XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1181
Onorevoli Colleghi! - In seguito all'entrata in vigore
della nuova legislazione sulle locazioni ad uso abitativo con
la legge n. 431 del 1998, i grandi enti previdenziali, le
compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, eccetera,
dopo aver inviato disdetta del contratto stanno procedendo al
rinnovo dei contratti di locazione ai sensi del comma 1
dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998, stabilendo
liberamente il canone di locazione, anche oltre ai prezzi di
mercato e approfittando della debole posizione contrattuale
dei conduttori che vengono così obbligati a scegliere tra la
restituzione dell'immobile locato e la sottoscrizione di un
nuovo contratto di locazione ad un canone imposto dal locatore
quasi sempre superiore anche del 150 per cento al precedente
canone o a quello attuato nella zona per immobili simili.
Avviene inoltre che i conduttori detengono l'immobile da
molti decenni sulla base di vecchi contratti di locazione e
che spesso, agevolati dal canone basso, hanno provveduto ad
effettuare lavori di miglioramento all'interno degli immobili,
accollandosi spesso anche l'onere, non dovuto, di spese di
straordinaria manutenzione stante la continua latitanza degli
organi di gestione degli immobili, al fine di poter mantenere
un certo standard di vivibilità. Ed oggi questi enti,
nel determinare il prezzo della locazione, pretendono aumenti
di canone anche per il buono stato di manutenzione degli
immobili, di cui si sono spesso disinteressati.
E' pertanto necessario garantire un equo contemperamento
degli interessi di tutte le parti contrattuali ed in speciale
modo dei conduttori che in sede di rinnovo dei contratti si
trovano ad essere discriminati rispetto ai conduttori di
immobili di proprietà di singoli privati (questi, al fine di
ottenere particolari agevolazioni fiscali, preferiscono
addivenire alla stipula dei contratti previsti dal comma 3
dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998). A tale fine va
predisposta una tutela maggiore per quei conduttori che
potrebbero essere costretti al rinnovo contrattuale senza
alcuna garanzia in relazione all'autonomia contrattuale e alla
libertà di scelta, eliminando la facoltà di opzione che la
legge attribuisce alle parti sulla scelta delle due tipologie
di contratto previste dai commi 1 e 3 del citato articolo
2.
Va precisato che i contratti di locazione previsti dal
comma 3 dell'articolo 2 hanno gli stessi requisiti di legalità
e contengono ampie garanzie sia per i proprietari che per i
conduttori e realizzano e soddisfano gli stessi interessi con
la sola differenza costituita dalla maggiore garanzia del
rispetto del sinallagma contrattuale e della posizione di
debolezza economica di una delle parti.
E' inoltre opportuno che il rinnovo dei contratti avvenga
con l'assistenza delle associazioni dei proprietari e dei
conduttori che hanno partecipato a livello nazionale e locale
alla formazione dei contratti-tipo anche perché in alcune
grandi città, come Roma ad esempio, vi sono stati due accordi
diversi con due diversi tipi di contratto di cui uno
sottoscritto dalla Confedilizia e dal Sunia più altri (CGL) e
l'altro sottoscritto dall'ARPE, UPPI, APPC, CONFAPPI, ANIA e
SICET (CISL) con differenti parametri per la determinazione
dei canoni.