XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1193




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, ubicati al di fuori o prospicienti le strutture militari, sono comunque alienati agli utenti che ne facciano richiesta. Ai fini dell'attuazione dell'alienazione prevista dal presente comma, il regolamento di cui al comma 16 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce modalità e procedure di cessione analoghe a quelle previste dalla legge 23 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, e, ove ritenuto necessario, anche in deroga alla medesima legge n. 560 del 1993, con apposito decreto del Ministro della difesa.
        2. Nel regolamento recante l'indicazione degli alloggi da alienare, emanato annualmente ai sensi dell'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono essere prioritariamente inseriti gli alloggi occupati da utenti con titolo scaduto o per i quali sia scaduta la concessione, inclusi il personale in quiescenza e le vedove non legalmente separate o divorziate.
        3. Gli alloggi che non rientrano nel primo programma di alienazione rimangono in concessione agli attuali utenti, che mantengono il diritto a continuare la conduzione dell'alloggio, fino alla data di acquisto dell'alloggio stesso.
        4. Le risorse che si renderanno di volta in volta disponibili a seguito delle alienazioni di cui alla presente legge dovranno essere impiegate per le finalità di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, o comunque per l'acquisizione di nuovi alloggi come previsto dal comma 16 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Frontespizio Relazione