XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1182




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina le modalità di applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.


Art. 2.

(Prelievo).

        1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, è consentito il prelievo a carico delle specie passero d'Italia (passer italiae), passera mattugia (passer montanus) e storno (sturnus vulgaris).
        2. Al fine di conservare radicate tradizioni venatorie, è consentito ai sensi dell'articolo 9 il prelievo a carico delle specie fringuello (fringilla coelebs) e peppola (fringilla montifringilla).
        3. Il prelievo, per un massimo di dieci esemplari giornalieri complessivi, è consentito ai cacciatori con i mezzi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 dicembre dello stesso anno.
        4. Qualora vi siano accertate riduzioni della consistenza delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo, le regioni, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e degli osservatori faunistici regionali, sospendono il prelievo venatorio.

Art. 3.

(Controlli).

        1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
        2. Le regioni trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno all'Istituto nazionale per la fauna selvatica una relazione informativa sul prelievo effettuato nella stagione venatoria.



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