XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1198
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono
norme fondamentali di riforma economica e sociale della
Repubblica, ha lo scopo di promuovere e valorizzare forme
idonee di turismo nelle campagne, volte a qualificare e
valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio, a
favorire il recupero del patrimonio edilizio tutelando le
peculiarità paesaggistiche, ad incentivare le produzioni
agricole tipiche recuperando le connesse tradizioni
enogastronomiche, a promuovere la cultura rurale e a
diffondere la conoscenza dell'ambiente e delle modalità per la
sua salvaguardia contribuendo ad una più stretta integrazione
tra popolazione cittadina e territorio rurale e consentendo
l'incremento dei redditi aziendali agricoli ed il
miglioramento della qualità della vita nelle campagne.
Art. 2.
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente
le attività di ricezione e ospitalità esercitate, in forma
singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, o dai loro familiari di
cui all'articolo 230-bis del medesimo codice, attraverso
l'utilizzazione delle proprie aziende in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto alle altre attività di
gestione dell'azienda.
2. In particolare rientrano fra le attività
agrituristiche:
a) l'offerta di ospitalità in alloggi o in spazi
destinati alla sosta di campeggiatori;
b) la somministrazione di degustazioni, pasti e
bevande, purché costituiti prevalentemente da prodotti propri
od ottenuti in aziende agricole della zona o comunque della
regione, ivi compresi quelli a carattere alcolico e
superalcolico;
c) l'organizzazione di attività ricreative o
culturali, indirizzate in particolare a favorire le conoscenze
tecniche volte alla valorizzazione della natura, e delle
potenzialità ambientali anche nei territori di normale
residenza degli ospiti;
d) l'organizzazione, anche con il supporto tecnico
degli enti locali e delle relative strutture ed
organizzazioni, di attività escursionistiche rivolte a
diffondere la conoscenza delle caratteristiche ambientali,
architettoniche, storiche e culturali del territorio
circostante l'azienda o comunque della regione.
3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le
bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché
quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed
ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Tale criterio si
applica anche ai prodotti provenienti da altre aziende
agricole, a condizione che siano situate nella zona o nella
regione.
Art. 3.
1. Il requisito della complementarietà dell'attività
agrituristica rispetto all'attività agricola produttiva, di
cui all'articolo 2, comma 1, è determinato dalle regioni
confrontando il tempo di lavoro richiesto complessivamente per
le diverse attività aziendali. Nella determinazione di tale
requisito si tiene conto, applicando coefficienti correttivi,
della necessità di particolare sostegno alle attività
agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal
punto di vista ambientale.
2. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla
qualificazione delle attività agricole o agrituristiche della
zona, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta
enogastronomica, la somministrazione di pasti e bevande di cui
all'articolo 2,comma 2, lettera b), è disciplinata
tenendo conto dei seguenti princìpi:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve
apportare comunque una quota significativa di prodotto
proprio;
b) per aziende agricole della zona si intendono
quelle collocate in zone omogenee anche limitrofe o, se
opportuno, nell'ambito regionale e per esse deve essere
stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e
b) devono rappresentare la prevalenza della materia
prima alimentare impiegata nella somministrazione dei pasti e
delle bevande;
d) il resto dei prodotti impiegati nella
somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani
alimentari della zona e comunque deve essere relativo
esclusivamente a produzioni agricole regionali o di limitrofa
zona omogenea;
e) può essere definita una quota minima di
prodotti di provenienza extraregionale, sulla base della
obiettiva indisponibilità in ambito regionale e della
effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta
enogastronomica.
3. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo
2, comma 2, lettera c), possono essere svolte
autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere
a) e b) del medesimo comma, solo in quanto
obiettivamente si realizzino in connessione con l'attività e
le risorse agricole o, ove tale connessione non si realizzi,
possono essere svolte esclusivamente come servizi integrativi
ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano
nell'azienda agricola.
Art. 4.
1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica
l'azienda può impiegare manodopera agricola sia familiare di
cui l'articolo 230-bis del codice civile, sia dipendente
a tempo determinato o indeterminato. La manodopera utilizzata
ai sensi del presente comma, indipendentemente dalle funzioni
cui è assegnata, è considerata come manodopera agricola.
Art. 5.
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata
nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel
fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. Ove l'attività agricola si svolga in un fondo privo di
fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio
dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore
agricolo anche in frazioni ed in nuclei abitati,
compatibilmente con le caratteristiche di ruralità
dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato.
3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche
tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.
4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per
interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli
edifici ad attività agrituristiche non sono soggette ad oneri
di urbanizzazione.
5. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti
dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze
alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della
limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi
tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti
agricoli propri.
6. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle
barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, comportino alterazione
dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata la
deroga dell'applicazione di tale norma. La deroga è comunque
concessa per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva
non superi i dieci posti letto.
Art. 6.
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del
territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri,
limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell'attività agrituristica. In particolare:
a) stabiliscono i requisiti degli immobili e delle
attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche,
tenendo conto in particolare delle caratteristiche
architettoniche e di ruralità degli edifici;
b) definiscono le condizioni e le procedure che i
soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche devono
seguire per ottenere la relativa autorizzazione da parte dei
comuni, nonché le modalità ed i tempi che i comuni devono
rispettare per procedere ai relativi accertamenti;
c) istituiscono l'esame per il rilascio del
certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività
agrituristica necessario per ottenere la relativa
autorizzazione da parte del comune;
d) stabiliscono, con il coordinamento del
Ministero delle politiche agricole e forestali, un sistema di
classificazione dell'offerta agrituristica tenendo conto del
livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei
servizi, della caratterizzazione enogastronomica,
naturalistica e culturale dell'accoglienza, in modo da
elaborare un sistema di classificazione sostanzialmente
omogeneo in tutto il territorio nazionale;
e) incentivano la vendita diretta da parte dei
produttori delle produzioni tipiche locali in modo da favorire
la riconversione e la diversificazione produttiva delle
aziende agricole;
f) favoriscono, ove opportuno, iniziative assunte
congiuntamente, sul piano culturale o ambientale, da diverse
unità agrituristiche ubicate nella stessa regione.
2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto
delle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia,
comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra
normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile,
direttamente o per analogia, all'attività agrituristica.
Art. 7.
1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente
sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano
periodicamente il programma agrituristico regionale,
nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente
interesse agrituristico, stabilite le procedure di accesso ai
contributi finanziari, determinate le linee di sviluppo del
settore, tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, e
le attività di sostegno previste al comma 3.
2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli
interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del
turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi
per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di
tali incentivi si tiene conto, fra l'altro:
a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di
prevalente interesse agrituristico;
b) della conduzione dell'azienda da parte di un
giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;
c) dell'attuazione congiunta di più servizi
agrituristici;
d) del prevalente orientamento della produzione
verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di
allevamenti;
e) dell'attuazione, ai sensi delle disposizioni
vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di
agricoltura ecocompatibile.
3. Le regioni, in collaborazione con le più
rappresentative associazioni di operatori agrituristici,
sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso
attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione
professione e promozione.
Art. 8.
1. Ai fini delle attività di indirizzo e di coordinamento,
nonché allo scopo di diffondere le conoscenze delle diverse
esperienze, le regioni inviano annualmente al Ministero delle
politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo
stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza,
integrata dai dati sulla consistenza del settore, dal
programma agrituristico regionale aggiornato e da eventuali
disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali è istituito l'Osservatorio nazionale
dell'agriturismo, del quale fanno parte anche le associazioni
di operatori agrituristici più rappresentative. L'Osservatorio
cura la raccolta e la elaborazione di informazioni provenienti
dalle regioni e dalle citate associazioni, pubblicando
annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo
e formulando, anche con il contributo di esperienze estere,
proposte per lo sviluppo del settore.
Art. 9.
1. La legge 5 maggio 1985, n. 730, è abrogata.
2. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio
dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore
della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla
medesima data, rendere conformi le proprie attività alle
disposizioni della presente legge ed alle leggi regionali di
recepimento, ovvero dotarsi dell'abilitazione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera c).