XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1193
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale
di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per
il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della
legge 28 luglio 1999, n. 266, gli alloggi di cui alla legge 18
agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, ubicati al di
fuori o prospicienti le strutture militari, sono comunque
alienati agli utenti che ne facciano richiesta. Ai fini
dell'attuazione dell'alienazione prevista dal presente comma,
il regolamento di cui al comma 16 dell'articolo 43 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce modalità e procedure di
cessione analoghe a quelle previste dalla legge 23 dicembre
1993, n. 560, e successive modificazioni, e, ove ritenuto
necessario, anche in deroga alla medesima legge n. 560 del
1993, con apposito decreto del Ministro della difesa.
2. Nel regolamento recante l'indicazione degli alloggi da
alienare, emanato annualmente ai sensi dell'articolo 43, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, devono essere
prioritariamente inseriti gli alloggi occupati da utenti con
titolo scaduto o per i quali sia scaduta la concessione,
inclusi il personale in quiescenza e le vedove non legalmente
separate o divorziate.
3. Gli alloggi che non rientrano nel primo programma di
alienazione rimangono in concessione agli attuali utenti, che
mantengono il diritto a continuare la conduzione
dell'alloggio, fino alla data di acquisto dell'alloggio
stesso.
4. Le risorse che si renderanno di volta in volta
disponibili a seguito delle alienazioni di cui alla presente
legge dovranno essere impiegate per le finalità di cui
all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e
successive modificazioni, o comunque per l'acquisizione di
nuovi alloggi come previsto dal comma 16 dell'articolo 43
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.