XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1201
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, è abrogato.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Gli oneri di cui alla lettera e-bis)
del comma 1 sono integralmente deducibili per i soggetti
iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421".