XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1182




        Onorevoli Colleghi! - La direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, introduce un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, fatta eccezione per le specie cacciabili elencate negli allegati II.1 e II.2 e salve le deroghe di cui all'articolo 9.
        La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e successive modificazioni all'articolo 1, comma 4, recepisce integralmente la direttiva 79/409/CEE.
        A ragione dei termini molto generici con cui è redatto l'articolo 9 della direttiva citata, sono derivate molteplici difficoltà di interpretazione e, conseguentemente, di applicazione delle deroghe stesse.
        Infatti, mentre la direttiva fissa le condizioni generali in base a cui le deroghe sono autorizzate, non ne precisa le finalità e le modalità di applicazione.
        Si rende pertanto necessario un intervento dello Stato, chiaro ed univoco, che disciplini le modalità di attuazione del potere di deroga a livello delle singole regioni, attraverso norme precise ed idonee.
        La presente proposta di legge ottempera correttamente a quanto previsto dall'articolo 9, completando nel contempo la trasposizione della direttiva comunitaria nell'ordinamento giuridico italiano.




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