XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1188
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Riconosce e favorisce, altresì, il diritto allo
svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.
La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei
a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività di cui
al secondo comma".