XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1193
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
tende a porre fine ad un annoso problema che si trascina da
varie legislature e che solo grazie ad alcune risoluzioni
parlamentari (ultima delle quali quella approvata il 7 marzo
2001) non ha avuto conseguenze gravi, come quella di creare
una categoria di sfrattati anche nelle fila del personale
militare della Difesa che a vario titolo occupano da anni
alloggi di servizio di temporanea sistemazione ai sensi della
legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni.
Entrare con cognizione nel merito della complessa
problematica in esame comporterebbe l'allestimento di un
voluminoso fascicolo che le varie proposte di legge presentate
nel corso del tempo hanno cercato di "sfoltire" senza però
approdare a risultati concreti, ad eccezione di alcuni
marginali interventi inseriti nella legge finanziaria.
Anzi, il tempo trascorso ha evidenziato sempre di più una
diversità e una disparità di trattamento tra gli occupanti di
unità abitative appartenenti al patrimonio immobiliare dello
Stato, che vede a tutt'oggi il personale militare della Difesa
(in servizio o in pensione), quale fanalino di coda di tali
categorie.
Per meglio configurare il "caso", basta fare riferimento
alle varie leggi approvate in materia di edilizia residenziale
pubblica, che hanno dato possibilità di riscatto a tutti gli
assegnatari che ne facessero richiesta, a cominciare dagli
utenti di alloggi ex Incis-militari, per comprendere, poi, gli
utenti di alloggi pubblici di cui alla legge n. 560 del 1993,
quelli degli enti previdenziali, e gli utenti delle Forze di
polizia civili e militari; inoltre, con le leggi n. 266 del
1999 (articolo 16) e n. 388 del 2000 (articolo 43) si sono
completate le norme di cessione a riscatto di tutti gli
alloggi del demanio di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52,
comunque ubicati al di fuori delle strutture militari o di
servizio. Infine, proprio al termine della scorsa legislatura,
la legge 2 aprile 2001, n. 136 (articolo 2) ha previsto la
cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge n. 513 del 1977 anche agli eredi degli originari
assegnatari.
Ciò detto, ove si consideri che il patrimonio edilizio
della Difesa è costituito (dati del 2000) da circa 19.000
alloggi di servizio, appare subito evidente come soltanto una
minima parte di tale patrimonio (che va salvaguardata) è
direttamente finalizzata ad assolvere reali esigenze connesse
al comando e alla pronta reperibilità, mentre la rimanente
parte assolve di fatto funzioni familiari o sociali analoghe a
quelle degli alloggi facenti parte della edilizia residenziale
pubblica e che si propone di alienare ai sensi della legge n.
560 del 1993.
In tale contesto poi è da tenere presente la particolare
situazione in cui versano molti degli attuali occupanti, i
quali, già concessionari degli alloggi, si trovano oggi
sprovvisti di titolo sia per il decorso del tempo, sia per
essere stati collocati in congedo e sia perché non in possesso
di tutti i requisiti fissati da un apposito decreto del
Ministro della difesa. A causa di ciò tali utenti sono
costretti non solo a pagare un canone maggiorato del 50 per
cento, ma sono anche e sempre soggetti ad eventuali azioni per
il rilascio dell'alloggio e non possono esercitare né il
diritto di locazione né quello di acquisto.
Ecco perché oggi appare doveroso sanare la suddetta
sperequazione e contestualmente riformare anche la normativa
in materia di alloggi della Difesa con una mentalità moderna
in linea con i tempi e con una politica gestionale avanzata
(già prevista all'articolo 16 della legge n. 266 del 1999),
simile a quella - ancora più innovativa - introdotta
dall'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede
il rimborso parziale del canone mensile per un alloggio
affittato sul libero mercato.
Infine, è bene sottolineare il rilevante aspetto che la
presente proposta di legge non comporta oneri a carico dello
Stato, anzi produce risorse per la Difesa, alla quale - come
detto - rimarrà un congruo numero di alloggi di servizio
connessi all'incarico per le proprie finalità, e potrà subito
disporre dei cospicui introiti derivanti dalle alienazioni per
rinnovare, recuperare, arricchire e ridislocare sul territorio
il proprio patrimonio abitativo. Per i comuni, invece, i
proventi deriveranno dal versamento dell'imposta comunale
sugli immobili che i nuovi proprietari dovranno versare
(attualmente tali alloggi sono esclusi dall'applicazione
dell'imposta), nonché dagli introiti derivanti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche, introiti a favore dello
Stato, delle regioni e dei comuni, a seguito dell'aumento
dell'imponibile derivante dalla rendita catastale. In
sostanza, una ricaduta di risorse non indifferente per tutti
ed un risparmio ulteriore per la Difesa che non dovrà più
preoccuparsi della gestione di buona parte del proprio
patrimonio che è, poi, quella più "onerosa" da amministrare e
che maggiormente "soffre" di periodica manutenzione.
In sintesi la proposta di legge prevede:
a) di alienare gli alloggi di servizio, purché
ubicati al di fuori delle strutture militari o prospicienti ad
esse;
b) di dare - in fase di prima attuazione della
legge - priorità di acquisto agli utenti con titolo scaduto
per decorso del tempo o per essere stati collocati in congedo,
in modo che tali alloggi, onerosi per gli elevati costi di
gestione, si trasformino - immediatamente - in una concreta
risorsa;
c) di impiegare le risorse derivanti dalle
alienazioni per le finalità abitative previste dalle norme
vigenti, dando anche così nuovo impulso ad un settore
trainante quale quello dell'edilizia;
d) di mantenere, per il potenziale acquirente, il
diritto alla conduzione dell'alloggio fino al perfezionamento
dell'atto di acquisto, qualora la vendita sia pianificata in
successivi programmi di alienazione.