XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1201




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, è abrogato.
        2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "1-bis. Gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1 sono integralmente deducibili per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421".



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