione dei tetti contributivi alle forme di previdenza complementare per i dipendenti iscritti anteriormente al 28 aprile 1993, rispetto a quelli iscritti in data successiva. Tale indirizzo, se confermato, potrebbe tuttavia produrre una serie di effetti non desiderabili che sottoponiamo alla Vostra attenzione.


Deducibilità dei contributi dal reddito del dipendente.

        Una delle modifiche principali del citato provvedimento riguarda la riforma dell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        Con il nuovo provvedimento sono stati fissati due princìpi:

            la deducibilità degli accantonamenti individuali durante il periodo 2001-2005, pari al 12 per cento del reddito complessivo di ciascun dipendente con un massimale annuale pari a lire 10.000.000;

            la possibilità, per i "vecchi iscritti" a piani anteriori alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di cinque anni, di contribuire in misura maggiore sino a concorrenza con l'ammontare versato ai medesimi piani nel 1999, se superiore a 10 milioni di lire nei limiti del 12 per cento.

        Riteniamo che questa disposizione, anche se del tutto logica e coerente con l'intendimento di promuovere il modello di pensione a contribuzioni definite, penalizzi in modo ingiusto i piani ad esaurimento a "benefìci definiti", da diversi punti di vista.
        Anzitutto, essendo tali piani costruiti al fine di garantire una prestazione, una riduzione del contributo annuo, che potrebbe essere determinata dall'applicazione dei nuovi tetti, condurrebbe ad un incremento delle riserve matematiche non sufficiente a coprire attuarialmente le prestazioni.
        Questo problema è potenzialmente rilevante, essendo difficile e non rispondente a princìpi di equità privare lavoratori dipendenti di diritti legittimamente acquisiti. Come è noto, nei piani in regime di prestazioni definite attuati attraverso accantonamenti a bilancio, l'impianto attuariale prevede la determinazione di un tasso di contribuzione da applicare al monte retributivo complessivo tale da garantire l'equilibrio finanziario della gestione entro un dato orizzonte temporale.
        In questo modo è possibile raggiungere l'equilibrio del piano pensionistico all'interno dell'intera collettività assicurata, garantendo il principio della solidarietà tra tutti i partecipanti. L'accantonamento collettivo risulterà tuttavia maggiore rispetto a quello individuale per alcuni assicurati, e minore per altri.
        Nel silenzio della legge, tuttavia, non è chiaro se, ai fini della deducibilità fiscale, debba essere considerato il contributo medio riferibile a ciascun dipendente (come sarebbe logico) o il contributo individuale.
        Come abbiamo accennato, nel caso di piano fondato sul principio della solidarietà, il contributo annuo è dato dalla determinazione di un tasso di contribuzione collettivo che non garantisce i singoli individui, ma la collettività. Tali piani possono infatti prevedere la possibilità di erogare le prestazioni solamente al verificarsi di certe condizioni al momento del pensionamento.
        Sarebbe paradossale che alcuni dipendenti fossero assoggettati ad imposizione fiscale poiché è stato superato il limite di legge sul singolo accantonamento, senza che sia neppure garantito che in futuro il medesimo dipendente possa ricevere una prestazione. Tuttavia, in assenza di uno specifico provvedimento legislativo, esiste un margine di incertezza su tale aspetto di fondamentale importanza.
        Suggeriamo pertanto che le disposizioni relative alla deducibilità dal reddito del dipendente dei contributi pensionistici per i piani a benefìci definiti ad esaurimento, il cui equilibrio si basa sul principio della solidarietà collettiva, vengano modificate con l'articolo unico della presente proposta di legge, prevedendo che gli oneri siano integralmente deducibili per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche complementari entro il 28 aprile 1993, istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
        Questa soluzione sarebbe, nel nostro caso, risolutiva. Qualora, tuttavia, si ritenesse di dover procedere più rapidamente verso un'armonizzazione delle diverse situazioni, il beneficio potrebbe essere limitato ai soli piani basati sulla solidarietà.




Frontespizio Testo articoli