XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1188
Onorevoli Colleghi! - Dopo una prima fase di
disattenzione dello Stato italiano nei confronti dell'attività
sportiva, ritenuta alla fine del secolo scorso forma di
individualismo di tipo elitario, solo nel 1907 viene istituito
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con la limitata
ed esclusiva finalità di curare la organizzazione per la
partecipazione degli atleti italiani alle olimpiadi. Dieci
anni dopo, nel 1917, il CONI si dà un'organizzazione più
complessa a carattere permanente con funzioni di coordinamento
e controllo di tutta l'attività sportiva.
L'attenzione verso lo sport del regime fascista provoca
l'inserimento del CONI nella organizzazione statuale in virtù
di una serie di statuizioni legislative che tendono a
coinvolgere sempre più lo Stato nella gestione e nel controllo
di tali attività.
La legge 16 febbraio 1942, n. 426 (come modificata dal
regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947,
n. 362, e da altri provvedimenti successivi, e successivamente
abrogata dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)
suggellava il riconoscimento del CONI quale "ente federativo a
base associativa" cui spettava l'organizzazione e il
potenziamento dello sport nazionale, oltre che la promozione e
lo sviluppo delle attività sportivo-ricreative con riferimento
particolare ai rapporti con gli enti locali, al potenziamento
degli impianti, ai servizi per la tutela sanitaria delle
attività sportive, e tali competenze sono rimaste pressoché
immutate anche con la normativa di riordino del CONI stabilita
dal citato decreto legislativo n. 242 del 1999.
Il sistema vigente che vede il CONI inserito in un assetto
caratterizzato da pluralità di soggetti dotati di personalità
giuridica pubblica o privata non è del tutto soddisfacente ed
infatti sono state numerose le iniziative legislative volte
alla riforma della struttura. In particolare, progetti di
legge aventi ad oggetto lo sviluppo e la diffusione delle
attività sportive e fisico-motorie, la organizzazione e
l'ordinamento dello sport, la riforma della legislazione
sportiva.
Nel contempo, in una società sempre più segnata dal
dilagare della delinquenza organizzata e dal diffondersi
dell'uso della droga, l'esercizio dell'attività sportiva
agonistica o amatoriale assume, per generalizzata convinzione,
grande rilievo sociale, perché la pratica sportiva tende a
togliere i giovani dalla strada, indirizzandoli ad un miglior
impiego del tempo libero in un contesto storico caratterizzato
da straordinari livelli di disoccupazione, e abituandoli
all'osservanza di regole di vita rispettose di se stessi e del
prossimo, improntate a lealtà e onore.
Manca tuttavia, ancora, nella nostra Carta costituzionale,
un esplicito riferimento allo sport, salvo quello indiretto
dell'articolo 32 sul diritto alla salute.
Elevare a livello costituzionale il diritto allo
svolgimento dell'attività sportiva, intesa come momento
ricreativo ma anche di educazione e rigenerazione spirituale è
proposta che allineerebbe lo Stato italiano ad altri Stati
europei che già hanno assunto da tempo tale determinazione e
che riconoscono tale diritto per tutti i cittadini, come
diritto primario degno della massima tutela.
La Costituzione del Portogallo all'articolo 79 statuisce:
"1. Ognuno ha il diritto di ricevere l'educazione fisica e ad
esercitare lo sport. 2. E' dovere dello Stato, unitamente alla
scuola, ai gruppi ed alle associazioni sportive promuovere,
stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione
dell'educazione fisica e dello sport ed, altresì, prevenire la
violenza nello sport".
La Costituzione della Grecia all'articolo 16, comma 9,
statuisce: "Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta
sorveglianza dello Stato.
Lo Stato si farà garante e controllerà tutti i tipi di
associazioni sportive specificate dalla legge. L'utilizzo dei
sussidi, in conformità con i propositi e gli scopi delle
associazioni beneficiarie, dovrà essere disciplinato dalla
legge".
La Costituzione della Russia all'articolo 41 dispone che
lo Stato assuma le misure volte allo sviluppo della cultura
fisica e dello sport.
La Costituzione dell'Ungheria stabilisce che lo Stato ha
il dovere di assicurare il diritto all'esercizio dell'attività
fisica e le autorità locali sono tenute a detta incombenza.
La Costituzione della Croazia all'articolo 68 prevede: "La
Repubblica incoraggia ed aiuta la cultura fisica e lo sport".
Il diritto delle autonomie locali prevede la possibilità di
assumere decisioni in ordine ai bisogni e agli interessi dei
cittadini ed in particolare della cultura fisica e dello
sport.
La Costituzione della Turchia attesta all'articolo 59: "E'
dovere dello Stato assumere tutte le misure necessarie per lo
sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte
le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la
popolazione".
Fin dagli anni '60, peraltro, il Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa sottolinea "il grande e pressante bisogno
di praticare attività fisiche e sportive (...) onde compensare
gli effetti negativi dell'industrializzazione e
dell'urbanesimo generalizzati" e che "la pratica sportiva
offre all'individuo l'occasione di esercitare le proprie
attitudini a svolgere un ruolo di animatore e di assumere
delle responsabilità in una società democratica".
Pertanto elevare a rango costituzionale il diritto alla
attività sportiva significa accogliere e tutelare una istanza
che si avverte presente nella nazione, rivolta ai comuni, alle
regioni, allo Stato di praticare lo sport e non soltanto di
vederlo praticare.
Si evidenzia di eccezionale attualità il monito di Onesti,
indimenticato presidente del CONI che affermava che: "una
società moderna deve dare ai giovani la possibilità di
conoscere lo sport facendoli uscire dalle gabbie di cemento e
di ferro in cui li hanno rinchiusi gli errori dei grandi
dandogli spazi e zone verdi di gioco. Così essi potranno
compiere quel grande ritorno alla natura che è sempre più
invocato e necessario. Ci sembra quindi opportuno che il
privilegio di pochi divenga anche in Italia il diritto di
tutti".
Prima conseguenza diretta alla costituzionalizzazione del
diritto all'attività sportiva e ricreativa dovrebbe essere
l'approvazione di una normativa che sancisca la obbligatorietà
degli impianti sportivi in ogni edificio scolastico di nuova
costruzione e nella estensione di tale obbligo agli edifici
universitari nonché alla creazione di impianti diretti allo
svolgimento della pratica sportiva al servizio delle comunità
cittadine in diretta proporzione numerica rispetto al numero
dei praticanti.
Il tutto in un'ottica di decentramento organizzativo
conferendo agli enti locali (regioni, comuni) i mezzi e le
autonomie necessari alla realizzazione del dettato
costituzionale.