XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1182
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina le modalità di
applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979.
Art. 2.
(Prelievo).
1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole,
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della
direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, è
consentito il prelievo a carico delle specie passero d'Italia
(passer italiae), passera mattugia (passer
montanus) e storno (sturnus vulgaris).
2. Al fine di conservare radicate tradizioni venatorie, è
consentito ai sensi dell'articolo 9 il prelievo a carico delle
specie fringuello (fringilla coelebs) e peppola
(fringilla montifringilla).
3. Il prelievo, per un massimo di dieci esemplari
giornalieri complessivi, è consentito ai cacciatori con i
mezzi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, nel periodo compreso tra la terza domenica di
settembre e il 31 dicembre dello stesso anno.
4. Qualora vi siano accertate riduzioni della consistenza
delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo, le
regioni, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica e degli osservatori faunistici regionali, sospendono
il prelievo venatorio.
Art. 3.
(Controlli).
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
affidata agli agenti e alle guardie di cui all'articolo 27
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Le regioni trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno
all'Istituto nazionale per la fauna selvatica una relazione
informativa sul prelievo effettuato nella stagione
venatoria.