XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1197
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono
norme fondamentali di riforma economica e sociale della
Repubblica, ha lo scopo di promuovere e di valorizzare,
nell'interesse generale del Paese, il contributo fornito dagli
operatori agricoli alla razionale sistemazione ed alla tutela
naturale degli spazi agricoli.
2. Al fine di garantire la percolazione delle acque nei
terreni, evitando fenomeni di scorrimento e di ruscellamento
superficiale con conseguenti fenomeni erosivi o franosi, di
consentire il razionale deflusso delle acque dei corsi d'acqua
naturali ed artificiali, ivi compresi i canali di sgrondo ed i
canali irrigui, di favorire il rinfaldamento delle pendici
attraverso opere di rimboschimento, di contrastare la
moltiplicazione di agenti di origine animale e vegetale nocivi
alle coltivazioni ed all'uomo, contribuendo alla salvaguardia
dell'ambiente e della salute umana, è istituito un regime di
premi ai coltivatori diretti ed agli altri titolari di aziende
agricole che, nell'ambito delle aziende da essi gestite,
assumano iniziative nelle attività indicate all'articolo 2.
Art. 2.
1. Le iniziative e le opere di salvaguardia e di
miglioramento ambientale cui è destinato il regime dei premi
di cui all'articolo 1, riguardano, in particolare:
a) l'aratura, almeno una volta all'anno, dei
terreni incolti e non destinati ad attività produttive;
b) il ripascimento delle pendici allo scopo di
evitare fenomeni di ruscellamento;
c) la realizzazione o il risarcimento delle opere
di sistemazione delle pendici, ivi compresi i gradoni ed i
muri a secco;
d) la pulizia delle capezzagne e degli spazi
solidi non coltivati;
e) il livellamento degli affossamenti, allo scopo
di evitare la stagnazione delle acque;
f) la installazione di siepi di separazione fra i
diversi fondi;
g) la piantumazione e la gestione di siepi o
cinture di rispetto lungo le arterie di traffico autostradale
o altre strade, anche al fine di evitare l'immissione del
piombo negli ambienti;
h) la raccolta dei rifiuti e la bonifica delle
piccole discariche di rifiuti abbandonati lungo le strade
statali, provinciali o comunali;
i) la gestione di strade interpoderali ed alzate
integrate con reti provinciali di piste ciclabili;
l) la pulizia del sottobosco, anche allo scopo di
evitare l'insorgere di incendi;
m) il rimboschimento di piccole aree territoriali
quando esso appaia necessario;
n) la pulizia e la manutenzione delle aree
golenali e costiere confinanti con loro terreni;
o) la manutenzione e la pulizia dei canali, dei
corsi d'acqua e delle loro rive a fini ambientali;
p) la gestione di fasce ambientali di rispetto
intorno ad aree industriali o di nuova urbanizzazione.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 il regime dei premi
non è applicabile quando esse rientrino, costituendone parte,
nell'ambito di programmi di carattere strutturale finanziati
ai sensi dei regolamenti e delle direttive emanati dai
competenti organi dell'Unione europea.
Art. 3.
1. Quando lo spazio o la struttura territoriale oggetto
della iniziativa di miglioramento ambientale di cui agli
articoli 1 e 2 riguarda direttamente, o perché finitime o
perché frontaliere, più aziende, gli operatori agricoli
interessati possono associarsi, sotto forma di società
semplice, allo scopo di condurre unitariamente e razionalmente
i lavori.
2. Se la struttura interessata ai sensi del comma 1
risulta affidata ad enti di carattere superiore questi possono
incaricare la società di cui al citato comma 1, anche su
motivata richiesta di questa, di eseguire le opere di
salvaguardia e di miglioramento ambientale, ove necessarie.
Art. 4.
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il relativo regolamento di attuazione,
recante, altresì, le modalità per l'attribuzione dei premi di
cui all'articolo 1, comma 2. Con decreto dello stesso Ministro
si provvede annualmente alla ripartizione fra le singole
regioni della somma stanziata ai sensi dell'articolo 5.
2. Le regioni, tenendo conto della realtà e dei problemi
ambientali del proprio territorio ed avendo particolare
riguardo alle esigenze dei terreni di collina e di montagna,
stabiliscono i criteri generali e le priorità per
l'applicazione della presente legge nei territori di
competenza, fissando altresì i limiti minimi e massimi dei
premi nell'ambito delle misure già stabilite con il
regolamento di cui al comma 1.
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 120 mila milioni annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.