XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1181




        Onorevoli Colleghi! - In seguito all'entrata in vigore della nuova legislazione sulle locazioni ad uso abitativo con la legge n. 431 del 1998, i grandi enti previdenziali, le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, eccetera, dopo aver inviato disdetta del contratto stanno procedendo al rinnovo dei contratti di locazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 431 del 1998, stabilendo liberamente il canone di locazione, anche oltre ai prezzi di mercato e approfittando della debole posizione contrattuale dei conduttori che vengono così obbligati a scegliere tra la restituzione dell'immobile locato e la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione ad un canone imposto dal locatore quasi sempre superiore anche del 150 per cento al precedente canone o a quello attuato nella zona per immobili simili.
        Avviene inoltre che i conduttori detengono l'immobile da molti decenni sulla base di vecchi contratti di locazione e che spesso, agevolati dal canone basso, hanno provveduto ad effettuare lavori di miglioramento all'interno degli immobili, accollandosi spesso anche l'onere, non dovuto, di spese di straordinaria manutenzione stante la continua latitanza degli organi di gestione degli immobili, al fine di poter mantenere un certo standard di vivibilità. Ed oggi questi enti, nel determinare il prezzo della locazione, pretendono aumenti di canone anche per il buono stato di manutenzione degli immobili, di cui si sono spesso disinteressati.
        E' pertanto necessario garantire un equo contemperamento degli interessi di tutte le parti contrattuali ed in speciale modo dei conduttori che in sede di rinnovo dei contratti si trovano ad essere discriminati rispetto ai conduttori di immobili di proprietà di singoli privati (questi, al fine di ottenere particolari agevolazioni fiscali, preferiscono addivenire alla stipula dei contratti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998). A tale fine va predisposta una tutela maggiore per quei conduttori che potrebbero essere costretti al rinnovo contrattuale senza alcuna garanzia in relazione all'autonomia contrattuale e alla libertà di scelta, eliminando la facoltà di opzione che la legge attribuisce alle parti sulla scelta delle due tipologie di contratto previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 2.
        Va precisato che i contratti di locazione previsti dal comma 3 dell'articolo 2 hanno gli stessi requisiti di legalità e contengono ampie garanzie sia per i proprietari che per i conduttori e realizzano e soddisfano gli stessi interessi con la sola differenza costituita dalla maggiore garanzia del rispetto del sinallagma contrattuale e della posizione di debolezza economica di una delle parti.
        E' inoltre opportuno che il rinnovo dei contratti avvenga con l'assistenza delle associazioni dei proprietari e dei conduttori che hanno partecipato a livello nazionale e locale alla formazione dei contratti-tipo anche perché in alcune grandi città, come Roma ad esempio, vi sono stati due accordi diversi con due diversi tipi di contratto di cui uno sottoscritto dalla Confedilizia e dal Sunia più altri (CGL) e l'altro sottoscritto dall'ARPE, UPPI, APPC, CONFAPPI, ANIA e SICET (CISL) con differenti parametri per la determinazione dei canoni.




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