XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1198
Onorevoli Colleghi! - Appare inutile soffermarsi a
lungo sulle caratteristiche e le funzioni dell'agriturismo.
Invero, se la tendenza delle popolazioni urbanizzate a
trascorrere più o meno lunghi periodi di riposo e di svago in
campagna è tendenza antica, motivata peraltro soprattutto da
ragioni climatiche e fortemente condizionata comunque dalle
disponibilità economiche dei singoli, la pratica
dell'agriturismo quale oggi si è affermata e si va sviluppando
si presenta, invece, come una modalità alternativa ai
prevalenti criteri di utilizzo dei periodi di vacanza e
comunque dei crescenti spazi di tempo libero di cui ormai può
usufruire la gran parte della popolazione, soprattutto
cittadina. Alternativa soprattutto alla concentrazione di
persone e di mezzi di trasporto, anche nei periodi di ferie
nei grandi centri turistici e di villeggiatura, ma alternativa
anche sul piano culturale e dei modi di vita.
L'agriturismo, infatti, se da un lato offre possibilità di
integrazione alle attività e quindi ai redditi delle aziende
agricole, dall'altro consente a chi lo pratica nel suo tempo
libero, di conoscere attività diverse dalle solite, di vivere
ambienti particolari, di approfondire abitudini locali, di
conoscere aspetti naturali, storici ed anche artistici
generalmente ignorati. Si tratta, in sostanza, non solo di una
diversificazione dell'offerta turistica, ma di una
diversificazione che contribuisce ad una maggiore
integrazione, anche culturale, tra città e campagna.
Proprio in base a queste valutazioni fu approvata dal
Parlamento, su istanza delle prime organizzazioni
agrituristiche, la legge 5 dicembre 1985, n. 730, che in
sostanza riconobbe e definì tale attività disciplinandone i
principali aspetti programmatici ed amministrativi, fermo
rimanendo che, ovviamente, restava di competenza delle regioni
adattare, con proprie leggi, i princìpi generali alle singole
realtà locali.
Inoltre il Ministero competente emanò successivamente due
circolari chiarificatrici di cui una il 27 giugno 1986 e la
seconda nel 1993.
Può essere ricordato che, mentre la legge autorizza gli
imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui
all'articolo 2135 del codice civile, ed i loro familiari, di
cui all'articolo 230-bis del medesimo codice, ad
esercitare attività di ricezione ed ospitalità attraverso
l'utilizzo della propria azienda, peraltro in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto alle attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del
bestiame, che devono comunque rimanere principali, la prima
circolare ricordata precisa, con riferimento ai requisiti
soggettivi degli interessati che: "potrà intraprendere
l'attività agrituristica qualunque imprenditore agricolo o
familiare che partecipa all'attività agricola". Quindi lo
svolgimento dell'attività agrituristica non è riservato ai
soli imprenditori agricoli a titolo principale, ma è
liberamente consentito a chiunque eserciti un'impresa agricola
a qualunque titolo (proprietà, affitto o altro) ed in
qualunque forma (singola o associata).
La citata legge n. 730 del 1985, e le successive
iniziative, non solo di carattere normativo, assunte dalle
regioni, hanno notevolmente contribuito alla diffusione di
aziende agrituristiche ed allo sviluppo dell'agriturismo
soprattutto in alcune regioni, mentre in altre il fenomeno non
ha ancora conseguito le dimensioni consentite dalle relative
potenzialità. La legge ricordata, però, non era immune da
alcuni aspetti di rallentamento legati soprattutto alla
presenza di un certo numero di pesanti vincoli burocratici. Ed
inoltre, così come con il passare del tempo il turismo in
genere ha assunto caratteristiche nuove e diverse (diffusione
del turismo internazionale ed intercontinentale, frazionamento
in numerosi brevi periodi di vacanza dell'intera disponibilità
di tempo libero prevista per l'anno, diffusione del turismo
culturale, eccetera) così anche l'agriturismo è chiamato a
dare risposte in parte anche nuove o comunque più efficienti
alla evoluzione, anche culturale, delle abitudini e delle
preferenze dei propri ospiti.
Da ciò la necessità di un adeguamento della legge n. 730
del 1985, del resto vivamente sollecitato dalle organizzazioni
agrituristiche, al quale la presente proposta di legge intende
dare risposta.
Così, mentre l'articolo 1 intende meglio definire le
finalità della legge e, con ciò stesso, le funzioni economiche
e sociali dell'agriturismo, e l'articolo 2 ne precisa i
contenuti, tendendo peraltro a sottolineare in maniera
maggiore rispetto al passato gli aspetti culturali e
ambientalistici, l'articolo 3 definisce in modo dettagliato i
criteri ed i limiti secondo i quali l'attività agrituristica
può essere riconosciuta come tale. Mentre, inoltre, gli
articoli 4 e 5 intendono regolamentare in modo preciso i
problemi relativi alla manodopera utilizzabile e quelli
riguardanti i locali destinati ad attività agrituristiche,
problemi questi ultimi particolarmente delicati, tenendo conto
che incidono anche sulle caratteristiche statico-ambientali
dei luoghi, l'articolo 6 affida alle regioni l'emanazione
della normativa riguardante l'applicazione dei criteri
generali nel loro territorio, con particolare riferimento, tra
l'altro, agli aspetti amministrativi. L'articolo 7 prevede
l'elaborazione di programmi regionali di sviluppo
agrituristico nonché la concessione da parte delle regioni di
incentivi rivolti a favorire la formazione ed il potenziamento
di aziende agrituristiche tenendo conto, tra l'altro, oltre
che degli aspetti culturali, del rilievo da dare, nella
fattispecie, alle iniziative di agricoltura biologica o
ecocompatibile. L'articolo 8 prevede iniziative per il
coordinamento dell'agriturismo sul piano nazionale anche
attraverso l'istituzione presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali di uno specifico Osservatorio nazionale
dell'agriturismo. L'ultimo articolo reca alcune norme
transitorie e finali tra cui l'abrogazione della legge n. 730
del 1985.