XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1185
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disponibilità di schermi cinematografici).
1. Nel settore dell'esercizio cinematografico,
l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la
concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche
attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso
collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in
via diretta o indiretta, di un numero di schermi
cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi
operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o
rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e
comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, che ne valuterà le
conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287
del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della
concorrenza in modo sostanziale e durevole.
2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per
cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso
controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente
attività di distribuzione di opere cinematografiche.
3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di
eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo
sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o
rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il
superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2:
a) aumentate della metà, con riferimento agli
schermi cinematografici presenti nel territorio delle province
con una popolazione superiore a 500 mila abitanti;
b) raddoppiate, con riferimento agli schermi
cinematografici presenti nel territorio delle province con una
popolazione compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero
in altri mercati locali costituenti parte rilevante del
mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato identifica alla luce delle evoluzioni del sistema
cinematografico nazionale.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede
ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10
ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e
3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di
ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione
dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio
cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della
concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, attraverso una valutazione
articolata delle caratteristiche del mercato considerato
rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e
rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato,
livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei
film immessi, anche in considerazione delle specificità del
settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti
connessi con il pluralismo espressivo e culturale.
5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni
caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione
si venga a detenere o controllare direttamente o
indirettamente:
a) in ognuna delle province con una popolazione
superiore a 500 mila abitanti, una quota di mercato superiore
al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e,
contemporaneamente, del 20 per cento del numero degli schermi
cinematografici ivi in attività;
b) in ognuna delle province con una popolazione
compresa tra 200 mila e 500 mila abitanti, ovvero in altri
mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato
identificherà alla luce delle evoluzioni del sistema
cinematografico nazionale, una quota di mercato superiore al
40 per cento dell'incasso cinematografico lordo e,
contemporaneamente, del 30 per cento del numero degli schermi
cinematografici ivi in attività. In tali casi, l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi di
quanto previsto dal comma 4.
Art. 2.
(Distribuzione cinematografica).
1. Nessun soggetto che svolge attività di distribuzione
cinematografica, direttamente o a mezzo di altri soggetti da
esso controllati o ad esso collegati, ovvero ai quali ha dato
mandato anche non in esclusiva, può distribuire per la
programmazione un numero di film che occupi una quota
superiore al 40 per cento del totale delle giornate annue di
programmazione di ciascun complesso cinematografico. Tale
limite è elevato all'80 per cento nel caso in cui almeno la
metà dei prodotti distribuiti sia di produzione di Paesi
appartenenti all'Unione europea ovvero di Paesi
cinematograficamente emergenti identificati dalla direzione
generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività
culturali. Il presente comma non si applica alle sale
cinematografiche monoschermo.
2. Per i fini di cui al comma 1, la giornata di
programmazione si valuta per intero anche nel caso in cui il
film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello
complessivamente effettuato nella medesima giornata e non si
computano le giornate di programmazione tra il 1^ luglio ed il
31 agosto di ciascun anno.
3. Con decreto avente efficacia triennale, da emanare
entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio di
riferimento, il Ministro per i beni e le attività culturali,
previo parere vincolante dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, può modificare le percentuali di
cui al comma 1.
Art. 3.
(Contributi per la distribuzione
cinematografica).
1. A favore delle imprese che distribuiscono film di
interesse culturale nazionale, come definiti all'articolo 4,
comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, è concesso dalla direzione generale per il
cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, un
contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli
spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli
accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE).
2. A favore delle imprese di distribuzione che dispongono
la programmazione dei film dei propri listini nelle sale
monoschermo di rilevante interesse culturale di cui
all'articolo 4, comma 3, è concesso dalla direzione generale
per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, un
contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli
spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, come
risultante dagli accertamenti effettuati dalla SIAE.
3. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo sono individuate
nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, con
riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività
cinematografiche.
Art. 4.
(Contributi per l'esercizio cinematografico).
1. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano
lungometraggi di interesse culturale nazionale che registrano
un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo
considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente
a quello di riferimento, è concesso un contributo equivalente
alla differenza tra l'incasso medio quotidiano del film e la
citata media annuale, moltiplicata per le giornate di
programmazione. Il contributo viene erogato dalla direzione
generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività
culturali, sulla base di un apposito regolamento del Ministro
per i beni e le attività culturali emanato a cadenza
trimestrale.
2. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano
cortometraggi di nazionalità italiana o europea prima dei
lungometraggi e che registrano, nelle giornate di proiezione
dei cortometraggi, un incasso inferiore alla media quotidiana
dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno
solare antecedente a quello di riferimento e in assenza di
proiezioni di cortometraggi, è concesso un contributo
equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano
delle giornate in cui vengono proiettati cortometraggi e la
citata media annuale, moltiplicata per le giornate di
programmazione dei cortometraggi. Il contributo viene erogato
dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e
le attività culturali, sulla base di un apposito regolamento
del Ministro per i beni e le attività culturali che prevede la
liquidazione del contributo a cadenza trimestrale. L'effettiva
avvenuta proiezione dei cortometraggi deve risultare nel
borderò e deve essere certificata dalla SIAE.
3. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le
sale monoschermo localizzate in province caratterizzate da
basso consumo cinematografico che destinino una parte
prevalente delle giornate di programmazione a film di qualità
di produzione di Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero
di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla
direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le
attività culturali, e ad attività mirate alla diffusione della
cultura cinematografica.
4. Sono dichiarati di rilevante interesse culturale gli
schermi localizzati in complessi cinematografici localizzati
in province caratterizzate da basso consumo cinematografico,
che destinino una parte prevalente delle giornate di
programmazione a film di qualità di produzione dei Paesi
appartenenti all'Unione europea ovvero di Paesi
cinematograficamente emergenti identificati dalla direzione
generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività
culturali, e ad attività mirate alla diffusione della cultura
cinematografica.
5. Alle sale monoschermo di rilevante interesse culturale
di cui al comma 3, situate in edifici o locali di interesse
storico-artistico, sono concessi dalla direzione generale per
il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali,
contributi specifici mirati alla ristrutturazione,
conservazione e manutenzione dei locali, in misura non
superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati.
6. Ai circuiti cinematografici formati da cinque o più
sale monoschermo di rilevante interesse culturale sono
concessi dalla direzione generale per il cinema-Ministero per
i beni e le attività culturali, contributi mirati ad
incentivare la diffusione della cultura cinematografica, in
misura non superiore al 10 per cento del totale dei costi di
gestione annuali documentati. Tali contributi sono distribuiti
fra le sale aderenti al circuito in modo proporzionale. A tali
circuiti possono aderire altresì schermi cinematografici
facenti parte di complessi cinematografici dichiarati di
rilevante interesse culturale ai sensi del comma 4.
7. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui
al presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, e successive modificazioni, con riferimento alla parte di
tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.
Art. 5.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, per la definizione di
società o soggetti controllati o collegati ad altra società,
si applicano l'articolo 2359 del codice civile e l'articolo 7
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Ai fini della presente legge, per schermo
cinematografico si intende uno spazio al chiuso dotato di uno
schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico,
svolgente attività annua di programmazione non inferiore a
quattro mesi.
3. Ai fini della presente legge, per complesso
cinematografico si intende uno spazio al chiuso dotato di due
o più schermi cinematografici.
4. Ai fini della presente legge, per impresa di
distribuzione o di esercizio si intende l'impresa
cinematografica avente sede legale e domicilio fiscale in
Italia, che svolge in Italia la maggior parte della propria
attività rispettivamente nel settore della distribuzione o
dell'esercizio cinematografico.
Art. 6.
(Controlli e monitoraggio).
1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina
introdotta con la presente legge, salvo quanto previsto
all'articolo 1, la direzione generale per il cinema-Ministero
per i beni e le attività culturali, può disporre accertamenti
e verifiche, avvalendosi del servizio ispettivo di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ marzo 1994, n.
153. La medesima direzione può altresì richiedere ai soggetti
interessati la documentazione ritenuta opportuna, nonché
dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Gli esiti dell'attività ispettiva, che può
essere promossa anche a seguito di segnalazione di un
operatore interessato ovvero di un singolo cittadino, sono
comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, che istituisce al proprio interno un'apposita
commissione speciale di valutazione, di cui fanno parte almeno
tre professionisti indipendenti esperti del mercato
cinematografico.
2. Per il fine di cui al comma 1, il Ministro per i beni e
le attività culturali può disporre verifiche, anche per aree
limitate del territorio nazionale, avvalendosi dei poteri e
delle procedure previsti dall'articolo 34 della legge 4
novembre 1965, n. 1213.
3. Al fine di monitorare le condizioni del mercato e di
valutare l'efficacia complessiva dell'intervento pubblico a
favore della cinematografia, la direzione generale per il
cinema-Ministero per i beni e le attività culturali, redige
una relazione biennale sulla situazione del sistema
cinematografico nazionale nel contesto europeo e
internazionale, basata su una ricerca di mercato che consenta
anche un'articolata valutazione dell'efficacia dell'intervento
dello Stato nel settore, attraverso indicatori quantitativi e
qualitativi. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento,
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed è
pubblicata a cura del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria del Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme
necessarie per la realizzazione della ricerca e per la sua
pubblicazione sono individuate nell'ambito del Fondo unico per
lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e
successive modificazioni, con riferimento alla parte di tale
Fondo destinata alle attività cinematografiche.
4. La relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo
spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo,
prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è
trasmessa dal Ministro per i beni e le attività culturali al
Parlamento non oltre due mesi rispetto alla conclusione
dell'anno solare. La relazione riporta, in allegato, l'elenco
completo dei beneficiari di contributi dello Stato
all'attività di spettacolo, con indicazione dettagliata
dell'attività sostenuta, della somma accordata, della quantità
di spettatori e di altri indicatori quantitativi e qualitativi
sintetici.
5. Per le attività di controllo e di monitoraggio previste
dal presente articolo, si riserva, a decorrere dall'anno 2002,
una somma non inferiore all'1 per cento della dotazione
complessiva del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Sanzioni).
1. Nel caso di violazione di quanto previsto dall'articolo
2, è disposta una sanzione amministrativa, indicativamente in
misura pari all'importo dell'incasso lordo medio mensile del
complesso cinematografico in cui si è riscontrata la
violazione, calcolato sulla base dell'ultimo anno solare, da
dividere in pari quota tra esercente e distributore coinvolti.
Nel caso di reiterazione, è disposta la chiusura del complesso
cinematografico per un periodo di un mese, da individuare con
esclusione del periodo dal 1^ luglio al 31 agosto.
Art. 8.
(Abrogazione).
1. L'articolo 55-bis della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 9.
(Promozione e sperimentazione).
1. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed
europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo istituisce un rotocalco redazionale di
informazione sul cinema, che dedichi particolare attenzione ai
film nazionali ed europei di imminente programmazione nelle
sale, che vada in onda nella fascia di maggiore ascolto su
almeno una delle sue reti, con frequenza almeno quindicinale e
per una durata di almeno 15 minuti.
2. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed
europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo trasmette quotidianamente, nella fascia oraria
di maggiore ascolto, su ognuna delle sue reti, a titolo
gratuito, uno spazio promozionale di un minuto dedicato alla
presentazione di lungometraggi cinematografici nazionali ed
europei in circolazione o di imminente uscita nelle sale. Lo
spazio riservato alla promozione del cinema europeo non
rientra nel computo degli affollamenti previsti dalle
normative vigenti in materia di limiti alla pubblicità
teletrasmessa.
3. Gli spot di lungometraggi cinematografici
italiani ed europei trasmessi a titolo gratuito da emittenti
televisive private non rientrano nel computo degli
affollamenti previsti dalle normative vigenti in materia di
limiti alla pubblicità teletrasmessa.
4. Al fine di promuovere nuovi linguaggi espressivi nonché
l'attività di nuovi autori, produttori ed altre
professionalità nel settore audiovisivo, propedeutiche
all'attività cinematografica, per un triennio a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituito un fondo speciale per la formazione e la
sperimentazione audiovisiva, finalizzato alla concessione di
contributi per la produzione di opere audiovisive su supporto
elettronico, di qualsiasi durata e di qualsiasi genere. Il
fondo ha una dotazione annua di 20 miliardi di lire ed è
gestito da una commissione istituita presso la direzione
generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività
culturali. Il contributo non può comunque superare il limite
di 50 milioni di lire per ogni ora realizzata. L'aver prodotto
o realizzato opere audiovisive finanziate attraverso il fondo
costituisce titolo di merito ai fini della valutazione di
richieste di intervento per iniziative produttive nel settore
cinematografico. Le somme destinate all'erogazione dei
contributi di cui al presente comma sono individuate
nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, con
riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività
cinematografiche.