XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1197
Onorevoli Colleghi! - Il detto, probabilmente di
origine tedesca, "i contadini sono i custodi della natura" è
sicuramente un detto antico. Esso è però tornato di moda negli
ultimi trenta anni - da quando cioè si è risvegliata la
sensibilità ecologica ed ambientale - ed è frequentemente
ripetuto, anche nel nostro Paese. In ogni caso, conferma
quanto di verità vi sia nei tradizionali modi di dire e negli
antichi proverbi.
Certamente, il territorio agricolo non rappresenta più, in
genere, salvo oasi dopotutto limitate, l'originaria natura.
Fin da quando, con il Neolitico, i nostri progenitori
cessarono di vivere della caccia e della raccolta di erbe
spontanee ed iniziarono a dare luogo ai primi ricoveri
artificiali ed ai primi insediamenti fissi, e quindi alle
prime attività colturali ed armentizie, anche il territorio su
cui si esercitavano queste attività è diventato un territorio,
nelle sue diverse manifestazioni, più o meno antropizzato. Ma
pur se con un diverso ordine, in funzione delle finalità
previste, esso continua ad essere la sede dei grandi e
principali fenomeni naturali: la fotosintesi clorofilliana, e
quindi la crescita delle piante e la rigenerazione
dell'ossigeno, la raccolta e la percolazione nei terreni delle
acque di pioggia, lo scorrimento dei corsi d'acqua, in
sostanza le diverse manifestazioni della natura. A queste
manifestazioni, tuttavia, l'antropizzazione non è immune da
recare danni, soprattutto quando la insufficiente presenza
dell'uomo non consente di mantenere i vecchi ed i nuovi
equilibri.
Purtroppo, queste situazioni, pur se diverse fra loro, si
stanno rapidamente diffondendo nelle varie zone del nostro
Paese, così come in altri Paesi, ma soprattutto nelle zone
ormai diventate luoghi nei quali è sempre più difficile
svolgere attività agricole. In genere, infatti, ma in queste
zone in particolare, la rapida evoluzione economica spinge le
forze di lavoro agricole ad abbandonarle e quelle rimanenti
diventano insufficienti a fare fronte a tutte le necessità di
intervento mentre, d'altra parte, i troppo bassi redditi ed i
troppo alti costi del lavoro portano a trascurare iniziative
ed attività che possono apparire marginali perché non
direttamente produttive di reddito.
Ma il dissesto dei territori agricoli che così ne deriva
non colpisce solo le aziende interessate. I fenomeni erosivi e
franosi derivanti da insufficienza di sistemazioni e di
lavorazioni, il rallentato scorrimento dei corsi d'acqua e
l'innalzamento dei relativi letti, causato dal moltiplicarsi
delle erbe acquatiche e dalla mancanza di iniziative di
espurgo, gli incendi boschivi causati dalla mancata pulizia
dei sottoboschi, la diffusione di agenti parassitari nelle
zone non coltivate e tanti altri aspetti sono tutti fenomeni
che, originati spesso nel territorio agricolo, mettono a
rischio i centri abitati e le strutture vicine e sottostanti e
si riverberano sulla vita e sulla economia generale della
società. Ma questi fatti non sono causati dal mondo agricolo.
Sono conseguenza della situazione in cui il mondo agricolo si
trova ormai ad operare sul suo stesso territorio.
Appare, quindi, necessario restituire al mondo agricolo la
funzione ad esso riconosciuta e prima ricordata di difensore
della natura, e ciò può forse ottenersi attraverso una
tipologia di interventi rivolti insieme ad integrare le sue
possibilità di reddito, evitando così l'allontanamento e
l'abbandono dei terreni, ed a sollecitarlo invece ad assumere
le necessarie iniziative rivolte alla salvaguardia
dell'ambiente nel proprio e nel generale interesse. Si tratta
di una necessità divenuta ormai urgente, soprattutto in alcune
zone, per evitare che ulteriori deterioramenti diano luogo ad
ulteriori situazioni di rischio generale e particolare.
La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di
stimolare il contributo che può essere fornito dagli operatori
agricoli alla salvaguardia ambientale degli spazi agricoli ed
alla ricostituzione degli opportuni equilibri.
A tale fine l'articolo 1 istituisce un regime di premi ai
coltivatori diretti ed agli altri titolari di aziende agricole
che assumano iniziative rivolte a ricostituire i principali
equilibri ambientali che devono caratterizzare il territorio
agricolo.
L'articolo 2 precisa, in particolare, alcune tipologie di
iniziative e di opere per la salvaguardia ed il miglioramento
ambientale cui è destinato il regime dei premi di cui
all'articolo 1. Si tratta, peraltro, di una elencazione
puramente indicativa, essendo evidente che gli aspetti di
squilibrio e di dissesto, e le relative cause, possono essere
molteplici e diversificati in funzione delle stesse
caratteristiche naturali delle diverse zone e della loro
evoluzione socio-economica. Beninteso si precisa la non
cumulabilità tra i premi previsti dalla proposta di legge e i
finanziamenti di quelle iniziative che costituiscono parte di
programmi di carattere strutturale a norma dei regolamenti
comunitari.
Con l'articolo 3 si prende atto che spesso determinate
iniziative di miglioramento ambientale non possono riguardare
il territorio di singole aziende ma coinvolgono più aziende
finitime o frontaliere ed a tale scopo si prevede che per
procedere a tali iniziative gli operatori agricoli interessati
possono unirsi sotto forma di società semplice al fine di
condurre i lavori in modo integrato e razionale; ove poi la
struttura dove si deve operare risulti affidata, come può
essere ad esempio per i canali di irrigazione, ad un ente
superiore, questo può incaricare la stessa società, ove ne
ricorrano le capacità, di eseguire le necessarie opere di
salvaguardia.
Evidentemente, l'attuazione della legge rimane affidata
alle regioni. Pertanto mentre, allo scopo di consentire che il
regime di premi risponda, pur nelle diversificate realtà
regionali, a criteri sostanzialmente uniformi, l'articolo 4
prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali,
adotti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, il regolamento di attuazione della legge recante,
altresì, le modalità generali per l'attribuzione dei premi; lo
stesso articolo affida alle regioni il compito di stabilire,
ai sensi delle disposizioni del citato regolamento, tenendo
conto della situazione del proprio territorio ed avendo
particolare riguardo alle esigenze delle zone più sensibili al
problema, i criteri e le priorità dell'applicazione della
legge nei territori di competenza nonché i minimi ed i massimi
dei premi per ciascuna misura di intervento.
L'articolo 5 prevede per la concessione dei premi una
spesa complessiva annua di 120 mila milioni di lire, da
ripartire fra le regioni, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, posta a carico dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001.