XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1185
Onorevoli Colleghi! - Il settore del cinema, inteso in
senso ampio come produzione, distribuzione ed esercizio
cinematografici, vive un momento di particolare importanza.
Per un verso, infatti, può dirsi superato il periodo di
maggiore crisi, che si è manifestato anche visivamente con la
chiusura di numerose sale cinematografiche; per altro verso,
la ripresa del settore, favorita anche dalle misure
legislative adottate nell'ultimo quinquennio, ha creato
problemi nella corretta gestione del mercato
cinematografico.
Il problema della circolazione del prodotto
cinematografico si presenta, sostanzialmente, con due
aspetti:
a) in primo luogo, non tutti gli esercenti
cinematografici sono posti in condizione di parità
nell'accesso al prodotto. Il rapporto tra distribuzione ed
esercizio, infatti, è a volte falsato dalla scelta della prima
di indirizzare determinati prodotti di maggiore richiamo, e
quindi di maggiore presumibile incasso, verso un numero
selezionato di esercizi con l'effetto di provocare, da un
lato, una situazione di privilegio nei confronti di altre sale
cinematografiche, da un altro lato, un fenomeno di sudditanza
di alcuni esercizi cinematografici nei confronti delle imprese
di distribuzione, che finiscono per programmare gran parte
dell'attività delle sale;
b) in secondo luogo, i fenomeni distorsivi della
distribuzione creano difficoltà per la permanenza in sala del
prodotto nazionale ed europeo, e ciò in particolare nelle
località con una bassa presenza di schermi.
A questi aspetti va aggiunto che occorre ovviare per tempo
a fenomeni di concentrazione nella proprietà, o comunque nella
disponibilità, di sale cinematografiche, e ciò a maggior
ragione quando l'attività di esercizio si cumula con quella di
distribuzione e di produzione.
Il fenomeno è stato già oggetto di attenzione da parte del
legislatore, che, con l'articolo 13 del decreto-legge 14
gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1^ marzo 1994, n. 153, ha introdotto nella legge 4
novembre 1965, n. 1213, l'articolo 55-bis recante "Norme
sulle operazioni di concentrazione". Tale disposizione,
tuttavia, ha mostrato evidenti limiti ed è stata unanimemente
giudicata non idonea a tutelare la concorrenza nel settore
della cinematografia.
Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta
di legge interviene nuovamente, e per la prima volta
organicamente, sulla materia.
L'intento non è, ovviamente, quello di comprimere la
crescita di gruppi imprenditoriali (d'altra parte, nel nostro
Paese non sono allo stato presenti dimensioni tali da dover
immediatamente incidere su posizioni già costituite), ma
quello di adottare una serie di regole che possano essere
tenute presenti dagli imprenditori per le loro future scelte;
inoltre, il fine è quello di fornire un ausilio alla migliore
circolazione del prodotto cinematografico.
Per raggiungere tali scopi, la proposta di legge si muove
fondamentalmente sui seguenti piani:
a) previsione di limiti massimi alla
disponibilità, da parte di un solo imprenditore (o di soggetti
ad esso collegati o da esso controllati) di sale
cinematografiche. Limiti che divengono via via inferiori
qualora alla disponibilità di sale si cumuli anche l'attività
di produzione e di distribuzione;
b) introduzione di limiti massimi alla possibilità
di "occupazione" di una stessa sala da parte di uno stesso
distributore con i propri prodotti;
c) previsione di contributi in favore della
programmazione di film nazionali, per l'ulteriore presenza in
sala dopo un numero predefinito di giornate di
programmazione;
d) definizione di un sistema di controlli e di
monitoraggio per rendere efficace l'azione delle politiche
pubbliche nel settore cinematografico;
e) previsione di incentivi e contributi per la
promozione del cinema italiano ed europeo con particolare
riferimento ai nuovi linguaggi espressivi.