XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1201
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, ha di recente modificato lo scenario
fiscale dei contributi e delle prestazioni garantite dai fondi
di previdenza complementare, proseguendo l'opera riformatrice
iniziata con il decreto legislativo n. 124 del 1993 e con la
successiva riforma del 1995 (legge n. 335 del 1995).
Un aspetto di rilievo delle nuove disposizioni è
rappresentato dalla progressiva omogeneizzazione dei tetti
contributivi alle forme di previdenza complementare per i
dipendenti iscritti anteriormente al 28 aprile 1993, rispetto
a quelli iscritti in data successiva. Tale indirizzo, se
confermato, potrebbe tuttavia produrre una serie di effetti
non desiderabili che sottoponiamo alla Vostra attenzione.
Deducibilità dei contributi dal reddito del
dipendente.
Una delle modifiche principali del citato provvedimento
riguarda la riforma dell'articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Con il nuovo provvedimento sono stati fissati due
princìpi:
la deducibilità degli accantonamenti individuali durante
il periodo 2001-2005, pari al 12 per cento del reddito
complessivo di ciascun dipendente con un massimale annuale
pari a lire 10.000.000;
la possibilità, per i "vecchi iscritti" a piani
anteriori alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di cinque anni,
di contribuire in misura maggiore sino a concorrenza con
l'ammontare versato ai medesimi piani nel 1999, se superiore a
10 milioni di lire nei limiti del 12 per cento.
Riteniamo che questa disposizione, anche se del tutto
logica e coerente con l'intendimento di promuovere il modello
di pensione a contribuzioni definite, penalizzi in modo
ingiusto i piani ad esaurimento a "benefìci definiti", da
diversi punti di vista.
Anzitutto, essendo tali piani costruiti al fine di
garantire una prestazione, una riduzione del contributo annuo,
che potrebbe essere determinata dall'applicazione dei nuovi
tetti, condurrebbe ad un incremento delle riserve matematiche
non sufficiente a coprire attuarialmente le prestazioni.
Questo problema è potenzialmente rilevante, essendo
difficile e non rispondente a princìpi di equità privare
lavoratori dipendenti di diritti legittimamente acquisiti.
Come è noto, nei piani in regime di prestazioni definite
attuati attraverso accantonamenti a bilancio, l'impianto
attuariale prevede la determinazione di un tasso di
contribuzione da applicare al monte retributivo complessivo
tale da garantire l'equilibrio finanziario della gestione
entro un dato orizzonte temporale.
In questo modo è possibile raggiungere l'equilibrio del
piano pensionistico all'interno dell'intera collettività
assicurata, garantendo il principio della solidarietà tra
tutti i partecipanti. L'accantonamento collettivo risulterà
tuttavia maggiore rispetto a quello individuale per alcuni
assicurati, e minore per altri.
Nel silenzio della legge, tuttavia, non è chiaro se, ai
fini della deducibilità fiscale, debba essere considerato il
contributo medio riferibile a ciascun dipendente (come sarebbe
logico) o il contributo individuale.
Come abbiamo accennato, nel caso di piano fondato sul
principio della solidarietà, il contributo annuo è dato dalla
determinazione di un tasso di contribuzione collettivo che non
garantisce i singoli individui, ma la collettività. Tali piani
possono infatti prevedere la possibilità di erogare le
prestazioni solamente al verificarsi di certe condizioni al
momento del pensionamento.
Sarebbe paradossale che alcuni dipendenti fossero
assoggettati ad imposizione fiscale poiché è stato superato il
limite di legge sul singolo accantonamento, senza che sia
neppure garantito che in futuro il medesimo dipendente possa
ricevere una prestazione. Tuttavia, in assenza di uno
specifico provvedimento legislativo, esiste un margine di
incertezza su tale aspetto di fondamentale importanza.
Suggeriamo pertanto che le disposizioni relative alla
deducibilità dal reddito del dipendente dei contributi
pensionistici per i piani a benefìci definiti ad esaurimento,
il cui equilibrio si basa sul principio della solidarietà
collettiva, vengano modificate con l'articolo unico della
presente proposta di legge, prevedendo che gli oneri siano
integralmente deducibili per i soggetti iscritti alle forme
pensionistiche complementari entro il 28 aprile 1993,
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421.
Questa soluzione sarebbe, nel nostro caso, risolutiva.
Qualora, tuttavia, si ritenesse di dover procedere più
rapidamente verso un'armonizzazione delle diverse situazioni,
il beneficio potrebbe essere limitato ai soli piani basati
sulla solidarietà.