XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1197




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economica e sociale della Repubblica, ha lo scopo di promuovere e di valorizzare, nell'interesse generale del Paese, il contributo fornito dagli operatori agricoli alla razionale sistemazione ed alla tutela naturale degli spazi agricoli.
        2. Al fine di garantire la percolazione delle acque nei terreni, evitando fenomeni di scorrimento e di ruscellamento superficiale con conseguenti fenomeni erosivi o franosi, di consentire il razionale deflusso delle acque dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, ivi compresi i canali di sgrondo ed i canali irrigui, di favorire il rinfaldamento delle pendici attraverso opere di rimboschimento, di contrastare la moltiplicazione di agenti di origine animale e vegetale nocivi alle coltivazioni ed all'uomo, contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana, è istituito un regime di premi ai coltivatori diretti ed agli altri titolari di aziende agricole che, nell'ambito delle aziende da essi gestite, assumano iniziative nelle attività indicate all'articolo 2.


Art. 2.


        1. Le iniziative e le opere di salvaguardia e di miglioramento ambientale cui è destinato il regime dei premi di cui all'articolo 1, riguardano, in particolare:

                a) l'aratura, almeno una volta all'anno, dei terreni incolti e non destinati ad attività produttive;

                b) il ripascimento delle pendici allo scopo di evitare fenomeni di ruscellamento;
                c) la realizzazione o il risarcimento delle opere di sistemazione delle pendici, ivi compresi i gradoni ed i muri a secco;

                d) la pulizia delle capezzagne e degli spazi solidi non coltivati;

                e) il livellamento degli affossamenti, allo scopo di evitare la stagnazione delle acque;

                f) la installazione di siepi di separazione fra i diversi fondi;

                g) la piantumazione e la gestione di siepi o cinture di rispetto lungo le arterie di traffico autostradale o altre strade, anche al fine di evitare l'immissione del piombo negli ambienti;

                h) la raccolta dei rifiuti e la bonifica delle piccole discariche di rifiuti abbandonati lungo le strade statali, provinciali o comunali;

                i) la gestione di strade interpoderali ed alzate integrate con reti provinciali di piste ciclabili;

                l) la pulizia del sottobosco, anche allo scopo di evitare l'insorgere di incendi;

                m) il rimboschimento di piccole aree territoriali quando esso appaia necessario;

                n) la pulizia e la manutenzione delle aree golenali e costiere confinanti con loro terreni;

                o) la manutenzione e la pulizia dei canali, dei corsi d'acqua e delle loro rive a fini ambientali;

                p) la gestione di fasce ambientali di rispetto intorno ad aree industriali o di nuova urbanizzazione.

        2. Per le iniziative di cui al comma 1 il regime dei premi non è applicabile quando esse rientrino, costituendone parte, nell'ambito di programmi di carattere strutturale finanziati ai sensi dei regolamenti e delle direttive emanati dai competenti organi dell'Unione europea.

Art. 3.

        1. Quando lo spazio o la struttura territoriale oggetto della iniziativa di miglioramento ambientale di cui agli articoli 1 e 2 riguarda direttamente, o perché finitime o perché frontaliere, più aziende, gli operatori agricoli interessati possono associarsi, sotto forma di società semplice, allo scopo di condurre unitariamente e razionalmente i lavori.
        2. Se la struttura interessata ai sensi del comma 1 risulta affidata ad enti di carattere superiore questi possono incaricare la società di cui al citato comma 1, anche su motivata richiesta di questa, di eseguire le opere di salvaguardia e di miglioramento ambientale, ove necessarie.


Art. 4.

        1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, le modalità per l'attribuzione dei premi di cui all'articolo 1, comma 2. Con decreto dello stesso Ministro si provvede annualmente alla ripartizione fra le singole regioni della somma stanziata ai sensi dell'articolo 5.
        2. Le regioni, tenendo conto della realtà e dei problemi ambientali del proprio territorio ed avendo particolare riguardo alle esigenze dei terreni di collina e di montagna, stabiliscono i criteri generali e le priorità per l'applicazione della presente legge nei territori di competenza, fissando altresì i limiti minimi e massimi dei premi nell'ambito delle misure già stabilite con il regolamento di cui al comma 1.


Art. 5.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 120 mila milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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