XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1188




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            "Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.
        Riconosce e favorisce, altresì, il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.
        La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività di cui al secondo comma".



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