XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1182
Onorevoli Colleghi! - La direttiva 79/409/CEE, del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, introduce un regime generale di
protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente
allo stato selvatico nel territorio europeo, fatta eccezione
per le specie cacciabili elencate negli allegati II.1 e II.2 e
salve le deroghe di cui all'articolo 9.
La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio", e successive modificazioni all'articolo 1, comma
4, recepisce integralmente la direttiva 79/409/CEE.
A ragione dei termini molto generici con cui è redatto
l'articolo 9 della direttiva citata, sono derivate molteplici
difficoltà di interpretazione e, conseguentemente, di
applicazione delle deroghe stesse.
Infatti, mentre la direttiva fissa le condizioni generali
in base a cui le deroghe sono autorizzate, non ne precisa le
finalità e le modalità di applicazione.
Si rende pertanto necessario un intervento dello Stato,
chiaro ed univoco, che disciplini le modalità di attuazione
del potere di deroga a livello delle singole regioni,
attraverso norme precise ed idonee.
La presente proposta di legge ottempera correttamente a
quanto previsto dall'articolo 9, completando nel contempo la
trasposizione della direttiva comunitaria nell'ordinamento
giuridico italiano.