XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1197




        Onorevoli Colleghi! - Il detto, probabilmente di origine tedesca, "i contadini sono i custodi della natura" è sicuramente un detto antico. Esso è però tornato di moda negli ultimi trenta anni - da quando cioè si è risvegliata la sensibilità ecologica ed ambientale - ed è frequentemente ripetuto, anche nel nostro Paese. In ogni caso, conferma quanto di verità vi sia nei tradizionali modi di dire e negli antichi proverbi.
        Certamente, il territorio agricolo non rappresenta più, in genere, salvo oasi dopotutto limitate, l'originaria natura. Fin da quando, con il Neolitico, i nostri progenitori cessarono di vivere della caccia e della raccolta di erbe spontanee ed iniziarono a dare luogo ai primi ricoveri artificiali ed ai primi insediamenti fissi, e quindi alle prime attività colturali ed armentizie, anche il territorio su cui si esercitavano queste attività è diventato un territorio, nelle sue diverse manifestazioni, più o meno antropizzato. Ma pur se con un diverso ordine, in funzione delle finalità previste, esso continua ad essere la sede dei grandi e principali fenomeni naturali: la fotosintesi clorofilliana, e quindi la crescita delle piante e la rigenerazione dell'ossigeno, la raccolta e la percolazione nei terreni delle acque di pioggia, lo scorrimento dei corsi d'acqua, in sostanza le diverse manifestazioni della natura. A queste manifestazioni, tuttavia, l'antropizzazione non è immune da recare danni, soprattutto quando la insufficiente presenza dell'uomo non consente di mantenere i vecchi ed i nuovi equilibri.
        Purtroppo, queste situazioni, pur se diverse fra loro, si stanno rapidamente diffondendo nelle varie zone del nostro Paese, così come in altri Paesi, ma soprattutto nelle zone ormai diventate luoghi nei quali è sempre più difficile svolgere attività agricole. In genere, infatti, ma in queste zone in particolare, la rapida evoluzione economica spinge le forze di lavoro agricole ad abbandonarle e quelle rimanenti diventano insufficienti a fare fronte a tutte le necessità di intervento mentre, d'altra parte, i troppo bassi redditi ed i troppo alti costi del lavoro portano a trascurare iniziative ed attività che possono apparire marginali perché non direttamente produttive di reddito.
        Ma il dissesto dei territori agricoli che così ne deriva non colpisce solo le aziende interessate. I fenomeni erosivi e franosi derivanti da insufficienza di sistemazioni e di lavorazioni, il rallentato scorrimento dei corsi d'acqua e l'innalzamento dei relativi letti, causato dal moltiplicarsi delle erbe acquatiche e dalla mancanza di iniziative di espurgo, gli incendi boschivi causati dalla mancata pulizia dei sottoboschi, la diffusione di agenti parassitari nelle zone non coltivate e tanti altri aspetti sono tutti fenomeni che, originati spesso nel territorio agricolo, mettono a rischio i centri abitati e le strutture vicine e sottostanti e si riverberano sulla vita e sulla economia generale della società. Ma questi fatti non sono causati dal mondo agricolo. Sono conseguenza della situazione in cui il mondo agricolo si trova ormai ad operare sul suo stesso territorio.
        Appare, quindi, necessario restituire al mondo agricolo la funzione ad esso riconosciuta e prima ricordata di difensore della natura, e ciò può forse ottenersi attraverso una tipologia di interventi rivolti insieme ad integrare le sue possibilità di reddito, evitando così l'allontanamento e l'abbandono dei terreni, ed a sollecitarlo invece ad assumere le necessarie iniziative rivolte alla salvaguardia dell'ambiente nel proprio e nel generale interesse. Si tratta di una necessità divenuta ormai urgente, soprattutto in alcune zone, per evitare che ulteriori deterioramenti diano luogo ad ulteriori situazioni di rischio generale e particolare.
        La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di stimolare il contributo che può essere fornito dagli operatori agricoli alla salvaguardia ambientale degli spazi agricoli ed alla ricostituzione degli opportuni equilibri.
        A tale fine l'articolo 1 istituisce un regime di premi ai coltivatori diretti ed agli altri titolari di aziende agricole che assumano iniziative rivolte a ricostituire i principali equilibri ambientali che devono caratterizzare il territorio agricolo.
        L'articolo 2 precisa, in particolare, alcune tipologie di iniziative e di opere per la salvaguardia ed il miglioramento ambientale cui è destinato il regime dei premi di cui all'articolo 1. Si tratta, peraltro, di una elencazione puramente indicativa, essendo evidente che gli aspetti di squilibrio e di dissesto, e le relative cause, possono essere molteplici e diversificati in funzione delle stesse caratteristiche naturali delle diverse zone e della loro evoluzione socio-economica. Beninteso si precisa la non cumulabilità tra i premi previsti dalla proposta di legge e i finanziamenti di quelle iniziative che costituiscono parte di programmi di carattere strutturale a norma dei regolamenti comunitari.
        Con l'articolo 3 si prende atto che spesso determinate iniziative di miglioramento ambientale non possono riguardare il territorio di singole aziende ma coinvolgono più aziende finitime o frontaliere ed a tale scopo si prevede che per procedere a tali iniziative gli operatori agricoli interessati possono unirsi sotto forma di società semplice al fine di condurre i lavori in modo integrato e razionale; ove poi la struttura dove si deve operare risulti affidata, come può essere ad esempio per i canali di irrigazione, ad un ente superiore, questo può incaricare la stessa società, ove ne ricorrano le capacità, di eseguire le necessarie opere di salvaguardia.
        Evidentemente, l'attuazione della legge rimane affidata alle regioni. Pertanto mentre, allo scopo di consentire che il regime di premi risponda, pur nelle diversificate realtà regionali, a criteri sostanzialmente uniformi, l'articolo 4 prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, adotti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione della legge recante, altresì, le modalità generali per l'attribuzione dei premi; lo stesso articolo affida alle regioni il compito di stabilire, ai sensi delle disposizioni del citato regolamento, tenendo conto della situazione del proprio territorio ed avendo particolare riguardo alle esigenze delle zone più sensibili al problema, i criteri e le priorità dell'applicazione della legge nei territori di competenza nonché i minimi ed i massimi dei premi per ciascuna misura di intervento.
        L'articolo 5 prevede per la concessione dei premi una spesa complessiva annua di 120 mila milioni di lire, da ripartire fra le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, posta a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001.




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