XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1198




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economica e sociale della Repubblica, ha lo scopo di promuovere e valorizzare forme idonee di turismo nelle campagne, volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio, a favorire il recupero del patrimonio edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche, ad incentivare le produzioni agricole tipiche recuperando le connesse tradizioni enogastronomiche, a promuovere la cultura rurale e a diffondere la conoscenza dell'ambiente e delle modalità per la sua salvaguardia contribuendo ad una più stretta integrazione tra popolazione cittadina e territorio rurale e consentendo l'incremento dei redditi aziendali agricoli ed il miglioramento della qualità della vita nelle campagne.


Art. 2.

        1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e ospitalità esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, o dai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del medesimo codice, attraverso l'utilizzazione delle proprie aziende in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle altre attività di gestione dell'azienda.
        2. In particolare rientrano fra le attività agrituristiche:

                a) l'offerta di ospitalità in alloggi o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori;

                b) la somministrazione di degustazioni, pasti e bevande, purché costituiti prevalentemente da prodotti propri od ottenuti in aziende agricole della zona o comunque della regione, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

                c) l'organizzazione di attività ricreative o culturali, indirizzate in particolare a favorire le conoscenze tecniche volte alla valorizzazione della natura, e delle potenzialità ambientali anche nei territori di normale residenza degli ospiti;

                d) l'organizzazione, anche con il supporto tecnico degli enti locali e delle relative strutture ed organizzazioni, di attività escursionistiche rivolte a diffondere la conoscenza delle caratteristiche ambientali, architettoniche, storiche e culturali del territorio circostante l'azienda o comunque della regione.

        3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Tale criterio si applica anche ai prodotti provenienti da altre aziende agricole, a condizione che siano situate nella zona o nella regione.


Art. 3.

        1. Il requisito della complementarietà dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola produttiva, di cui all'articolo 2, comma 1, è determinato dalle regioni confrontando il tempo di lavoro richiesto complessivamente per le diverse attività aziendali. Nella determinazione di tale requisito si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale.
        2. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole o agrituristiche della zona, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e bevande di cui all'articolo 2,comma 2, lettera b), è disciplinata tenendo conto dei seguenti princìpi:

                a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio;

                b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in zone omogenee anche limitrofe o, se opportuno, nell'ambito regionale e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

                c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza della materia prima alimentare impiegata nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

                d) il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque deve essere relativo esclusivamente a produzioni agricole regionali o di limitrofa zona omogenea;

                e) può essere definita una quota minima di prodotti di provenienza extraregionale, sulla base della obiettiva indisponibilità in ambito regionale e della effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica.

        3. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), possono essere svolte autonomamente rispetto alle attività di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto obiettivamente si realizzino in connessione con l'attività e le risorse agricole o, ove tale connessione non si realizzi, possono essere svolte esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola.


Art. 4.

        1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'azienda può impiegare manodopera agricola sia familiare di cui l'articolo 230-bis del codice civile, sia dipendente a tempo determinato o indeterminato. La manodopera utilizzata ai sensi del presente comma, indipendentemente dalle funzioni cui è assegnata, è considerata come manodopera agricola.


Art. 5.

        1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
        2. Ove l'attività agricola si svolga in un fondo privo di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività agrituristica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche in frazioni ed in nuclei abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato.
        3. Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
        4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o adeguamento degli edifici ad attività agrituristiche non sono soggette ad oneri di urbanizzazione.
        5. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
        6. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, comportino alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio, è autorizzata la deroga dell'applicazione di tale norma. La deroga è comunque concessa per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non superi i dieci posti letto.

Art. 6.

        1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica. In particolare:

                a) stabiliscono i requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche, tenendo conto in particolare delle caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici;

                b) definiscono le condizioni e le procedure che i soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche devono seguire per ottenere la relativa autorizzazione da parte dei comuni, nonché le modalità ed i tempi che i comuni devono rispettare per procedere ai relativi accertamenti;

                c) istituiscono l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica necessario per ottenere la relativa autorizzazione da parte del comune;

                d) stabiliscono, con il coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, un sistema di classificazione dell'offerta agrituristica tenendo conto del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi, della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza, in modo da elaborare un sistema di classificazione sostanzialmente omogeneo in tutto il territorio nazionale;

                e) incentivano la vendita diretta da parte dei produttori delle produzioni tipiche locali in modo da favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole;

                f) favoriscono, ove opportuno, iniziative assunte congiuntamente, sul piano culturale o ambientale, da diverse unità agrituristiche ubicate nella stessa regione.
        2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi regionali in materia, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile, direttamente o per analogia, all'attività agrituristica.


Art. 7.

        1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano periodicamente il programma agrituristico regionale, nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente interesse agrituristico, stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, determinate le linee di sviluppo del settore, tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, e le attività di sostegno previste al comma 3.
        2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di tali incentivi si tiene conto, fra l'altro:

                a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agrituristico;

                b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;

                c) dell'attuazione congiunta di più servizi agrituristici;

                d) del prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di allevamenti;

                e) dell'attuazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di agricoltura ecocompatibile.

        3. Le regioni, in collaborazione con le più rappresentative associazioni di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professione e promozione.


Art. 8.

        1. Ai fini delle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di diffondere le conoscenze delle diverse esperienze, le regioni inviano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore, dal programma agrituristico regionale aggiornato e da eventuali disposizioni emanate in materia.
        2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, del quale fanno parte anche le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative. L'Osservatorio cura la raccolta e la elaborazione di informazioni provenienti dalle regioni e dalle citate associazioni, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.


Art. 9.

        1. La legge 5 maggio 1985, n. 730, è abrogata.
        2. Le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro diciotto mesi dalla medesima data, rendere conformi le proprie attività alle disposizioni della presente legge ed alle leggi regionali di recepimento, ovvero dotarsi dell'abilitazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).



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