XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1181
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, è inserito il seguente:
"3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o
stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione
dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di
assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici
od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si
applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3".
Art. 2.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti
privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di
grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono
definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti
per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle
contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi
integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei
citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere
assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli
accordi in sede locale".