XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1181




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

        "3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3".


Art. 2.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

        "3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale".



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