XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1198




        Onorevoli Colleghi! - Appare inutile soffermarsi a lungo sulle caratteristiche e le funzioni dell'agriturismo. Invero, se la tendenza delle popolazioni urbanizzate a trascorrere più o meno lunghi periodi di riposo e di svago in campagna è tendenza antica, motivata peraltro soprattutto da ragioni climatiche e fortemente condizionata comunque dalle disponibilità economiche dei singoli, la pratica dell'agriturismo quale oggi si è affermata e si va sviluppando si presenta, invece, come una modalità alternativa ai prevalenti criteri di utilizzo dei periodi di vacanza e comunque dei crescenti spazi di tempo libero di cui ormai può usufruire la gran parte della popolazione, soprattutto cittadina. Alternativa soprattutto alla concentrazione di persone e di mezzi di trasporto, anche nei periodi di ferie nei grandi centri turistici e di villeggiatura, ma alternativa anche sul piano culturale e dei modi di vita.
        L'agriturismo, infatti, se da un lato offre possibilità di integrazione alle attività e quindi ai redditi delle aziende agricole, dall'altro consente a chi lo pratica nel suo tempo libero, di conoscere attività diverse dalle solite, di vivere ambienti particolari, di approfondire abitudini locali, di conoscere aspetti naturali, storici ed anche artistici generalmente ignorati. Si tratta, in sostanza, non solo di una diversificazione dell'offerta turistica, ma di una diversificazione che contribuisce ad una maggiore integrazione, anche culturale, tra città e campagna.
        Proprio in base a queste valutazioni fu approvata dal Parlamento, su istanza delle prime organizzazioni agrituristiche, la legge 5 dicembre 1985, n. 730, che in sostanza riconobbe e definì tale attività disciplinandone i principali aspetti programmatici ed amministrativi, fermo rimanendo che, ovviamente, restava di competenza delle regioni adattare, con proprie leggi, i princìpi generali alle singole realtà locali.
        Inoltre il Ministero competente emanò successivamente due circolari chiarificatrici di cui una il 27 giugno 1986 e la seconda nel 1993.
        Può essere ricordato che, mentre la legge autorizza gli imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed i loro familiari, di cui all'articolo 230-bis del medesimo codice, ad esercitare attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzo della propria azienda, peraltro in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali, la prima circolare ricordata precisa, con riferimento ai requisiti soggettivi degli interessati che: "potrà intraprendere l'attività agrituristica qualunque imprenditore agricolo o familiare che partecipa all'attività agricola". Quindi lo svolgimento dell'attività agrituristica non è riservato ai soli imprenditori agricoli a titolo principale, ma è liberamente consentito a chiunque eserciti un'impresa agricola a qualunque titolo (proprietà, affitto o altro) ed in qualunque forma (singola o associata).
        La citata legge n. 730 del 1985, e le successive iniziative, non solo di carattere normativo, assunte dalle regioni, hanno notevolmente contribuito alla diffusione di aziende agrituristiche ed allo sviluppo dell'agriturismo soprattutto in alcune regioni, mentre in altre il fenomeno non ha ancora conseguito le dimensioni consentite dalle relative potenzialità. La legge ricordata, però, non era immune da alcuni aspetti di rallentamento legati soprattutto alla presenza di un certo numero di pesanti vincoli burocratici. Ed inoltre, così come con il passare del tempo il turismo in genere ha assunto caratteristiche nuove e diverse (diffusione del turismo internazionale ed intercontinentale, frazionamento in numerosi brevi periodi di vacanza dell'intera disponibilità di tempo libero prevista per l'anno, diffusione del turismo culturale, eccetera) così anche l'agriturismo è chiamato a dare risposte in parte anche nuove o comunque più efficienti alla evoluzione, anche culturale, delle abitudini e delle preferenze dei propri ospiti.
        Da ciò la necessità di un adeguamento della legge n. 730 del 1985, del resto vivamente sollecitato dalle organizzazioni agrituristiche, al quale la presente proposta di legge intende dare risposta.
        Così, mentre l'articolo 1 intende meglio definire le finalità della legge e, con ciò stesso, le funzioni economiche e sociali dell'agriturismo, e l'articolo 2 ne precisa i contenuti, tendendo peraltro a sottolineare in maniera maggiore rispetto al passato gli aspetti culturali e ambientalistici, l'articolo 3 definisce in modo dettagliato i criteri ed i limiti secondo i quali l'attività agrituristica può essere riconosciuta come tale. Mentre, inoltre, gli articoli 4 e 5 intendono regolamentare in modo preciso i problemi relativi alla manodopera utilizzabile e quelli riguardanti i locali destinati ad attività agrituristiche, problemi questi ultimi particolarmente delicati, tenendo conto che incidono anche sulle caratteristiche statico-ambientali dei luoghi, l'articolo 6 affida alle regioni l'emanazione della normativa riguardante l'applicazione dei criteri generali nel loro territorio, con particolare riferimento, tra l'altro, agli aspetti amministrativi. L'articolo 7 prevede l'elaborazione di programmi regionali di sviluppo agrituristico nonché la concessione da parte delle regioni di incentivi rivolti a favorire la formazione ed il potenziamento di aziende agrituristiche tenendo conto, tra l'altro, oltre che degli aspetti culturali, del rilievo da dare, nella fattispecie, alle iniziative di agricoltura biologica o ecocompatibile. L'articolo 8 prevede iniziative per il coordinamento dell'agriturismo sul piano nazionale anche attraverso l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali di uno specifico Osservatorio nazionale dell'agriturismo. L'ultimo articolo reca alcune norme transitorie e finali tra cui l'abrogazione della legge n. 730 del 1985.




Frontespizio Testo articoli