XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1193




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tende a porre fine ad un annoso problema che si trascina da varie legislature e che solo grazie ad alcune risoluzioni parlamentari (ultima delle quali quella approvata il 7 marzo 2001) non ha avuto conseguenze gravi, come quella di creare una categoria di sfrattati anche nelle fila del personale militare della Difesa che a vario titolo occupano da anni alloggi di servizio di temporanea sistemazione ai sensi della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni.
        Entrare con cognizione nel merito della complessa problematica in esame comporterebbe l'allestimento di un voluminoso fascicolo che le varie proposte di legge presentate nel corso del tempo hanno cercato di "sfoltire" senza però approdare a risultati concreti, ad eccezione di alcuni marginali interventi inseriti nella legge finanziaria.
        Anzi, il tempo trascorso ha evidenziato sempre di più una diversità e una disparità di trattamento tra gli occupanti di unità abitative appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato, che vede a tutt'oggi il personale militare della Difesa (in servizio o in pensione), quale fanalino di coda di tali categorie.
        Per meglio configurare il "caso", basta fare riferimento alle varie leggi approvate in materia di edilizia residenziale pubblica, che hanno dato possibilità di riscatto a tutti gli assegnatari che ne facessero richiesta, a cominciare dagli utenti di alloggi ex Incis-militari, per comprendere, poi, gli utenti di alloggi pubblici di cui alla legge n. 560 del 1993, quelli degli enti previdenziali, e gli utenti delle Forze di polizia civili e militari; inoltre, con le leggi n. 266 del 1999 (articolo 16) e n. 388 del 2000 (articolo 43) si sono completate le norme di cessione a riscatto di tutti gli alloggi del demanio di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, comunque ubicati al di fuori delle strutture militari o di servizio. Infine, proprio al termine della scorsa legislatura, la legge 2 aprile 2001, n. 136 (articolo 2) ha previsto la cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 513 del 1977 anche agli eredi degli originari assegnatari.
        Ciò detto, ove si consideri che il patrimonio edilizio della Difesa è costituito (dati del 2000) da circa 19.000 alloggi di servizio, appare subito evidente come soltanto una minima parte di tale patrimonio (che va salvaguardata) è direttamente finalizzata ad assolvere reali esigenze connesse al comando e alla pronta reperibilità, mentre la rimanente parte assolve di fatto funzioni familiari o sociali analoghe a quelle degli alloggi facenti parte della edilizia residenziale pubblica e che si propone di alienare ai sensi della legge n. 560 del 1993.
        In tale contesto poi è da tenere presente la particolare situazione in cui versano molti degli attuali occupanti, i quali, già concessionari degli alloggi, si trovano oggi sprovvisti di titolo sia per il decorso del tempo, sia per essere stati collocati in congedo e sia perché non in possesso di tutti i requisiti fissati da un apposito decreto del Ministro della difesa. A causa di ciò tali utenti sono costretti non solo a pagare un canone maggiorato del 50 per cento, ma sono anche e sempre soggetti ad eventuali azioni per il rilascio dell'alloggio e non possono esercitare né il diritto di locazione né quello di acquisto.
        Ecco perché oggi appare doveroso sanare la suddetta sperequazione e contestualmente riformare anche la normativa in materia di alloggi della Difesa con una mentalità moderna in linea con i tempi e con una politica gestionale avanzata (già prevista all'articolo 16 della legge n. 266 del 1999), simile a quella - ancora più innovativa - introdotta dall'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede il rimborso parziale del canone mensile per un alloggio affittato sul libero mercato.
        Infine, è bene sottolineare il rilevante aspetto che la presente proposta di legge non comporta oneri a carico dello Stato, anzi produce risorse per la Difesa, alla quale - come detto - rimarrà un congruo numero di alloggi di servizio connessi all'incarico per le proprie finalità, e potrà subito disporre dei cospicui introiti derivanti dalle alienazioni per rinnovare, recuperare, arricchire e ridislocare sul territorio il proprio patrimonio abitativo. Per i comuni, invece, i proventi deriveranno dal versamento dell'imposta comunale sugli immobili che i nuovi proprietari dovranno versare (attualmente tali alloggi sono esclusi dall'applicazione dell'imposta), nonché dagli introiti derivanti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, introiti a favore dello Stato, delle regioni e dei comuni, a seguito dell'aumento dell'imponibile derivante dalla rendita catastale. In sostanza, una ricaduta di risorse non indifferente per tutti ed un risparmio ulteriore per la Difesa che non dovrà più preoccuparsi della gestione di buona parte del proprio patrimonio che è, poi, quella più "onerosa" da amministrare e che maggiormente "soffre" di periodica manutenzione.
        In sintesi la proposta di legge prevede:

                a) di alienare gli alloggi di servizio, purché ubicati al di fuori delle strutture militari o prospicienti ad esse;

                b) di dare - in fase di prima attuazione della legge - priorità di acquisto agli utenti con titolo scaduto per decorso del tempo o per essere stati collocati in congedo, in modo che tali alloggi, onerosi per gli elevati costi di gestione, si trasformino - immediatamente - in una concreta risorsa;

                c) di impiegare le risorse derivanti dalle alienazioni per le finalità abitative previste dalle norme vigenti, dando anche così nuovo impulso ad un settore trainante quale quello dell'edilizia;

                d) di mantenere, per il potenziale acquirente, il diritto alla conduzione dell'alloggio fino al perfezionamento dell'atto di acquisto, qualora la vendita sia pianificata in successivi programmi di alienazione.




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